Corte di giustizia, Sentenza C-466/20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 maggio 2022. — HEITEC AG contro HEITECH Promotion GmbH e RW. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 9 – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articoli 54, 110 e 111 – Preclusione per tolleranza – Nozione di “tolleranza” – Interruzione del termine di preclusione – Diffida – Data di interruzione del termine di preclusione in caso di proposizione di un ricorso giurisdizionale – Effetti della preclusione – Domande di risarcimento dei danni, di comunicazione di informazioni e di distruzione di prodotti. — Causa C-466/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il contenuto della nozione di tolleranza nel diritto dei marchi UE. Una diffida non basta a fermare il decorso del termine di preclusione, mentre un ricorso giudiziale è rilevante solo se effettivamente e tempestivamente attivato secondo le regole nazionali. La preclusione per tolleranza si estende anche alle pretese accessorie collegate alla violazione del marchio.
Preclusione per tolleranza in materia di marchi: se una diffida o un ricorso depositato tardivamente interrompano il termine quinquennale e se la preclusione si estenda anche alle domande accessorie.
La questione giuridica
Se, ai fini degli articoli 9 della direttiva 2008/95/CE, 54, 110 e 111 del regolamento (CE) n. 207/2009, la "tolleranza" possa essere interrotta da una semplice diffida senza azione giudiziaria; se il termine di preclusione si interrompa con il deposito del ricorso o solo con la notifica al convenuto, specie quando la notifica è tardiva per negligenza del ricorrente; e se la preclusione impedisca anche le domande accessorie di risarcimento, informazioni e distruzione.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la semplice diffida non basta a interrompere la preclusione per tolleranza: il titolare del diritto anteriore deve compiere un atto che manifesti in modo inequivoco la volontà di opporsi all’uso del segno posteriore e ottenere una soluzione giuridicamente vincolante, tipicamente mediante un’azione amministrativa o giudiziaria. Il deposito del ricorso può interrompere il termine solo se l’atto è stato effettivamente regolarizzato secondo il diritto nazionale in modo da consentire la notificazione prima della scadenza del quinquennio; se la tardiva regolarizzazione dipende dalla mancanza di diligenza del ricorrente, la preclusione opera. Inoltre, una volta maturata la tolleranza, il titolare anteriore non può più proporre neppure domande accessorie o connesse, come risarcimento danni, informazioni o distruzione dei prodotti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/95/CE
- Articolo 9 della direttiva 2008/95/CE
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 54 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 110 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 111 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 21 della legge tedesca sui marchi (Markengesetz)
Preclusione per tolleranza in materia di marchi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra HEITEC AG, titolare di un marchio dell’Unione europea anteriore, e HEITECH Promotion GmbH e RW, in merito all’uso di segni posteriori contenenti l’elemento denominativo "heitech". Il giudice tedesco chiedeva come debba essere intesa la preclusione per tolleranza prevista dal diritto dell’Unione in materia di marchi, con particolare riguardo alla diffida, alla proposizione del ricorso e all’estensione della preclusione alle domande accessorie.
Contesto fattuale e procedimento principale
HEITEC AG era titolare del marchio dell’Unione europea denominativo HEITEC e aveva utilizzato anche una denominazione sociale molto simile. HEITECH Promotion GmbH era titolare di un marchio tedesco e di un marchio dell’Unione europea contenenti l’elemento "heitech", utilizzati da diversi anni. Dopo uno scambio di lettere e una diffida del 22 aprile 2009, HEITEC promuoveva un’azione giudiziaria, ma la notifica dell’atto introduttivo subiva ritardi e irregolarità procedurali. I giudici di merito tedeschi ritenevano che HEITEC avesse tollerato l’uso dei segni posteriori per oltre cinque anni e che il ricorso non avesse interrotto il termine di preclusione.
Normativa rilevante
La Corte interpreta l’articolo 9 della direttiva 2008/95/CE, relativo alla preclusione per tolleranza nel sistema dei marchi nazionali, e gli articoli 54, 110 e 111 del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario. Vengono inoltre richiamati l’articolo 8 del regolamento per la nozione di marchio anteriore, nonché il considerando 12 della direttiva 2008/95/CE, che collega la preclusione alla certezza del diritto. Il giudice del rinvio richiamava anche l’articolo 21 della Markengesetz tedesca, quale norma di recepimento e disciplina interna della tolleranza.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "tolleranza"
La Corte ribadisce che la preclusione per tolleranza mira a bilanciare la tutela del titolare del marchio anteriore con l’esigenza di certezza del diritto per il titolare del segno posteriore. La tolleranza implica inerzia consapevole del titolare anteriore, cioè il mancato esercizio delle misure di cui dispone per reagire all’uso del segno posteriore. La mera diffida, se non seguita da un’azione idonea a ottenere un risultato giuridicamente vincolante, non è sufficiente a interrompere il termine quinquennale.
La Corte sottolinea che ammettere la sola diffida come atto interruttivo consentirebbe al titolare del segno anteriore di aggirare il sistema inviando ripetute lettere a distanza di quasi cinque anni, svuotando così di utilità la preclusione per tolleranza.
Effetto della proposizione del ricorso e rilevanza della notifica
Per quanto riguarda il ricorso giudiziale, la Corte afferma che la proposizione dell’azione prima della scadenza del termine interrompe in linea di principio la tolleranza, poiché manifesta in modo chiaro e inequivoco la volontà di far valere i propri diritti. Tuttavia, questo effetto presuppone che l’atto introduttivo sia regolarizzato secondo il diritto nazionale in modo da consentire la notificazione al convenuto in tempo utile.
Se, a causa di negligenza del ricorrente, l’atto non soddisfa i requisiti necessari alla notificazione e viene regolarizzato solo dopo la scadenza del termine, non si può ritenere che il ricorso abbia impedito la preclusione. La Corte rimette quindi al giudice nazionale la verifica concreta della data di regolarizzazione e dell’eventuale mancanza di diligenza imputabile a HEITEC.
Estensione della preclusione alle domande accessorie
La Corte precisa che la preclusione non riguarda soltanto l’azione inibitoria o la domanda di nullità/cessazione dell’uso del marchio posteriore, ma si estende anche alle domande accessorie o connesse fondate sulla medesima violazione, come quelle di risarcimento dei danni, di comunicazione di informazioni e di distruzione dei prodotti. Consentire tali domande dopo la maturazione della tolleranza contrasterebbe con l’obiettivo di certezza del diritto perseguito dal regime europeo.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- una diffida non interrompe la tolleranza né il termine di preclusione;
- un ricorso giudiziario interrompe il termine solo se l’atto è tempestivamente e diligentemente regolarizzato secondo il diritto nazionale;
- la preclusione si estende anche alle domande accessorie, incluse quelle risarcitorie e di distruzione.
Principi affermati
La sentenza conferma che la nozione di tolleranza nel diritto dei marchi UE richiede una vera e propria reazione processuale o comunque un atto che esprima in modo inequivoco e giuridicamente efficace l’opposizione del titolare anteriore. La certezza del diritto del titolare del segno posteriore prevale una volta decorso il quinquennio di tolleranza consapevole, salvo mala fede del deposito, e tale certezza si estende a tutte le pretese correlate alla violazione.
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