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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-629/21

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022. — Carles Puigdemont i Casamajó e a. contro Parlamento europeo. — Impugnazione – Procedimento sommario – Diritto delle istituzioni – Membri del Parlamento europeo – Privilegi e immunità – Revoca dell’immunità parlamentare di un membro del Parlamento – Fumus boni iuris – Imparzialità del relatore in occasione dell’esame della domanda di revoca dell’immunità parlamentare – Urgenza – Mandato d’arresto europeo – Segnalazione relativa a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna – Esercizio del mandato di membro del Parlamento – Ponderazione degli interessi. — Causa C-629/21 P(R)

Giurisprudenza europea62021CO0629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie l’impugnazione dei tre ricorrenti contro il rigetto della loro domanda cautelare e annulla l’ordinanza del Tribunale. Ritiene che il Tribunale abbia errato nel valutare la prevedibilità dell’arresto e nel minimizzare la rilevanza delle segnalazioni SIS II e dei mandati d’arresto europei. La Corte accorda quindi la sospensione dell’esecuzione delle decisioni del Parlamento che avevano revocato l’immunità parlamentare.

Impugnazione in procedimento sommario: sospensione delle decisioni del Parlamento europeo di revoca dell’immunità di tre deputati catalani, alla luce del rischio di arresto derivante da mandati d’arresto europei e segnalazioni SIS II e del principio di imparzialità nel procedimento parlamentare.

La questione giuridica

Nei primi tre motivi della sua impugnazione, la questione era se il Tribunale avesse errato nel negare l’urgenza assumendo che il danno non fosse prevedibile con sufficiente probabilità, nel valutare il ruolo dei mandati d’arresto europei e delle segnalazioni SIS II e nel ritenere che la sola revoca dell’immunità non fosse causa determinante del danno. Sul piano del fumus boni iuris, la questione era se la procedura di revoca dell’immunità potesse essere viziata da violazione del principio di imparzialità del relatore e del presidente della commissione JURI.

Principio di diritto

La Corte annulla l’ordinanza del Tribunale e dispone la sospensione dell’esecuzione delle decisioni del Parlamento europeo di revoca dell’immunità: l’esistenza di mandati d’arresto europei e di segnalazioni SIS II fa presumere, in linea di principio, un rischio sufficientemente probabile di arresto e di successiva privazione della libertà idoneo a causare un danno grave e irreparabile, quando la sospensione dell’immunità è condizione necessaria per l’attivazione di tali misure; inoltre, nel contesto di una procedura di revoca dell’immunità parlamentare, può porsi un serio dubbio sulla parzialità del relatore e del presidente della commissione competente, sufficiente a integrare il fumus boni iuris. L’arresto e il mantenimento in custodia di un deputato europeo, anche se temporanei, possono pregiudicare il suo mandato e il buon funzionamento del Parlamento e giustificano la tutela cautelare.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione 2007/533/GAI
  • Articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 10 TUE
  • Articolo 14 TUE
  • Articolo 4 TUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 157 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 142 del regolamento di procedura della Corte

Revoca dell’immunità parlamentare e sospensione cautelare delle decisioni del Parlamento europeo

Si tratta di un’impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea avverso un’ordinanza resa in procedimento sommario dal Tribunale. La controversia concerne la sospensione dell’esecuzione di tre decisioni del Parlamento europeo che avevano revocato l’immunità parlamentare di Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres e Clara Ponsatí i Obiols.

Parti e contesto fattuale

I ricorrenti sono tre membri del Parlamento europeo eletti nel 2019 e coinvolti in procedimenti penali in Spagna legati agli eventi del 2017 in Catalogna. Il Parlamento europeo è il convenuto; il Regno di Spagna è intervenuto in primo grado e ha proposto anche un’impugnazione incidentale.

A seguito dei procedimenti penali, il giudice istruttore del Tribunal Supremo ha emesso mandati d’arresto europei nei loro confronti e sono state inserite segnalazioni nel SIS II per l’arresto ai fini della consegna. Il Parlamento, dopo aver istruito le domande in commissione JURI, ha adottato il 9 marzo 2021 le decisioni di revoca dell’immunità fondate sull’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo, soprattutto gli articoli 1, 11, 12, 15 e 17;
  • la decisione 2007/533/GAI sul SIS II, in particolare gli articoli 24, 25, 26, 27, 30 e 31;
  • l’articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea;
  • gli articoli 41 e 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • gli articoli 10, 14 e 4 TUE;
  • gli articoli 267 e 61 TFUE, nonché le disposizioni processuali sul procedimento sommario e sulle impugnazioni.

Ordinanza impugnata del Tribunale

Il vicepresidente del Tribunale aveva respinto la domanda cautelare perché riteneva non provata l’urgenza. In sintesi, aveva ritenuto che:

  • non bastasse invocare gli effetti oggettivi delle decisioni controverse;
  • il rischio di arresto durante gli spostamenti per Strasburgo non fosse rilevante, restando applicabile l’immunità di cui all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7;
  • il danno dipendesse da molteplici fattori, tra cui le decisioni delle autorità giudiziarie di esecuzione;
  • non fosse dimostrato un rischio di arresto o consegna con sufficiente probabilità, anche alla luce della sospensione del procedimento nazionale in Spagna per effetto della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-158/21.

Esame dell’impugnazione: ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Regno di Spagna. Precisa che alcuni argomenti riguardavano solo singoli motivi e non l’intera impugnazione, che le conclusioni non miravano a ottenere la sospensione dei mandati d’arresto europei ma solo delle decisioni parlamentari, e che l’eventuale impossibilità di statuire definitivamente avrebbe potuto semmai condurre a un rinvio al Tribunale, non all’irricevibilità.

Primo motivo: errore nell’individuazione del danno grave e irreparabile

La Corte censura la lettura data dal Tribunale al punto 45 dell’ordinanza impugnata. Il vicepresidente del Tribunale aveva considerato che l’arresto dipendesse da molteplici fattori per effetto dei meccanismi della decisione quadro 2002/584; tuttavia, la Corte rileva che tale ragionamento confondeva la fase dell’arresto con quella della consegna.

Secondo la Corte:

  • il mandato d’arresto europeo è emesso proprio in vista dell’arresto e della consegna;
  • l’arresto è normalmente il primo effetto della procedura di esecuzione;
  • la decisione sulla consegna interviene successivamente, dopo l’arresto e dopo l’eventuale decisione sul mantenimento in custodia o sulla liberazione provvisoria.

Per questo il Tribunale ha errato nel ritenere che i poteri dell’autorità giudiziaria di esecuzione bastassero a dimostrare che il danno dipendesse da fattori molteplici. Tuttavia, la Corte considera inoperante l’errore relativo al punto 60 dell’ordinanza impugnata, perché quel passaggio era sovrabbondante.

Secondo motivo: segnalazioni SIS II, livello di prova e sospensione dei mandati

La Corte accoglie le prime tre parti del secondo motivo. Ritiene che il Tribunale abbia sbagliato nel minimizzare la portata delle segnalazioni SIS II e nel richiedere ai ricorrenti di dimostrare l’intenzione concreta degli Stati membri di procedere all’arresto.

La Corte afferma che una segnalazione nel SIS II relativa a persone ricercate per l’arresto ai fini della consegna, accompagnata dal mandato d’arresto europeo, ha di per sé l’effetto di imporre l’arresto, salvo apposizione di un indicatore di validità o altre circostanze eccezionali. Ne consegue che, in linea di principio, la presenza di tali segnalazioni rende sufficientemente probabile il rischio di arresto.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la sospensione del procedimento nazionale in Spagna, dovuta alla questione pregiudiziale nella causa C-158/21, avrebbe automaticamente sospeso l’esecuzione dei mandati. In assenza di una decisione formale di ritiro o sospensione, non può presumersi che i mandati o le segnalazioni cessino di produrre effetti.

Conseguenze: urgenza e danno grave e irreparabile

La Corte conclude che i ricorrenti hanno dimostrato in modo giuridicamente sufficiente la prevedibilità del loro arresto e della loro consegna, e che un arresto o una detenzione, anche temporanei, possono integrare un danno grave e irreparabile. L’errore del Tribunale sul punto 46 e la motivazione insufficiente del punto 58 privano l’ordinanza di base giuridica sufficiente.

La Corte respinge invece la tesi del Parlamento e del Regno di Spagna secondo cui le decisioni controverse non sarebbero la causa determinante del danno: la revoca dell’immunità è infatti condizione indispensabile per rendere possibile l’arresto e la consegna.

Fumus boni iuris: principio di imparzialità nella procedura parlamentare

Sul fumus boni iuris, la Corte esamina il terzo motivo del ricorso principale, relativo alla violazione del principio di imparzialità. Rileva che la questione dell’applicabilità dell’articolo 41 della Carta al relatore e al presidente della commissione JURI in una procedura di revoca dell’immunità non era stata ancora risolta in modo chiaro e presentava un problema giuridico serio.

La Corte osserva inoltre che:

  • la decisione di revoca dell’immunità priva il deputato di un elemento essenziale del suo status;
  • il Parlamento dispone di un ampio margine discrezionale in materia;
  • le regole interne e le prassi parlamentari, come la rotazione dei relatori e l’esclusione di appartenenza allo stesso gruppo politico o allo stesso Stato membro, indicano una ricerca di imparzialità.

Alla luce dei comportamenti allegati dai ricorrenti, la Corte ritiene che non si possa escludere, prima facie, un dubbio legittimo di parzialità. Il terzo motivo è dunque sufficientemente serio da fondare il fumus boni iuris.

Ponderazione degli interessi

La Corte afferma che l’interesse dei ricorrenti e l’interesse generale coincidono in larga parte, poiché la revoca dell’immunità e la conseguente possibilità di arresto e detenzione possono impedire ai deputati di esercitare effettivamente il loro mandato e pregiudicare il buon funzionamento del Parlamento.

Ritiene che:

  • un eventuale annullamento successivo delle decisioni non potrebbe ripristinare pienamente la situazione, perché l’ostacolo all’esercizio del mandato si produrrebbe già nel frattempo;
  • la sospensione è solo temporanea e mantiene lo status quo;
  • il ritardo nel procedimento penale spagnolo non appare tale da precluderne la prosecuzione definitiva.

La ponderazione degli interessi è quindi favorevole alla sospensione delle decisioni controverse.

Decisione finale e spese

La Corte:

  • annulla l’ordinanza del Tribunale;
  • sospende l’esecuzione delle decisioni del Parlamento europeo P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061;
  • dichiara priva di oggetto l’impugnazione incidentale del Regno di Spagna;
  • regola le spese disponendo che ciascuna parte sopporti le proprie spese relative all’impugnazione e che le spese di primo grado restino riservate, mentre il Regno di Spagna sopporta le proprie spese di primo grado.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce che, in presenza di mandati d’arresto europei e segnalazioni SIS II, la revoca dell’immunità parlamentare può esporre il deputato a un rischio di arresto sufficientemente probabile da fondare l’urgenza nei provvedimenti provvisori. Inoltre, la procedura di revoca dell’immunità deve offrire garanzie di imparzialità tali da non suscitare dubbi legittimi sulla neutralità del relatore e della commissione competente.

Come è indicizzato

Materieimmunità parlamentare europeaprocedimento sommario e provvedimenti provvisorimandato d'arresto europeosistema d'informazione Schengen (sis ii)principio di imparzialità

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