Sentenza n. 2063/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 186/2024 emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 186/2024 del Tribunale di Pavia, sezione lavoro, notificata al Ministero il 6 aprile 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio della carta del docente mediante accredito sul borsellino elettronico dell'importo complessivo di euro 2.000,00, pari a euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso, dalla notificazione della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero sulla base della documentazione prodotta e dell'assenza di deduzioni sull'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e completare l'esecuzione entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, se necessario, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento o all'accredito di somme, la procedibilità della domanda richiede il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
- L'amministrazione incorre in inottemperanza quando, a fronte di un giudicato esecutivo e della documentazione attestante il credito, non dimostri né deduca l'avvenuto adempimento.
- In caso di inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato.
- Quando l'incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo al commissario ad acta.
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