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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2792

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2792 della Commissione, del 24 ottobre 2024, relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta Pico

Normativa europea32024R2792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Pico". L’atto è adottato nell’ambito del regime UE sulle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e vitivinicoli e dà seguito a una domanda del Portogallo già pubblicata senza opposizioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione della modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Pico".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare della DOP "Pico", nel quadro della disciplina UE sulle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e vitivinicoli. Riguarda la domanda presentata dal Portogallo e già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non disciplina nuovi prodotti o nuove denominazioni, ma esclusivamente l’approvazione di una modifica del disciplinare. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Pico"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2792 approva la modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Pico". L’atto si inserisce nel quadro della normativa UE sulle indicazioni geografiche e conclude la procedura avviata dal Portogallo per la modifica del disciplinare, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni.

Contesto normativo e regime applicabile

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 99, quale base giuridica dell’adozione. Nei considerando si precisa tuttavia che il regolamento (UE) 2024/1143 ha soppresso, tra l’altro, gli articoli da 96 a 99 e l’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013; nonostante ciò, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle domande di approvazione di modifiche del disciplinare delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024, in virtù dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143.

Procedura di esame della domanda

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Pico" trasmessa dal Portogallo. L’esame è avvenuto ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 105 del medesimo regolamento, applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2117, e con l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009.

La domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Dopo la pubblicazione, non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98.

Decisione di approvazione

Con l’articolo 1, la Commissione approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Pico" (DOP). Il regolamento non riproduce il contenuto materiale della modifica, ma si limita ad approvarla formalmente all’esito della procedura prevista.

Entrata in vigore e natura vincolante

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento UE.

Disposizioni principali

Base giuridica e regime transitorio applicabile

La Commissione fonda l’adozione del regolamento sull’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il considerando 1 precisa che, a seguito del regolamento (UE) 2024/1143, gli articoli da 96 a 99 e l’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 restano applicabili alle domande di approvazione di modifiche del disciplinare delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024. Il considerando 5 richiama inoltre la procedura d’esame per le decisioni relative alle domande pervenute anteriormente al 7 dicembre 2021.

Esame della domanda e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Pico" trasmessa dal Portogallo, ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 105 dello stesso regolamento e con l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009. La domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, e non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98.

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Pico" (DOP). Il regolamento non contiene ulteriori condizioni sostanziali, limitandosi a formalizzare l’esito positivo della procedura di approvazione.

Entrata in vigore e efficacia generale

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protettesettore vitivinicoloorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

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