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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19481/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società sportiva)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di una polisportiva, concessionaria della gestione di uno stadio comunale, di ottenere il pagamento del corrispettivo per l’uso del campo sportivo da parte di una società calcistica che lo avrebbe utilizzato per gli allenamenti in due periodi tra il 2008 e il 2009. La polisportiva sosteneva che l’utilizzo fosse avvenuto in forza di un accordo e che il compenso dovesse essere calcolato secondo tariffe predeterminate esposte per gli utilizzatori dell’impianto, chiedendo anche il risarcimento di ulteriori danni morali. I giudici di merito hanno rigettato la domanda per mancata prova dell’esistenza di un accordo sul corrispettivo e sulla sua entità. Con il ricorso per cassazione la polisportiva ha denunciato: nullità della sentenza d’appello per motivazione asseritamente meramente riproduttiva della sentenza di primo grado; omesso esame/omessa pronuncia su fatti decisivi e contraddittorietà della motivazione; violazione delle norme sul contratto, sostenendo che l’accordo poteva desumersi per facta concludentia; violazione dell’art. 1336 c.c. per asserita offerta al pubblico mediante tariffe; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per mancato ricorso alle presunzioni semplici. La resistente ha replicato negando l’esistenza di un accordo oneroso con la controparte e contestando la fondatezza delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non nulla la motivazione della sentenza d’appello, pur redatta per relationem, perché la corte territoriale aveva comunque espresso una valutazione autonoma e aveva risposto, sia pure sinteticamente, alle doglianze di appello. Ha dichiarato inammissibili le censure di omesso esame e contraddittorietà della motivazione, sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme sia perché i motivi non individuavano un fatto storico decisivo omesso, ma solo argomentazioni difensive. Ha ritenuto inammissibili anche le doglianze sulla conclusione del contratto per facta concludentia, sull’offerta al pubblico e sulle presunzioni semplici, perché in sostanza miravano a rivalutare il merito e non individuavano specificamente un errore di diritto della sentenza impugnata. La Corte ha confermato che era rimasto non provato l’elemento costitutivo della pretesa, cioè l’accordo sul corrispettivo e sulla sua quantificazione, e che l’asserita gratuità non era il fondamento della decisione di merito. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma sesto, Cost.

    La motivazione per relationem non è nulla se le ragioni della decisione sono comunque attribuibili al giudice e risultano chiare, univoche ed esaustive.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se difetta realmente di motivazione; il mero richiamo a una decisione di primo grado non basta se la corte d’appello espone comunque le ragioni del rigetto.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente richiede un effettivo vizio della motivazione, non una semplice critica al contenuto valutativo.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve essere specificamente individuata; non è ammissibile quando il motivo mira soltanto a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere dedotto in presenza di doppia conforme e comunque richiede l’omissione di un preciso fatto storico, non di questioni o argomentazioni.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sui medesimi fatti posti a base delle decisioni di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L’attore che agisce per il pagamento del corrispettivo deve provare gli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso il carattere oneroso dell’accordo e l’entità del prezzo.

  • art. 1321 c.c.

    La formazione del contratto per facta concludentia resta possibile in astratto, ma deve essere provata in modo rigoroso e specifico.

  • art. 1336 c.c.

    Il richiamo all’offerta al pubblico non è utile se non si dimostra che la fattispecie concreta rientra davvero nello schema normativo invocato.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento solo se sorrette da fatti noti adeguati e da un percorso inferenziale specifico; non bastano affermazioni generiche sulle tariffe o sull’utilizzo dell’impianto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza d’appello può essere resa per relationem alla decisione di primo grado senza nullità, purché il giudice di secondo grado mostri di avere valutato i motivi di gravame e renda percepibili le ragioni della propria adesione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in cassazione quando ricorre la doppia conforme fondata sui medesimi fatti; inoltre il "fatto" deve essere un preciso accadimento storico-naturalistico, non una deduzione difensiva o un argomento.
  • Chi agisce per il pagamento di un corrispettivo contrattuale deve provare l’esistenza dell’accordo, il suo carattere oneroso e la misura del prezzo; in mancanza, la domanda non può essere accolta.
  • La conclusione del contratto per facta concludentia è astrattamente ammissibile, ma richiede una prova rigorosa di comportamenti univoci e incompatibili con una diversa ricostruzione del rapporto.
  • L’invocazione dell’offerta al pubblico o delle presunzioni semplici non è sufficiente se non si dimostra, in modo specifico, la sussunzione della fattispecie concreta nello schema normativo richiamato e il percorso logico-deduttivo che collega i fatti noti al fatto ignoto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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