Corte di giustizia, Ordinanza C-233/21
Order of the Court (Tenth Chamber) of 20 May 2022. — Germann Avocats LLC v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – European Union public contracts – Tendering procedure – Award of contracts – Decision to reject a tender and award the contract to another tenderer – Award criteria – Quality control – Distortion of the facts and evidence – Misuse of powers – Obligation to state reasons – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-233/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’appello di Germann Avocats contro l’ordinanza del Tribunale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro la decisione della Commissione in una gara d’appalto. I motivi di appello sono stati in gran parte dichiarati irricevibili perché miravano a una nuova valutazione dei fatti o non erano sufficientemente circostanziati. Per le censure ammissibili, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato correttamente e che non vi fosse né travisamento evidente né violazione delle garanzie processuali.
Appello in materia di appalti pubblici UE dichiarato in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato contro il rigetto di un ricorso per annullamento e risarcimento relativo all’esclusione di un’offerta in una gara della Commissione europea.
La questione giuridica
Se l’ordinanza del Tribunale fosse viziata da errori di diritto, distorsione dei fatti e delle prove, difetto di motivazione, violazione del diritto di essere ascoltato e dei principi di parità di trattamento, trasparenza, certezza del diritto, buona amministrazione e tutela del legittimo affidamento, in relazione alla valutazione di un’offerta in una procedura di appalto pubblico e alla pretesa esistenza di un uso distorto del potere e di una presunta 'path dependence'.
Principio di diritto
In sede di appello la Corte non procede a una nuova valutazione dei fatti e delle prove; un motivo è irricevibile se non indica con precisione la norma violata, i passaggi contestati e le prove asseritamente travisate, oppure se si limita a chiedere una rivalutazione del merito o a riprodurre censure già dedotte in primo grado. Nel caso di specie, la Corte ha confermato che il Tribunale aveva motivato in modo sufficiente il rigetto delle censure sull’aggiudicazione dell’appalto e ha respinto integralmente l’appello, dichiarandolo in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 252 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Appello relativo a un appalto pubblico della Commissione europea
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, adottata dalla Decima Sezione ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, in un appello proposto contro un’ordinanza del Tribunale. La controversia riguarda l’esclusione dell’offerta presentata da Germann Avocats LLC in una procedura di gara della Commissione europea per uno studio in materia di pratiche sindacali, non discriminazione e diversità.
Fatti e procedimento principale
La Commissione aveva pubblicato un bando di gara aperta e fissato nei documenti di gara tre criteri di aggiudicazione, tra cui il criterio 3 sulla qualità del controllo. L’offerta di Germann Avocats, presentata congiuntamente ad un’altra entità, aveva ottenuto 46 punti su 100 e, in particolare, solo 1 punto su 10 per il criterio 3, con la motivazione che l’offerta non identificava alcun sistema specifico di controllo qualità o di analisi dei rischi.
La ricorrente aveva chiesto il riesame della decisione e successivamente aveva adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione di rigetto dell’offerta, il risarcimento del danno e un ordine alla Commissione di fornire informazioni ulteriori. Il Tribunale aveva respinto il ricorso: da un lato, aveva dichiarato alcune censure inammissibili; dall’altro, le aveva giudicate manifestamente infondate o prive di base giuridica.
Questioni sollevate in appello
Dinanzi alla Corte, Germann Avocats ha dedotto tre motivi principali:
- distorsione dei fatti e delle prove, errori di diritto ed errori manifesti di valutazione sulla chiarezza dei criteri di aggiudicazione e sulla valutazione dell’offerta;
- distorsione dei fatti, uso distorto del potere e violazione dei principi di parità di trattamento, certezza del diritto, buona amministrazione, buona fede, trasparenza e tutela del legittimo affidamento, con riferimento alla pretesa "path dependence" in favore del concorrente aggiudicatario;
- difetto e contraddittorietà della motivazione, diniego di giustizia, violazione del diritto di essere ascoltato, distorsione dei fatti e delle prove.
La ricorrente ha inoltre chiesto di contestare la risposta depositata dalla Commissione e di far intervenire un avvocato generale quale soggetto di garanzia del diritto di difesa della Commissione, richieste che la Corte ha considerato estranee all’oggetto dell’appello o comunque manifestamente infondate.
Normativa e criteri di controllo applicati dalla Corte
La Corte ha richiamato i limiti del controllo in appello:
- l’appello deve indicare in modo preciso gli elementi contestati e i motivi di diritto;
- l’appello è limitato a punti di diritto;
- la valutazione dei fatti e delle prove spetta al Tribunale, salvo distorsione manifesta;
- la distorsione deve risultare in modo evidente dagli atti, senza nuova valutazione del merito.
Sono stati inoltre richiamati l’articolo 256 TFUE, l’articolo 58 dello Statuto della Corte, l’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 169 del regolamento di procedura, oltre alle regole sulle spese di giudizio.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
Quanto alle censure sulla chiarezza e precisione dei criteri di aggiudicazione, sulla valutazione del criterio 3 e sulla rilevanza della ponderazione tra i criteri, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse indicato con precisione le norme violate né le prove asseritamente travisate. In sostanza, le doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, cosa non consentita in appello.
La Corte ha anche respinto l’argomento relativo al richiamo, da parte del Tribunale, alla sentenza Proof IT v EIGE: ha osservato che il rinvio a tale precedente era usato solo per confermare che, secondo i documenti di gara, il mancato raggiungimento della soglia minima su un criterio era sufficiente per l’esclusione dell’offerta.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo
Le censure basate sulla pretesa "path dependence" e sull’asserito uso distorto del potere sono state in larga parte considerate irricevibili, perché rivolte in realtà contro la decisione della Commissione e non contro l’ordinanza del Tribunale. Inoltre, la ricorrente non aveva sviluppato un argomento giuridico sufficientemente preciso contro le specifiche ragioni addotte dal Tribunale.
Quanto alla dedotta violazione del diritto di essere ascoltato e della parità delle armi, la Corte ha ricordato che spetta al Tribunale valutare se gli elementi del fascicolo siano sufficienti e se occorra integrare l’istruttoria. Nel caso concreto, la doglianza non soddisfaceva i requisiti per il controllo in appello e quindi era manifestamente infondata.
Ragionamento della Corte sul terzo motivo
La Corte ha escluso il difetto di motivazione: dalle parti dell’ordinanza del Tribunale relative ai secondi e terzi motivi di primo grado risultava chiaramente perché tali censure erano state respinte. La motivazione poteva anche essere implicita, purché consentisse alle parti di comprendere il ragionamento seguito e alla Corte di esercitare il proprio controllo.
La lamentata contraddittorietà è stata respinta perché i passaggi richiamati non erano tra loro incompatibili: il Tribunale non aveva affermato di non comprendere affatto la tesi della ricorrente, ma aveva semplicemente ritenuto che le allegazioni sulla dipendenza da concorrenti abituali fossero troppo generiche e non supportate da elementi concreti e verificabili.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Poiché tutti i motivi di appello sono stati respinti, la Corte ha dichiarato l’appello in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Germann Avocats è stata condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla Commissione europea.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- l’appello alla Corte non può trasformarsi in un nuovo esame del merito;
- la censura di distorsione dei fatti deve essere specifica e circostanziata;
- la mera riproposizione di argomenti già dedotti in primo grado è irricevibile;
- in materia di appalti, se l’offerta non raggiunge la soglia minima su un criterio di aggiudicazione, il Tribunale può legittimamente non esaminare gli altri criteri, quando ciò discende chiaramente dai documenti di gara e dalla logica della valutazione.
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