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Parere

Parere n. 1330/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal signor Paolo Munarin contro l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e nei confronti dell’Agenzia delle entrate – riscossione e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’annullamento: a) del provvedimento AGEA prot. n.14591 del 14 febbraio 2024 di diniego all’accoglimento dell’istanza prot. n.80988 del 30 novembre 2021, con la quale veniva richiesto ad Agea l’annullamento, in autotutela, delle imputazioni di prelievo supplementare relative alle produzioni di latte di cui alle campagne 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999; b) di ogni altro atto presupposto preliminare, connesso e conseguente compresa l’impugnata nota prot. n. AG.E.A.AGA 2018.0032921 del 27 gennaio 2018 recante l’intimazione del pagamento dei debiti ai sensi dell’art. 8 quinques, L. 33/09, nonché della cartella di pagamento n. 11320210008793800000 e del correlato ruolo n 2021/003082 esecutivo dal 23 giugno 2021; c) nonché di ogni altro atto e provvedimento precedente, pregiudiziale endoprocedimentale e connesso e conseguenziale agli atti qui impugnati.

Giustizia amministrativa202500311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del diniego AGEA all’istanza di autotutela relativa a imputazioni di prelievo supplementare sul latte, intimazione di pagamento, cartella e ruolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento AGEA del 14 febbraio 2024, adottato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4862/2023, con cui è stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela delle imputazioni di prelievo supplementare relative alle campagne lattiere 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999, nonché degli atti della riscossione e del contratto di rateizzazione. Sono dedotti, tra gli altri, la nullità per difetto assoluto di attribuzione, violazioni della legge n. 241/1990 e della normativa del 2023, lesione del legittimo affidamento ed eccesso di potere. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione all’interpretazione della disciplina sul prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati e al rapporto tra tale disciplina, la normativa nazionale e precedenti giudicati amministrativi. Il Ministero e AGEA hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività, rilevando che la medesima vicenda è già stata esaminata dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 4862/2023 e n. 5186/2024, e hanno dedotto, in subordine, l’infondatezza delle censure.

Il parere

La Sezione non ha definito il ricorso nel merito. Ha ritenuto necessario sottoporre al contraddittorio delle parti, in via preliminare, la questione dell’ammissibilità del ricorso straordinario per possibile violazione del principio di alternatività, considerato che la controversia sull’istanza di autotutela è già stata oggetto di due pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato. Ha quindi chiesto al ricorrente uno specifico ulteriore avviso sulla questione, oltre a quanto già dedotto nelle controdeduzioni alla relazione ministeriale. Nell’ipotesi di riconoscimento dell’ammissibilità, ha disposto l’acquisizione da AGEA, per il tramite del Ministero, di controdeduzioni più analitiche ed esaustive sui singoli motivi di ricorso e sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, con particolare riguardo alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni prospettate. Il Ministero dovrà trasmettere una relazione integrativa entro sessanta giorni, previo coinvolgimento del ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni e per esprimersi sulla questione di ammissibilità. L’adozione del parere è stata pertanto sospesa, impregiudicata ogni questione di rito e di merito.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso e principio di alternatività

Prima di esaminare il merito, deve essere sottoposta al contraddittorio del ricorrente la questione se il ricorso straordinario sia ammissibile, considerato che la vicenda relativa all’obbligo di provvedere sull’istanza di autotutela e al successivo provvedimento AGEA è già stata esaminata nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 4862/2023 e n. 5186/2024.

Motivi di ricorso

Qualora il ricorso sia ritenuto ammissibile, AGEA dovrà fornire, per il tramite del Ministero riferente, controdeduzioni più analitiche ed esaustive sui singoli motivi dedotti dal ricorrente, riguardanti la nullità per difetto assoluto di attribuzione, le violazioni della normativa sul procedimento, il legittimo affidamento e l’eccesso di potere.

Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

AGEA dovrà dedurre puntualmente, nel vaglio preliminare di rilevanza e non manifesta infondatezza, sulla richiesta di sospensione del giudizio e di sottoposizione alla Corte di giustizia UE delle questioni concernenti la compatibilità tra la disciplina unionale sul prelievo supplementare, la normativa nazionale e gli effetti dei precedenti giudicati amministrativi.

Incombente istruttorio e contraddittorio

Il Ministero dovrà acquisire gli elementi richiesti da AGEA e trasmettere una relazione integrativa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, previa partecipazione della relazione al ricorrente e assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per le osservazioni e per l’avviso sulla questione preliminare di ammissibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso è trattato come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere è sospeso in attesa dell’integrazione istruttoria.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il ricorrente invoca la nullità del provvedimento AGEA per difetto assoluto di attribuzione; la Sezione non esamina ancora la fondatezza della censura.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    La sentenza n. 4862/2023 aveva accolto il ricorso avverso il silenzio esclusivamente quanto all’obbligo di provvedere, respingendo la richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa.

  • art. 8-quinquies l. 9 aprile 2009, n. 33

    È richiamato quale base dell’intimazione di pagamento dei debiti relativi al prelievo supplementare.

  • Regolamento (CEE) n. 3950/1992

    art. 2, paragrafo 1, secondo comma

    Secondo la prospettazione riportata dalla Sezione, la disposizione consente agli Stati membri di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati e prevede che tale riassegnazione avvenga proporzionalmente ai quantitativi di riferimento disponibili per ciascun produttore.

  • Regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, 17 maggio 1999

    È richiamato quale atto modificativo della disciplina unionale sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

  • art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69

    Il ricorrente ne contesta l’interpretazione come attributiva di un potere amministrativo esclusivo di decidere controversie relative al prelievo supplementare; la questione è indicata tra quelle da sottoporre al contraddittorio ai fini del possibile rinvio pregiudiziale.

  • sentenza della Corte di giustizia UE 27 giugno 2019, causa C-348/18

    È invocata dal ricorrente quale parametro interpretativo per il ricalcolo del prelievo supplementare e per i criteri di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati.

  • principio di alternatività del ricorso straordinario

    La Sezione ritiene necessario verificare se la proposizione del ricorso straordinario sia preclusa dal fatto che la medesima questione abbia già formato oggetto di pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Quando la controversia proposta con ricorso straordinario abbia già formato oggetto di pronunce giurisdizionali, la questione dell’eventuale violazione del principio di alternatività deve essere esaminata preliminarmente e sottoposta al contraddittorio dell’interessato prima della definizione del ricorso.
  • La sentenza che accerti esclusivamente l’illegittimità del silenzio e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere non impone, in assenza di un accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., l’adozione di un provvedimento favorevole al ricorrente.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea richiede una verifica preliminare della rilevanza della questione e della sua non manifesta infondatezza, da effettuarsi sulla base di un contraddittorio istruttorio adeguato.
  • Quando il Consiglio di Stato ritenga il ricorso non maturo per la decisione, può sospendere l’adozione del parere e disporre un’integrazione istruttoria, assegnando all’amministrazione un termine e assicurando al ricorrente la partecipazione mediante osservazioni e avviso sulla questione preliminare.

Ricorso straordinario in materia di prelievo supplementare sul latte

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto dal titolare di un’azienda agricola contro AGEA, con riferimento al diniego di autotutela relativo alle imputazioni di prelievo supplementare per le campagne lattiere 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999. Sono coinvolti anche l’Agenzia delle entrate-Riscossione e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Premesse e vicenda amministrativa

Il ricorrente aveva chiesto ad AGEA l’annullamento in autotutela dei provvedimenti relativi al prelievo supplementare, dell’intimazione di pagamento, della cartella e del ruolo esecutivo, nonché il riconoscimento della caducazione o risoluzione, totale o parziale, del contratto di rateizzazione.

A seguito del silenzio di AGEA, il TAR Veneto aveva respinto il ricorso. In appello, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4862/2023, aveva riconosciuto l’illegittimità del silenzio e ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento, ma aveva respinto la domanda volta ad accertare direttamente la fondatezza della pretesa. AGEA aveva quindi adottato il provvedimento del 14 febbraio 2024, respingendo l’istanza di autotutela.

Il successivo ricorso per ottemperanza è stato definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5186/2024, la quale ha chiarito che il precedente giudicato imponeva ad AGEA di provvedere, ma non di attribuire al ricorrente il bene della vita richiesto.

Censure dedotte

Il ricorrente ha denunciato:

  • la nullità del provvedimento AGEA per difetto assoluto di attribuzione;
  • ulteriori violazioni della legge n. 241/1990 e della normativa del 2023;
  • la violazione del legittimo affidamento;
  • l’eccesso di potere sotto diversi profili.

È stata inoltre formulata una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE riguardante l’interpretazione della disciplina unionale sul prelievo supplementare e la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, nonché il rapporto tra tale disciplina, la normativa nazionale e i giudicati amministrativi già intervenuti.

Questione preliminare di ammissibilità

La Sezione ha rilevato che il ricorso non è ancora maturo per la decisione. Deve essere preliminarmente verificato se il ricorso straordinario sia ammissibile alla luce del principio di alternatività, poiché la questione relativa all’istanza di autotutela è già stata esaminata nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 4862/2023 e n. 5186/2024.

La Sezione ha quindi ritenuto necessario acquisire dal ricorrente uno specifico ulteriore avviso sulla questione, oltre alle deduzioni già formulate nelle controdeduzioni alla relazione ministeriale.

Integrazione istruttoria sul merito e sul rinvio pregiudiziale

Solo qualora il ricorso sia ritenuto ammissibile, AGEA dovrà fornire controdeduzioni più analitiche sui singoli motivi di ricorso. Dovrà inoltre esprimersi puntualmente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni che il ricorrente intende sottoporre alla Corte di giustizia UE.

Le questioni riguardano, in particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/1992, la riassegnazione proporzionale dei quantitativi di riferimento inutilizzati, il regolamento n. 1256/1999, la sentenza della Corte di giustizia del 27 giugno 2019 nella causa C-348/18 e il rapporto con l’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 103/2023, come prospettato dal ricorrente.

Dispositivo e ulteriori adempimenti

La Sezione ha sospeso l’adozione del parere, lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. Il Ministero dovrà acquisire gli elementi richiesti da AGEA e trasmettere una relazione integrativa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà essere previamente partecipata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e rendere il proprio avviso sulla questione di ammissibilità.

In caso di ingiustificato mancato adempimento dell’istruttoria, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo e in applicazione del principio di non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e ripartoRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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