Sentenza del 13/08/2020 n. 16977 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'omessa sospensione delle sanzioni tributarie applicate per mancato versamento di IRPEF e IRAP, sostenendo che il mancato pagamento fosse dovuto all'appropriazione indebita da parte del commercialista incaricato e chiedeva l'annullamento in autotutela dell'atto di accertamento con adesione, lamentando di aver firmato l'istanza in bianco senza consapevolezza delle conseguenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di prova sulla consegna delle somme al professionista, requisito essenziale per la sospensione delle sanzioni secondo la L. n. 423/1995. Inoltre, ha confermato che l'atto di accertamento con adesione è definitivo e non impugnabile né annullabile in autotutela, salvo ipotesi eccezionali non verificatesi nel caso. Il ricorso è stato quindi rigettato e dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Legge n. 423 del 1995
articolo unico, articolo 1, comma 2
La sospensione delle sanzioni per violazioni tributarie conseguenti a condotta illecita di professionisti è subordinata alla prova della consegna delle somme da parte del contribuente; tale prova può essere fornita anche in sede di giudizio tributario e non richiede necessariamente il rispetto degli adempimenti procedurali.
Decreto Legislativo n. 218 del 1997
articolo 5-bis, articolo 2
L'atto di accertamento con adesione è definitivo, non impugnabile e non annullabile in autotutela, salvo ipotesi eccezionali; ciò garantisce la stabilità dei rapporti giuridici e tutela l'interesse pubblico all'esazione tributaria.
Codice di Procedura Civile
articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5
I motivi di ricorso per cassazione devono indicare specificamente fatti decisivi e non possono consistere in un mero dissenso sulla valutazione del giudice di merito o in una riconsiderazione dei fatti.
Massime di principio
- La sospensione delle sanzioni tributarie per mancato pagamento imputabile a condotta illecita di professionisti richiede la prova che il contribuente abbia effettivamente consegnato le somme al professionista.
- Gli atti di accertamento con adesione, una volta definiti, sono vincolanti e non possono essere impugnati né annullati d'ufficio, salvo casi eccezionali specificamente previsti dalla legge.
- In giudizio tributario, il sindacato sul diniego di autotutela è limitato all'esistenza di un interesse pubblico rilevante e non può essere utilizzato per contestare la fondatezza della pretesa tributaria definitiva.
- I motivi di ricorso in cassazione devono riguardare questioni di diritto e fatti decisivi specifici; non è ammessa una semplice rivalutazione dei fatti o una richiesta di riesame dei criteri di valutazione adottati dai giudici di merito.
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