Corte di giustizia, Sentenza C-569/20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 maggio 2022. — IR contro Spetsializirana prokuratura. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Informazione sul processo – Impossibilità di rintracciare l’imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi dalle autorità competenti – Possibilità di un processo e di una condanna in contumacia – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa. — Causa C-569/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata degli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 nei processi penali contumaciali. Quando l’imputato non è rintracciabile nonostante i ragionevoli sforzi delle autorità, il processo e la condanna in assenza sono possibili, ma il condannato deve poter chiedere un nuovo esame del merito, salvo che abbia deliberatamente impedito di ricevere le notifiche pur sapendo dell’esistenza del procedimento. La Corte ha inoltre ritenuto irricevibile la parte del rinvio relativa alla decisione quadro sul mandato d’arresto europeo e ha affermato l’efficacia diretta dell’articolo 9 della direttiva.
Processo penale in contumacia: condizioni per ritenere valida la rinuncia al diritto di presenziare e per negare il diritto a un nuovo processo quando l’imputato si sottrae deliberatamente alle notifiche.
La questione giuridica
Se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 consentano di celebrare e concludere in contumacia il processo nei confronti di un imputato irreperibile nonostante i ragionevoli sforzi delle autorità, e se in tale ipotesi lo Stato membro possa negare il diritto a un nuovo processo o a un rimedio equivalente; inoltre, se una normativa nazionale che esclude tale tutela per il solo fatto della fuga sia compatibile con la direttiva e, in via residuale, se l’articolo 9 abbia efficacia diretta.
Principio di diritto
Gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che l’imputato irreperibile nonostante i ragionevoli sforzi delle autorità può essere processato e condannato in contumacia, ma ha in linea di principio diritto, dopo la notifica della condanna, a ottenere un nuovo processo o un rimedio equivalente che consenta il riesame nel merito in sua presenza. Tale diritto può essere negato solo se da indizi precisi e oggettivi risulta che l’imputato, pur sapendo che si sarebbe celebrato un processo nei suoi confronti, ha deliberatamente eluso le comunicazioni ufficiali per sottrarsi all’azione della giustizia; una disciplina nazionale che escluda il nuovo processo per la sola fuga è quindi incompatibile con la direttiva.
Norme richiamate
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 267 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 47 della Carta
- Articolo 8 della direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343
Processo penale in contumacia e diritto al nuovo processo
La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale del giudice penale specializzato bulgaro, riguarda l’interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 in un procedimento a carico di IR per reati tributari e partecipazione a un’organizzazione criminale. Il nodo centrale è stabilire quando un imputato irreperibile possa essere giudicato e condannato in contumacia e se, dopo la condanna, debba avere accesso a un nuovo processo o a un rimedio equivalente.
Fatti e procedimento principale
IR aveva ricevuto personalmente il primo atto di imputazione e aveva indicato un indirizzo di contatto. Successivamente non è stato rintracciato né a quell’indirizzo né tramite ulteriori ricerche effettuate dalle autorità, che hanno coinvolto anche familiari, ex datori di lavoro e operatori di telefonia mobile. Il giudice del rinvio ha ritenuto plausibile che IR si fosse dato alla fuga e ha ipotizzato di celebrare il processo in sua assenza, ma ha dubitato della corretta qualificazione della situazione ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2016/343 e delle conseguenze in termini di tutela successiva.
Questioni pregiudiziali
Il giudice bulgaro ha chiesto in sostanza:
- se la situazione di un imputato che, dopo aver conosciuto l’accusa originaria, diventa irreperibile e non può essere informato del processo rientri nell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), oppure nell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343;
- se sia compatibile con l’articolo 9 della direttiva, letto con l’articolo 8, paragrafo 4, e con l’articolo 47 della Carta, una disciplina nazionale che esclude ogni tutela successiva contro la condanna contumaciale quando l’imputato si è reso irreperibile;
- se l’articolo 9 della direttiva abbia efficacia diretta.
Ricevibilità
La Corte ha dichiarato irricevibile la parte del rinvio relativa alla decisione quadro 2002/584 sul mandato d’arresto europeo, poiché nel procedimento principale non era in discussione né la validità né l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. L’eventuale futura consegna di IR da un altro Stato membro è stata considerata ipotetica e, quindi, priva di rilevanza per la decisione della causa.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- la direttiva (UE) 2016/343, soprattutto gli articoli 1, 8 e 9 e i considerando 9, 10, 33, 35-39, 42, 43 e 47;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 47;
- il diritto nazionale bulgaro, in particolare gli articoli 55, 94, 247b, 269, 423 e 425 NPK.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che la direttiva 2016/343 stabilisce norme minime comuni sul diritto di presenziare al processo e che tale diritto costituisce parte integrante del diritto a un equo processo. L’articolo 8, paragrafo 2, consente il processo in contumacia solo se l’imputato è stato informato in tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, oppure se è rappresentato da un difensore incaricato; in questi casi, la condanna può essere eseguita senza obbligo di nuovo processo.
Quando invece tali condizioni non sono soddisfatte, l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9 impongono agli Stati membri di assicurare un nuovo processo o un altro mezzo di ricorso che consenta il riesame nel merito, con partecipazione effettiva dell’imputato. La Corte ha affermato che queste disposizioni hanno efficacia diretta, essendo sufficientemente chiare, precise e incondizionate.
Nel valutare la nozione di "informato in tempo adeguato", la Corte ha valorizzato i considerando 36, 38 e 39: è necessario che l’interessato sia stato citato personalmente o informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo del processo, e che sia stato avvisato delle conseguenze della mancata comparizione. Il giudice nazionale deve verificare se un documento ufficiale contenente tali informazioni sia stato portato a conoscenza dell’imputato in tempo utile per consentirgli di organizzare la difesa.
Tuttavia, la Corte ha aggiunto un punto decisivo: l’imputato può essere considerato come tacitamente ma inequivocabilmente rinunciante al diritto di presenziare anche quando, pur essendo stato informato dell’accusa e sapendo che il processo si sarebbe svolto, adotta condotte deliberate per impedire alle autorità di notificargli ufficialmente la data e il luogo dell’udienza. In tal caso, la situazione rientra nell’articolo 8, paragrafo 2, e il diritto a un nuovo processo può essere negato.
La Corte ha sottolineato che gli imputati che si danno alla fuga rientrano, di regola, nell’articolo 8, paragrafo 4, se non ricorrono le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 2. Ne consegue che una normativa nazionale che escluda automaticamente il nuovo processo solo perché l’imputato è fuggito e non è stato rintracciato è incompatibile con la direttiva.
Applicazione al caso IR
La Corte ha rimesso al giudice del rinvio la verifica concreta di alcuni elementi fattuali: se IR fosse stato effettivamente informato del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti, se il nuovo atto di imputazione corrispondesse sostanzialmente al primo e se la sua irreperibilità fosse il risultato di una condotta deliberata volta a sottrarsi alla giustizia. Solo in presenza di indizi precisi e oggettivi in tal senso il diritto al nuovo processo può essere negato.
La Corte ha anche osservato che, dato che l’avvocato d’ufficio non aveva mai preso contatto con IR e che l’interessato non aveva espresso alcuna volontà sulla nomina, il difensore potrebbe non essere considerato "incaricato" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), circostanza da accertare secondo il diritto nazionale.
Decisione/dispositivo
La Corte ha dichiarato che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che:
- un imputato irreperibile nonostante i ragionevoli sforzi delle autorità può essere processato e, se del caso, condannato in contumacia;
- in linea di principio, deve però poter ottenere dopo la notifica della condanna la riapertura del processo o un rimedio equivalente che consenta il riesame nel merito in sua presenza;
- tale diritto può essere negato solo se risulti, sulla base di indizi precisi e oggettivi, che l’imputato sapeva che si sarebbe svolto un processo e ha deliberatamente impedito alle autorità di informarlo ufficialmente per sottrarsi alla giustizia.
Principi affermati
La sentenza conferma che la direttiva 2016/343 non consente di trasformare la fuga dell’imputato in una rinuncia automatica e generale al diritto di difesa. La rinuncia deve essere desunta da elementi concreti e da una condotta inequivoca, mentre in assenza di tali elementi resta garantito il diritto a un nuovo processo o a un mezzo di ricorso equivalente.
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