Regolamento (UE) 2019/699
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/699 della Commissione, del 6 maggio 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2019 fino al 29 giugno 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fornisce, in via esecutiva e con carattere di urgenza, i parametri tecnici da impiegare per il periodo 31 marzo 2019-29 giugno 2019 nel quadro di Solvibilità II. Le imprese assicurative e riassicurative devono utilizzare le strutture a termine dei tassi risk-free, gli spread fondamentali e gli aggiustamenti di volatilità riportati negli allegati. La finalità è assicurare uniformità di calcolo, coerenza prudenziale e certezza giuridica nella rendicontazione alle autorità competenti.
Stabilisce le informazioni tecniche temporanee da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche, della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità, dell’aggiustamento per la volatilità e dei fondi propri di base ai fini di Solvibilità II per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo 2019 al 29 giugno 2019.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni prudentenziali aventi date di riferimento dal 31 marzo 2019 fino al 29 giugno 2019. Opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il testo è rilevante anche ai fini SEE. Restano fuori dal suo ambito solo le segnalazioni al di fuori dell’intervallo temporale indicato e i calcoli non rientranti nei parametri tecnici richiamati dal regolamento.
Informazioni tecniche per Solvibilità II per il periodo 31 marzo 2019 - 29 giugno 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/699 della Commissione aggiorna, per un intervallo temporale limitato, i parametri tecnici che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono impiegare nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi della direttiva 2009/138/CE. Il testo risponde all’esigenza di assicurare condizioni uniformi di calcolo, immediatezza di disponibilità dei dati e coerenza prudenziale tra operatori e autorità competenti.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), che prevede la fissazione di informazioni tecniche aggiornate per il calcolo delle riserve tecniche. Nei considerando si precisa che tali informazioni devono essere basate su dati di mercato rilevati alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento cui si applica il regolamento; nel caso di specie, l’EIOPA ha trasmesso i dati relativi a fine marzo 2019, poi pubblicati il 4 aprile 2019.
Ambito soggettivo e temporale
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvibilità II. Le informazioni tecniche devono essere utilizzate per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2019 al 29 giugno 2019. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre già dal 31 marzo 2019.
Obblighi di utilizzo delle informazioni tecniche
L’articolo 1 impone l’utilizzo delle informazioni tecniche elencate nel paragrafo 2 per il calcolo:
- delle riserve tecniche;
- dei fondi propri di base.
Le informazioni variano per valuta e sono suddivise in tre grandi categorie:
- le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, necessarie per la migliore stima;
- gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità;
- gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato.
Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene tabelle di tassi risk-free per numerose valute, ordinate per durata residua da 1 a 150 anni. Il prospetto è destinato al calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, senza applicare aggiustamenti di congruità o di volatilità. Le valute elencate includono, tra le altre, euro, sterlina, dollaro USA, yen, franco svizzero e numerose valute di Stati membri e paesi terzi.
Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II fornisce gli spread fondamentali, espressi in punti base, da applicare per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 77 quater della direttiva 2009/138/CE. Il regolamento precisa che tali valori non includono gli incrementi previsti dall’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva.
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali:
- gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute;
- per le durate da 11 a 30 anni, gli spread restano pari a quelli previsti per una durata di 10 anni.
Per le esposizioni verso enti finanziari:
- sono previste tabelle separate per valuta;
- le tabelle sono articolate per classi di merito di credito da 0 a 6;
- i valori variano in funzione della durata.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
L’allegato III indica l’aggiustamento per la volatilità da utilizzare per la pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, distinguendo per valuta e mercato assicurativo nazionale. I valori sono espressi in punti base e includono, tra gli altri:
- 14 per molti mercati dell’eurozona;
- 12 per la Repubblica ceca;
- 15 per la Danimarca;
- 3 per l’Ungheria e la Romania;
- 8 per la Svezia;
- 1 per la Croazia;
- -2 per la Bulgaria;
- 20 per il Regno Unito;
- 37 per la Norvegia;
- 42 per gli Stati Uniti;
- 30 per il Canada.
Entrata in vigore, applicazione e forza obbligatoria
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento:
- entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
- si applica a decorrere dal 31 marzo 2019;
- è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievi pratici per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore assicurativo, il regolamento ha natura essenzialmente tecnica ma incide direttamente sulla valorizzazione prudenziale di passività e capitale. Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è la necessità di verificare che i calcoli Solvency II relativi al trimestre interessato siano stati effettuati con le tabelle di cui agli allegati I, II e III, senza scostamenti discrezionali, tenendo conto del vincolo di uniformità e della decorrenza retroattiva dal 31 marzo 2019.
Disposizioni principali
Periodo di applicazione delle informazioni tecniche
L’articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di utilizzare le informazioni tecniche indicate nel paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2019 al 29 giugno 2019.
Contenuto delle informazioni tecniche
L’articolo 1, paragrafo 2, individua tre categorie di dati tecnici, per ciascuna valuta interessata: (a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all’allegato I; (b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all’allegato III.
Base normativa nel quadro Solvibilità II
Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, che disciplina la pubblicazione e l’uso delle informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche.
Decorrenza e urgenza
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi a decorrere dal 31 marzo 2019. Nei considerando si evidenzia l’urgenza di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e la necessità che tutte le imprese usino le stesse informazioni per ragioni prudenziali.
Allegato I - Curve risk-free per valuta
L’allegato I riporta, per ogni durata residua fino a 150 anni e per un ampio elenco di valute, le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da usare per la migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o volatilità.
Allegato II - Spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II contiene gli spread fondamentali, espressi in punti base, da usare per l’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater della direttiva 2009/138/CE; gli importi non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread si applicano a tutte le valute e, per le durate da 11 a 30 anni, restano pari a quelli di 10 anni. Per le esposizioni verso enti finanziari, il prospetto distingue valute e classi di merito di credito da 0 a 6.
Allegato III - Aggiustamento per la volatilità
L’allegato III elenca, per ciascun mercato assicurativo nazionale e valuta, l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espresso in punti base. Tra i valori figurano, ad esempio, 14 punti base per molti mercati dell’eurozona, 42 per gli Stati Uniti, 37 per la Norvegia e -2 per la Bulgaria.
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