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Ordinanza

Ordinanza n. 1171/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto e parziale ostensione, con oscuramenti, della documentazione di gara relativa all’offerta dell’aggiudicataria; nonché determinazione dirigenziale di aggiudicazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Palermo relativa alla procedura identificata dal CIG B68E60CABC e ha chiesto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’accesso integrale alla documentazione di gara dell’aggiudicataria, inclusi verbali, documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica, eventuale documentazione sulla verifica dell’anomalia e liberatoria antimafia. L’istanza di accesso, presentata il 13 febbraio 2026 e finalizzata alla difesa in giudizio, non aveva ricevuto un riscontro espresso: il Comune aveva soltanto pubblicato sul proprio portale parte della documentazione, peraltro con oscuramenti. La controinteressata ha eccepito la tardività della domanda di accesso, ritenendola soggetta ai termini dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, e nel merito ha invocato la segretezza di dati relativi a strutture operative, mezzi, personale, metodologie di rendicontazione, brevetti, segreti aziendali e know-how. La ricorrente ha sostenuto il proprio diritto all’ostensione in chiaro, in quanto indispensabile alla tutela dei propri diritti e interessi nella controversia sulla gara.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e ha ordinato al Comune di Palermo di esibire i documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Ha respinto l’eccezione di tardività della controinteressata, ritenendo che i casi di omessa o parziale ostensione successivi all’aggiudicazione, a fronte di un’istanza e di opposizioni formulate dopo l’aggiudicazione, non rientrino nel perimetro dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, ma siano sottoposti alla disciplina processuale dell’art. 116 c.p.a. Nel merito, il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della controinteressata si limitava a indicare genericamente categorie di informazioni riservate senza specificare il reale vantaggio concorrenziale derivante dalla loro divulgazione. Inoltre, il Comune non aveva svolto alcun effettivo bilanciamento tra il diritto di difesa della richiedente e la tutela dei segreti tecnici e commerciali, essendosi limitato a recepire la dichiarazione resa dall’aggiudicataria in sede di offerta. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui il know-how tutelabile deve consistere in informazioni dotate di valore strategico e di concreta capacità competitiva, non essendo sufficiente un generico richiamo alla riservatezza. Ha altresì evidenziato che l’accesso difensivo non prevale automaticamente e in ogni caso sulla segretezza commerciale, ma richiede un bilanciamento concreto, nel quale l’indispensabilità dell’ostensione per la difesa sia ponderata con la specifica consistenza del segreto invocato. La decisione sulle spese è stata riservata alla definizione del merito, la cui udienza pubblica è stata confermata per il 23 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di decidere, nell’ambito del giudizio pendente, sulla domanda di accesso e di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Costituiscono la disciplina generale dell’accesso documentale invocato dalla ricorrente.

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

    Tutela le informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali, ma la riservatezza non può essere affermata genericamente: occorre individuare concretamente le informazioni riservate e il vantaggio concorrenziale collegato alla loro divulgazione.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

    Non si applica, secondo il TAR, alle ipotesi di omessa o parziale ostensione successiva all’aggiudicazione, quando l’istanza e l’opposizione dei controinteressati siano state formulate dopo l’aggiudicazione; tali ipotesi rientrano nel giudizio ex art. 116 c.p.a.

  • artt. 84 ss. d.lgs. n. 159/2011

    Riguardano la documentazione antimafia e la liberatoria antimafia richiesta dalla ricorrente tra gli atti ostensibili.

  • art. 39 direttiva 2014/25/UE

    È richiamato quale espressione del principio europeo di bilanciamento tra tutela giurisdizionale e protezione dei segreti commerciali.

  • art. 267 TFUE

    È richiamato in relazione al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sul bilanciamento tra accesso difensivo e segreti tecnici e commerciali.

Massime di principio

  • Le controversie relative all’omessa o parziale ostensione della documentazione di gara dopo l’aggiudicazione, quando l’istanza di accesso e l’opposizione dei controinteressati siano state formulate successivamente all’aggiudicazione, sono trattate mediante il giudizio sull’accesso ex art. 116 c.p.a. e non soggiacciono ai termini previsti dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023.
  • La dichiarazione dell’operatore economico di opposizione all’accesso per segreti tecnici o commerciali non è sufficiente, se formulata in termini generici: il concorrente deve individuare in modo chiaro e specifico le informazioni riservate, la loro funzione e il reale vantaggio competitivo o tecnologico che potrebbe derivare dalla divulgazione.
  • Il know-how tutelabile ai fini dell’oscuramento della documentazione di gara consiste in un patrimonio di conoscenze o informazioni dotato di valore strategico e idoneo ad assicurare un concreto vantaggio concorrenziale; il mero riferimento al know-how aziendale, ai segreti d’impresa o a brevetti non dimostrati non giustifica l’oscuramento.
  • L’amministrazione, prima di negare o limitare l’accesso difensivo alla documentazione di gara, deve svolgere un effettivo bilanciamento tra l’esigenza di tutela giurisdizionale del richiedente e la protezione dei segreti tecnici e commerciali del controinteressato; non può limitarsi a recepire automaticamente la dichiarazione di riservatezza resa dall’aggiudicatario.
  • L’accesso difensivo alla documentazione di gara non prevale in modo assoluto e generalizzato sulla tutela dei segreti commerciali, ma può prevalere quando l’ostensione sia indispensabile e strettamente strumentale alla difesa in giudizio e il segreto invocato non sia stato concretamente dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso difensivoRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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