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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30193/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cottu impugna la sentenza di secondo grado che lo ha riconosciuto responsabile di due delitti di coltivazione e detenzione di ingenti quantità di marijuana (capo 1: coltivazione nel 2016 nel complesso forestale di Monte Grighine con quantità superiori a tre quintali; capo 2: coltivazione e detenzione di ingenti quantitativi in concorso con altri nel 2018 a Birori). Il ricorso in Cassazione articola tre motivi: (1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria per il capo 1, lamentando che la condanna si fonda su una sola conversazione intercorsa due anni dopo in cui il nome dell'imputato sarebbe indicato solo con il soprannome "Biscotto"; (2) nullità e inutilizzabilità delle analisi chimiche su campioni prelevati dopo il sequestro per mancata comunicazione al difensore ai sensi dell'art. 87 DPR 309/90 e degli artt. 360 e 364 c.p.p., con la conseguente illegittima estensione dei risultati all'intera quantità sequestrata; (3) vizi di motivazione sul piano del trattamento sanzionatorio: determinazione della pena base oltre il minimo senza adeguata giustificazione, mancata o insufficiente motivazione degli aumenti per l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. e per continuazione, e diniego non motivato delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende. In sintesi: (1) primo motivo: inammissibile perché reiterativo e non confrontato criticamente con la motivazione della sentenza di appello; i giudici hanno ritenuto la responsabilità di Cottu non basata su una sola intercettazione ma sul quadro probatorio complessivo (intercettazioni, appostamenti, riscontri sul soprannome "Biscotto" e dettagli forniti da altri indagati), così da escludere mera millanteria; (2) secondo motivo: la nullità del campionamento non comporta l'invalidità dell'intero sequestro né impedisce l'utilizzo probatorio delle analisi, e in ogni caso nel giudizio abbreviato le risultanze legittimamente acquisite anteriori all'istanza sono utilizzabili; la quantità complessiva >66 kg e il principio attivo riscontrato giustificano l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, DPR 309/90; (3) terzo motivo: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate la scelta della pena base, il diniego delle attenuanti generiche (assenza di elementi positivi di personalità oltre l'incensuratezza) e gli aumenti per l'art. 112 c.p. e per continuazione, alla luce del ruolo e della pregresse esperienze dell'imputato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma che incrimina i reati relativi a sostanze stupefacenti (tra cui coltivazione e detenzione). Nel caso è stata richiamata per qualificare i delitti contestati ai capi 1 e 2.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80, comma 2

    Prevede l'aggravante per quantitativi rilevanti di stupefacente; la Corte ha ritenuto configurata l'aggravante sulla base delle quantità complessive e del principio attivo riscontrato.

  • Codice penale, art. 110

    Concorrente materialmente o formalmente nel reato; richiamato per inquadrare le responsabilità in concorso contestate al ricorrente.

  • Codice penale, art. 112

    Norma richiamata come aggravante applicata dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto congrua l'entità dell'aumento in relazione al ruolo e alla precedente esperienza dell'imputato.

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    Riferimento alla continuazione e al cumulo giuridico delle pene; nel caso è stato valutato il vincolo della continuazione tra reati e determinato l'aumento corrispondente.

  • Codice procedura penale, art. 360

    Richiamato dalla difesa per motivare presunte nullità; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure processuali per mancata specificazione e per il quadro probatorio complessivo.

  • Codice procedura penale, art. 364

    Norma menzionata dalla difesa in relazione agli obblighi di comunicazione; la Corte ha osservato che eventuali vizi di campionatura non incidono sull'utilità probatoria dell'intero reperto, specialmente nel giudizio abbreviato.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 87

    Prevede garanzie difensive nel campionamento dei reperti; la Corte ha affermato che la nullità del campionamento, attività successiva al sequestro, non invalida l'utilizzabilità del reperto e degli accertamenti tecnici nel processo.

  • D.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 173, comma 1

    Richiamato come limite formale nella esposizione dei motivi di ricorso (obbligo di esposizione nei limiti necessari); la Corte lo ha invocato per sottolineare l'onere di specificare le censure.

  • Codice procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte ha richiamato il principio che il ricorso non può limitarsi a generiche critiche ma deve indicare le questioni di diritto e di fatto decisive.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri (gravità del fatto, capacità a delinquere) o li abbia richiamati sufficientemente.

  • Codice procedura penale, art. 616

    Norma invocata per l'onere di versamento in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per la causa di inammissibilità; la Corte ha applicato la disposizione per fissare l'importo.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata quale parametro per valutare la responsabilità colposa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità e per la misura da porre a carico del medesimo a titolo di Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per Cassazione deve criticare specificamente la motivazione del giudice impugnato e confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni adottate in appello; la mera riproposizione dei motivi già respinti in grado di appello è inammissibile.
  • La singola intercettazione che usa un soprannome può avere valore probatorio se correttamente contestualizzata e riscontrata da elementi investigativi autonomi (intercettazioni multiple, appostamenti, riscontri sui luoghi e sui ruoli), così da escludere l'ipotesi di millanteria.
  • La nullità del campionamento (attività successiva al sequestro) non necessariamente inficia la validità del sequestro né impedisce l'utilizzo probatorio del reperto o degli accertamenti, specialmente nel giudizio abbreviato dove l'imputato accetta l'utilizzo delle risultanze già acquisite.
  • La determinazione della pena e la modulazione degli aumenti o diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente che il giudice dia conto dei criteri dell'art. 133 c.p. o richiami la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto; è invece necessaria motivazione più dettagliata solo se la pena è di molto superiore alla media edittale.
  • Per contestare efficacemente aumenti di pena (es. per aggravanti o continuazione) il ricorrente deve spiegare criticamente perché la valutazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria e deve confrontarsi con le argomentazioni addotte in sentenza.

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