Sentenza n. 238/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento dell'AOUC Bari, prot. n. 0001023/26, dell'8.1.2026, tramite il quale è stata disposta l'esclusione della Getinge Italia s.r.l. dalla procedura aperta telematica di rilevanza europea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, 71 e 79 del d.lgs. n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro quadriennale, con un unico operatore economico, per la fornitura di tavoli operatori occorrenti alle sale operatorie dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari e P.O. “Giovanni XXIII”. - inoltre, delle comunicazioni e dei verbali di gara e, per quanto occorrer possa, del bando di gara, del disciplinare di gara e relativi allegati, del capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati e dei chiarimenti, qualora dovessero essere interpretati nel senso di ritenere non conforme l'offerta della ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione da una procedura aperta telematica di rilevanza europea per la conclusione di un accordo quadro quadriennale relativo alla fornitura di tavoli operatori
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stata esclusa dalla procedura di gara, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrer potesse, le comunicazioni, i verbali, il bando, il disciplinare, gli allegati, il capitolato tecnico prestazionale e i chiarimenti, nella parte in cui fossero stati interpretati nel senso di ritenere non conforme l'offerta della ricorrente. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, il Presidente aveva sospeso in via cautelare il provvedimento di esclusione. Successivamente, la stazione appaltante, con nota del 30 gennaio 2026, ha accolto l'istanza di annullamento e ha disposto la riammissione dell'impresa alla procedura di gara. Il Collegio ha quindi ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione, in presenza di fatti e atti univoci intervenuti dopo la proposizione del ricorso, e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Le spese sono state compensate per la rapida definizione in rito e per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse
La sopravvenienza di fatti o atti univoci che eliminano l'utilità concreta della decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 84, comma 4, c.p.a.
intervento di fatti e atti univoci, dopo la proposizione del ricorso
La sopravvenienza di fatti e atti univoci successivi alla proposizione del ricorso può determinare la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione.
artt. 59, 71 e 79 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati nell'atto di esclusione quale base normativa della procedura aperta telematica e della relativa disciplina di gara; la sentenza non ne esamina il contenuto.
Massime di principio
- La riammissione del concorrente alla procedura di gara, disposta dalla stazione appaltante dopo la proposizione del ricorso contro l'esclusione, elimina l'utilità concreta della decisione sull'impugnazione e determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando l'atto sopravvenuto sia univoco e satisfattivo della posizione del ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata anche d'ufficio quando, dopo la proposizione del ricorso, intervengano fatti o atti univoci incompatibili con la permanenza dell'interesse alla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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