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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12829/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da dieci contratti, taluni prorogati, qualificati come collaborazioni coordinate e continuative e intercorsi tra il 2005 e il 2014 con un ente pubblico sanitario. La lavoratrice ha chiesto che fosse accertato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio del primo incarico, con conseguente riammissione in servizio, inquadramento nel livello D del CCNL Sanità, pagamento della retribuzione e delle differenze retributive, ricostruzione di carriera e, in subordine, risarcimento del danno e regolarizzazione contributiva/previdenziale. La Corte d'appello ha escluso la trasformazione automatica dei contratti illegittimi in rapporto subordinato a tempo indeterminato, poi ha verificato in concreto se le prestazioni fossero state svolte con vincolo di subordinazione e ha risposto negativamente. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato: 1) violazione di varie norme che avrebbero legittimato o meno i singoli incarichi di collaborazione, sostenendo che il primo contratto fosse fondato su una norma già abrogata e che per altri mancasse la forma scritta o la base legale; 2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che dai documenti e dalle prove emergeva la subordinazione; 3) violazione delle norme sul lavoro subordinato e sulla tutela conseguente all'illegittima reiterazione delle collaborazioni, lamentando anche il diniego del risarcimento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché non colpiva la reale ratio decidendi, fondata non sulla legittimità dei singoli contratti ma sull'assenza di subordinazione e sul divieto di conversione automatica; il secondo per la preclusione derivante dalla doppia conforme; il terzo perché tendeva a rivalutare il merito e comunque presupponeva, per il risarcimento, l'accertamento preliminare di un rapporto subordinato, escluso dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente resistente e ha disposto, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato. La decisione conferma il rigetto delle domande della lavoratrice: nessun accertamento di rapporto subordinato a tempo indeterminato, nessuna riammissione in servizio, nessuna condanna retributiva o risarcitoria. Il punto centrale è che, anche a voler ipotizzare l'illegittimità dei contratti di collaborazione e la loro reiterazione, la tutela invocata presupponeva comunque la prova in concreto della subordinazione, che i giudici di merito avevano escluso con apprezzamento fattuale non più sindacabile in cassazione nei termini dedotti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il n. 3 consente la censura per violazione di legge solo se si contesta l'individuazione dei caratteri giuridici della subordinazione; il n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme, salvo specifica dimostrazione della diversità delle motivazioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.

  • art. 2094 c.c.

    Definisce i caratteri del lavoro subordinato; la sua violazione è deducibile solo se si indica quali elementi tipici siano stati ignorati o mal qualificati dal giudice di merito.

  • art. 2126 c.c.

    Le prestazioni di fatto possono fondare pretese retributive e contributive anche in presenza di invalidità del rapporto, ma solo se sia accertato che il rapporto si è svolto con le forme della subordinazione.

  • art. 7 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente come base per l'illegittimità degli incarichi; la Corte rileva che l'eventuale illegittimità dell'incarico non comporta conversione automatica in rapporto subordinato a tempo indeterminato.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    Preclude la trasformazione dei rapporti irregolari instaurati con la pubblica amministrazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impedisce la riammissione in servizio in base alla sola illegittimità del contratto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta omessa valutazione delle prove; la censura è stata dichiarata inammissibile per la doppia conforme.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione probatoria; la Corte non entra nel merito per la preclusione processuale della doppia conforme.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla parte soccombente, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001

    La Corte considera che, anche a voler ritenere illegittimi gli incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione, ciò non basta per ottenere l'accertamento di un rapporto subordinato a tempo indeterminato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, l'eventuale illegittimità di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non determina automaticamente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né il diritto alla riammissione in servizio.
  • Per ottenere differenze retributive, contributive o risarcitorie sulla base di prestazioni di fatto, il lavoratore deve prima dimostrare in concreto che il rapporto si è svolto con le forme della subordinazione.
  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulla base del medesimo impianto argomentativo, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle rationes decidendi.
  • La censura per violazione dell'art. 2094 c.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto, ma deve indicare quali elementi giuridici tipici della subordinazione siano stati erroneamente ignorati o applicati.
  • In cassazione, la contestazione della valutazione delle prove e degli indici di subordinazione è ammissibile solo entro i limiti rigorosi del vizio motivazionale e non può trasformarsi in un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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