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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16341/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Affide impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di tutela della posizione creditoria derivante da contratti di credito su pegno, assoggettata a confisca penale/estesa. La società chiedeva primariamente l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita dei monili in sequestro in quanto creditore pignoratizio e, in subordine, l'ammissione del credito alla tutela prevista dall'art. 52 e ss. del d.lgs. n.159/2011. Denunciava altresì carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata e deduceva l'applicabilità della disciplina di tutela dei terzi anche alla confisca estesa, alla luce della giurisprudenza e delle modifiche legislative intervenute.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini. Ha censurato la totale assenza di argomentazioni sull'opposizione e ha affermato che, dopo gli interventi normativi e l'orientamento di legittimità, la tutela dei creditori incisi dalla confisca estesa va valutata ai sensi degli articoli 52 e ss. del d.lgs. n.159/2011. In particolare la condizione del creditore pignoratizio non è in discussione e la domanda di tutela deve essere presa in esame secondo la disciplina del codice antimafia.

Norme richiamate

  • art. 12 sexies D.L. n.306/1992 (ora art. 240 bis c.p.)

    Individua la confisca cd. estesa; la Corte rileva che i beni confiscati ai sensi di tale norma possono essere assoggettati alla disciplina di tutela dei terzi prevista nel d.lgs. n.159/2011

  • art. 52 e ss. D.Lgs. n.159/2011 (codice antimafia)

    "i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine ..."

    Disciplina la verifica e l'ammissione dei crediti sui beni sequestrati/confiscati; la Corte afferma che questa disciplina si applica anche ai creditori incisi dalla confisca estesa, con conseguente diritto di insinuare e far verificare il credito

  • L. n. 228/2012 (legge di stabilità), comma 190

    "applicabilità alle ipotesi di sequestro e confisca ex art. 12 sexies delle disposizioni in materia di 'amministrazione' e 'destinazione' dei beni sequestrati e confiscati previste dal D.Lgs. n.159 del 2011"

    Il rinvio normativo è stato interpretato dalla giurisprudenza come apertura all'applicabilità di molte norme del codice antimafia (tra cui la tutela dei terzi) anche alle confische penali ex art.12 sexies

  • L. n.161/2017, art.31

    "ri-formulazione del testo dell'art.12 sexies ... includendo nel rinvio (al comma 4-bis) le disposizioni in tema di 'tutela dei terzi' di cui al d.lgs. n.159 del 2011"

    Intervento legislativo che ha risolto il contrasto giurisprudenziale, confermando espressamente l'applicabilità della disciplina di tutela dei terzi della normativa antimafia alle confische estese

  • Cass. Sez. I, sent. n.26527/2014 (Italfondiario) e successive sezioni

    Orientamento di legittimità che ha esteso l'applicazione delle disposizioni del codice antimafia (in particolare tutela dei terzi) anche alle confische penali a far data dall'entrata in vigore del comma 190 della L. 228/2012; utilizzato dalla Corte come precedente interpretativo

  • Corte Cost. sent. n.33/2018

    Rilevata affinità strutturale e funzionale tra confisca estesa e misure di prevenzione, utile alla estensione della tutela dei terzi

Massime di principio

  • Dopo la modifica normativa del 2017 (L. n.161/2017) e l'orientamento consolidato di legittimità, i creditori anteriori al sequestro (anche pignoratizi) possono far valere i loro crediti nelle procedure relative alla confisca estesa applicando gli articoli 52 e ss. del d.lgs. n.159/2011.
  • Il creditore con pegno regolare sui beni sottoposti a sequestro/confisca ha diritto a che la sua domanda venga esaminata e verificata in contraddittorio; l'omessa o generica motivazione del provvedimento che respinge l'istanza può essere motivo di annullamento.
  • È importante, per tutelare il credito, rispettare i termini e le modalità di insinuazione previsti dal codice antimafia (o giustificare l'eventuale ritardo incolpevole), pena la decadenza.
  • In ipotesi di vendita dei beni confiscati, il creditore pignoratizio potrà chiedere l'assegnazione delle somme ricavate in rapporto alla qualità del suo diritto; alternativamente la posizione va valutata nell'ambito del procedimento di verifica dei crediti ex art. 52 e ss.
  • In fase giudiziaria è strategico richiamare espressamente la normazione antimafia richiamata (art.52 e ss.) e la giurisprudenza consolidata (es. Italfondiario), soprattutto quando si contesta la mancata o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato.

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