Cassazione Penale, Sentenza n. 46397/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marra è stato condannato per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen. per avere dichiarato falsamente ai carabinieri, a seguito di un sinistro stradale, che il conducente dell'autovettura su cui viaggiava era un uomo di nazionalità straniera a lui sconosciuto, con lo scopo di evitare che il proprietario/conduttore dell'auto subisse conseguenze amministrative (era privo di patente). In cassazione ha impugnato la sentenza per: (i) errata applicazione dell'art. 495 e vizio di motivazione/travisamento delle prove (insufficiente prova che Marchesani fosse il conducente; incertezze della testimonianza dell'infermiera del 118; travisamento delle dichiarazioni della difesa); (ii) vizi di motivazione sul movente in assenza di certezza sull'identificazione dei soggetti nel veicolo; (iii) errata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi puntassero a un riesame del merito e degli elementi di prova, materia non sindacabile in Cassazione se non per vizi logici manifesti, che nel caso non sono stati dimostrati. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la decisione ritenendo credibile che Marra, pur consapevole dei fatti, avesse dichiarato falsamente l'identità del conducente, mentre risultava accertato che il conducente era Marchesani Antonio, identificato in ospedale. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato motivato e non manifestamente illogico. A seguito dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Applicato al caso di false dichiarazioni rese a pubblici ufficiali in occasione di un sinistro stradale per eludere conseguenze amministrative: la Corte ha ritenuto integrato il reato visto che Marra aveva consapevolmente fornito una identificazione non corrispondente alla realtà (sostituendo Marchesani con un presunto straniero sconosciuto)
art. 62-bis cod. pen.
Trattato in relazione alla concessione delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti da parte del giudice di merito purché motivato; non è necessario che il giudice consideri ogni elemento favorevole o sfavorevole, ma solo quelli ritenuti decisivi
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del fatto: le doglianze che si limitino a chiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili a meno che non evidenzino vizi logico-motivazionali manifesti nella motivazione del giudice di merito
- Per integrare l'art. 495 cod. pen. è sufficiente che la dichiarazione falsa sia resa a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e sia idonea a produrre un inganno rilevante rispetto all'accertamento dei fatti; l'elemento soggettivo richiede consapevolezza della falsità
- Il movente e il dolo sono distinti: il movente (causa psichica che stimola l'azione) non sostituisce né giustifica l'accertamento del dolo, che rimane centrale per la responsabilità penale
- Il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito è legittimo se adeguatamente motivato; il giudice non è obbligato a elencare tutti gli elementi favorevoli, ma solo quelli decisivi che giustificano la valutazione negativa
- Per impugnare con successo una valutazione di merito in Cassazione occorre dimostrare lacune argomentative concrete, illogicità manifeste o travisamento specifico delle prove, non un generico dissenso sulla ricostruzione fattuale
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