Cassazione Civile, Ordinanza n. 20601/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo per spese condominiali nei confronti di un condomino che aveva acquistato l’unità immobiliare nel 2015. Nel giudizio di opposizione, il condomino aveva eccepito la nullità della delibera assembleare di approvazione del consuntivo 2016 e di ripartizione delle spese, nella parte in cui gli erano state addebitate somme per circa euro 16.688 con causale "saldo esercizio precedente", comprendenti spese maturate prima del biennio anteriore all’acquisto, invocando l’art. 63, comma 4, disp. att. c.c. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello aveva confermato. Il condominio ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 1137 c.c. per avere il giudice d’appello accertato la nullità della delibera in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, pur non essendo la delibera stata impugnata nei termini; (2) violazione degli artt. 1137 c.c. e 63 disp. att. c.c. per avere qualificato come nullità, anziché annullabilità, l’errata imputazione di una spesa a un singolo condomino; (3) nullità della sentenza di primo grado ex artt. 281-sexies, 132 e 156 c.p.c. per asserita formazione della motivazione prima della discussione; (4) violazione degli artt. 163, 183, comma 6, e 101 c.p.c. per mancato rilievo della novità della domanda di nullità della delibera, formulata solo nella prima memoria; (5) omesso esame di un fatto decisivo sul medesimo tema della novità della domanda. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due e gli ultimi due motivi, correggendo il principio applicato sulla natura del vizio della delibera di riparto spese e sul momento/processo entro cui l’opponente deve far valere le proprie difese e domande nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, ha rigettato il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che la delibera condominiale di ripartizione delle spese adottata in violazione dei criteri legali o negoziali non è nulla, ma annullabile, salvo che l’assemblea abbia inteso modificare in via programmatica e per il futuro tali criteri; inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente deve far valere le proprie contestazioni/deduzioni sostanziali nell’atto introduttivo, con effetto preclusivo se proposte tardivamente. È stata quindi disposta la cassazione con rinvio.
Norme richiamate
art. 1137 c.c.
regola il regime di impugnazione delle delibere condominiali; la contestazione di una delibera meramente applicativa dei criteri di riparto non comporta nullità, ma annullabilità soggetta al termine di decadenza di trenta giorni.
art. 63 disp. att. c.c.
nel caso concreto è la norma invocata per la ripartizione delle spese condominiali e per il limite di imputazione delle spese al condomino acquirente; la sua violazione, se riferita alla ripartizione puntuale delle spese, non rende nulla la delibera se non vi è modifica programmatica dei criteri.
art. 281-sexies c.p.c.
la mancata osservanza delle forme dell’ordinanza/sentenza non determina nullità se la legge non la commina e se lo scopo dell’atto è stato raggiunto.
art. 132 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 281-sexies per dedurre la nullità della sentenza di primo grado, ma il motivo è stato rigettato.
art. 156 c.p.c.
la nullità processuale richiede una espressa comminatoria legale; in ogni caso non può essere pronunciata quando l’atto abbia raggiunto il suo scopo.
art. 163 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la tardività/novità della domanda dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 183 c.p.c.
l’opponente deve proporre le proprie difese e domande nel primo atto difensivo utile; la loro introduzione nella prima memoria può essere tardiva e preclusa.
art. 101 c.p.c.
richiamato per sostenere la violazione del contraddittorio in relazione alla domanda nuova.
art. 167 c.p.c.
è il parametro di riferimento per la comparsa di risposta del convenuto; l’opponente a decreto ingiuntivo assume una posizione sostanziale analoga a quella del convenuto e deve far valere tempestivamente le proprie contestazioni.
Massime di principio
- Le delibere condominiali che si limitano a ripartire le spese del singolo caso in modo difforme dai criteri legali o negoziali non sono nulle, ma annullabili, salvo che l’assemblea abbia deliberato in modo programmatico la modifica dei criteri di riparto per il futuro.
- La nullità della delibera condominiale va distinta dalla mera errata applicazione dei criteri di riparto: solo la deliberazione che incida sulle attribuzioni dell’assemblea con contenuto normativo generale o che contrasti con norme imperative può integrare nullità.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente assume una posizione sostanziale assimilabile a quella del convenuto e deve proporre tempestivamente, nell’atto introduttivo dell’opposizione, le contestazioni e le eventuali domande riconvenzionali, altrimenti incorre nelle preclusioni processuali.
- La nullità processuale non può essere dichiarata in assenza di una espressa previsione di legge e, comunque, non può essere pronunciata quando l’atto abbia raggiunto il suo scopo.
- L’erronea imputazione di una spesa a carico di un singolo condomino, quando non si traduca in una revisione generale dei criteri di riparto, integra un vizio di annullabilità soggetto all’impugnazione nei termini di legge.
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