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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-33/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 maggio 2022. — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro Ryanair DAC. — Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Previdenza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, punto 2, lettera a), i) e ii) – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 5 – Articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b) – Nozione di “base di servizio” – Personale navigante – Lavoratori che svolgono la loro attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri – Criteri di collegamento. — Causa C-33/21

Giurisprudenza europea62021CJ0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha risolto una controversia tra INPS, INAIL e Ryanair sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile a personale di volo assegnato all’aeroporto di Orio al Serio. Ha ritenuto che, per i periodi in cui non erano coperti da certificati E101, i lavoratori fossero soggetti alla legislazione italiana. La soluzione discende, per il regolamento n. 1408/71, dalla qualificazione del locale crew room come succursale o rappresentanza permanente; per il regolamento n. 883/2004, dalla parte sostanziale dell’attività svolta in Italia e, dal 28 giugno 2012, dalla nozione di base di servizio.

Determinazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile al personale di volo Ryanair assegnato a Orio al Serio: rilevanza della succursale/base di servizio e dell’attività nello Stato di residenza

La questione giuridica

Se, per il personale di volo di una compagnia aerea stabilita in uno Stato membro e residente in un altro, la nozione di "persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede" di cui all’articolo 14, punto 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1408/71 possa essere interpretata in analogia con la nozione di "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività" dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001; e, più in generale, quale sia la legislazione previdenziale applicabile nei periodi interessati ai lavoratori non coperti da certificati E101 alla luce dei regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004.

Principio di diritto

Per il personale di volo di una compagnia aerea stabilita in uno Stato membro, non coperto da certificati E101, che opera quotidianamente per 45 minuti in una "crew room" situata nello Stato membro di residenza e per il resto del tempo a bordo degli aeromobili, la legislazione previdenziale applicabile è quella dello Stato membro di residenza, poiché, per il periodo di vigenza del regolamento n. 1408/71, il locale aeroportuale costituisce una succursale o rappresentanza permanente ai sensi dell’articolo 14, punto 2, lettera a), i); per il periodo di vigenza del regolamento n. 883/2004, il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza se vi svolge una parte sostanziale dell’attività ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e, dal 28 giugno 2012, la stessa conclusione deriva anche dall’articolo 11, paragrafo 5, in combinato con la nozione di base di servizio. Se il passaggio al nuovo regime comporta una diversa legge applicabile, opera la clausola transitoria dell’articolo 87, paragrafo 8, salvo domanda del lavoratore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 14, punto 2, lettera a), i) e ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 80 del regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Regolamento (CEE) n. 574/72
  • Articolo 12 bis, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 574/72
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Regolamento (CEE) n. 3922/91
  • Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
  • Articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
  • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
  • Articolo 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Determinazione della legislazione previdenziale applicabile al personale di volo Ryanair assegnato a Orio al Serio

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione (Italia) in una controversia tra INAIL, INPS e Ryanair DAC. Il tema centrale è l’individuazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile a personale di volo residente in Italia e operante in parte nel territorio italiano, in parte a bordo di aeromobili della compagnia.

Fatti e procedimento principale

A seguito di un’ispezione, l’INPS e l’INAIL hanno ritenuto che 219 dipendenti Ryanair assegnati all’aeroporto di Orio al Serio dovessero essere assicurati e contribuiti in Italia per periodi diversi, rispettivamente ai fini previdenziali e assicurativi contro gli infortuni sul lavoro. Ryanair ha contestato tali pretese dinanzi ai giudici italiani.

I giudici di merito hanno respinto le domande degli enti italiani, valorizzando anche la produzione di certificati E101 rilasciati dall’istituzione irlandese competente, ritenuti in linea di principio vincolanti. Tuttavia, la Corte d’appello ha rilevato che i certificati non coprivano con certezza tutti i dipendenti e tutti i periodi interessati, sicché per i lavoratori non coperti da certificato occorreva determinare la legislazione applicabile in base ai regolamenti di coordinamento.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se la nozione di «persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede» di cui all’articolo 14, punto 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1408/71 potesse essere interpretata in modo analogo alla nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, richiamando la giurisprudenza Nogueira.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato, in particolare:

  • il regolamento n. 1408/71, e in specie gli articoli 13, 14, 17, 80 e 84 bis;
  • il regolamento n. 883/2004, in particolare gli articoli 11, 13, 16 e 87;
  • il regolamento n. 987/2009, in particolare gli articoli 5 e 14, paragrafo 8;
  • il regolamento n. 574/72, per il certificato attestante la legislazione applicabile;
  • il regolamento n. 44/2001, articolo 19, punto 2, lettera a);
  • il regolamento n. 3922/91, per la definizione di base di servizio.

Ricevibilità

La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata da Ryanair e dall’Irlanda. Ha osservato che spetta al giudice nazionale valutare la necessità del rinvio e che la controversia riguardava effettivamente la determinazione della normativa applicabile ai lavoratori non coperti dai certificati E101. La presunzione di rilevanza non era superata.

Ragionamento della Corte sul regolamento n. 1408/71

Per il periodo in cui era applicabile il regolamento n. 1408/71, la Corte ha affermato che l’articolo 14, punto 2, lettera a), i), e l’articolo 14, punto 2, lettera a), ii), prevedono ipotesi distinte e alternative.

Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, per applicare l’articolo 14, punto 2, lettera a), i), occorre verificare cumulativamente:

  • che la compagnia disponga di una succursale o rappresentanza permanente in uno Stato membro diverso da quello della sede;
  • che il lavoratore dipenda da tale entità.

Nel caso concreto, il locale crew room presso Orio al Serio presentava caratteri di stabilità e organizzazione sufficienti: vi si gestivano i turni, il personale vi svolgeva attività prima e dopo i voli, vi erano strumenti di lavoro e vi operava il responsabile di riferimento. La Corte ha quindi qualificato tale locale come succursale o rappresentanza permanente, con conseguente applicazione della legislazione italiana ai lavoratori interessati per il periodo in cui il regolamento n. 1408/71 era vigente.

Di conseguenza, non era necessario ricorrere all’articolo 14, punto 2, lettera a), ii).

Ragionamento della Corte sul regolamento n. 883/2004 fino al 28 giugno 2012

Per il periodo successivo al 1º maggio 2010, ma anteriore al 28 giugno 2012, la Corte ha osservato che il regolamento n. 883/2004, nella versione modificata nel 2009, non conteneva ancora una norma speciale specifica per il personale di volo.

Si applicava quindi l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), secondo cui il lavoratore che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza se vi svolge una parte sostanziale della propria attività. Ai fini di tale valutazione, l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 richiede di considerare, per il lavoro subordinato, l’orario di lavoro e/o la retribuzione, con indicazione che meno del 25% è indice di assenza di parte sostanziale.

Poiché l’ordinanza di rinvio indicava che i lavoratori risiedevano in Italia e vi svolgevano almeno 45 minuti di lavoro al giorno nel locale aeroportuale, la Corte ha rilevato che non emergeva che meno del 25% dell’orario fosse svolto in Italia. Ha quindi rimesso al giudice nazionale la verifica concreta della sussistenza di una parte sostanziale dell’attività nello Stato di residenza. In caso affermativo, la legislazione applicabile sarebbe quella italiana; in caso contrario, si applicherebbe la legislazione dello Stato del datore di lavoro, cioè quella irlandese.

Clausola transitoria dell’articolo 87, paragrafo 8

La Corte ha aggiunto che, se l’applicazione del regolamento n. 883/2004 conduce a una legge diversa da quella risultante dal regolamento n. 1408/71, opera la clausola transitoria dell’articolo 87, paragrafo 8: il lavoratore continua a essere soggetto alla precedente legislazione salvo domanda di applicazione del nuovo regime. Poiché dall’ordinanza di rinvio non risultava che i lavoratori avessero presentato tale domanda, spetta al giudice nazionale verificare questo punto; in mancanza di domanda, anche dopo il 1º maggio 2010 resterebbe applicabile la legislazione italiana.

Ragionamento della Corte sul regolamento n. 883/2004 dal 28 giugno 2012

Dal 28 giugno 2012 è entrato in vigore l’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004, come modificato nel 2012, che per gli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo considera l’attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio.

Richiamando la definizione del regolamento n. 3922/91, la Corte ha osservato che la crew room di Orio al Serio, alla luce delle modalità di organizzazione del lavoro descritte dal giudice nazionale, costituiva una base di servizio. Ne è derivato che, per il periodo dal 28 giugno 2012 al 25 gennaio 2013, la legislazione applicabile era quella italiana.

Decisione

La Corte ha concluso che, per il personale di volo della Ryanair non coperto da certificati E101 e operante 45 minuti al giorno nel locale crew room di Orio al Serio, la legislazione previdenziale applicabile è quella dello Stato membro di residenza, cioè l’Italia. Il dispositivo combina l’interpretazione dell’articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71, dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, nonché dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004 come modificato nel 2012.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del trasporto aereo, la pronuncia conferma che la presenza di un locale aeroportuale stabilmente organizzato per la gestione del personale può integrare una succursale/rappresentanza permanente ai fini del vecchio regolamento e, successivamente, una base di servizio ai fini del nuovo regolamento. In ambito contenzioso, il certificato E101 resta centrale, ma la sua mancanza o incompletezza riapre la necessità di una verifica sostanziale del collegamento territoriale ai fini contributivi e assicurativi.

Come è indicizzato

Materiesicurezza sociale dei lavoratori migrantipersonale navigantecoordinamento dei sistemi di sicurezza socialedeterminazione della legislazione applicabileavariazione civile

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