Regolamento (UE) 2019/717
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/717 della Commissione, dell'8 maggio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva isoxaflutole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione dell’isoxaflutole fino al 31 luglio 2034, dopo aver verificato che i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti per gli usi rappresentativi valutati. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza dall’elenco delle sostanze già approvate nella parte A alla parte B e fissando condizioni specifiche di impiego e obblighi di conferma. Tra questi figurano particolare attenzione alla tutela delle acque sotterranee e degli organismi non bersaglio, oltre alla presentazione di informazioni integrative sulla natura dei residui nei processi di trattamento delle acque e sulla conferma dell’assenza di proprietà di interferente endocrino.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva isoxaflutole e aggiornamento dell’elenco europeo delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva isoxaflutole, utilizzata nei prodotti fitosanitari, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Riguarda gli Stati membri, gli operatori che immettono sul mercato/autorizzano prodotti contenenti isoxaflutole e il richiedente del rinnovo. È applicabile nell’Unione europea ed è rilevante ai fini del SEE. Non disciplina altri principi attivi né altri settori diversi dai prodotti fitosanitari.
Rinnovo dell’approvazione dell’isoxaflutole
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/717 rinnova l’approvazione della sostanza attiva isoxaflutole nell’ambito del sistema europeo dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione fonda il provvedimento sull’esito della procedura di rinnovo, sulle conclusioni dell’EFSA e sulle valutazioni scientifiche disponibili, inclusa la considerazione dei nuovi criteri sugli interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605.
Contesto della procedura di rinnovo
La sostanza isoxaflutole era già stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata nel regime del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inserimento nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il fascicolo supplementare è stato ritenuto completo dallo Stato membro relatore, che ha poi trasmesso il rapporto valutativo all’EFSA e alla Commissione.
Valutazione scientifica e conclusioni della Commissione
L’EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni il 18 febbraio 2016. La Commissione prende atto che, per gli usi rappresentativi valutati, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Viene inoltre evidenziato che, sulla base delle prove scientifiche disponibili, è altamente improbabile che l’isoxaflutole presenti proprietà di interferente endocrino; non sono stati ritenuti necessari ulteriori studi specifici per organismi non bersaglio.
Rinnovo, durata e collocazione nell’elenco europeo
L’approvazione è rinnovata dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2034. In parallelo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: la voce relativa all’isoxaflutole è soppressa dalla parte A e reinserita nella parte B con la nuova voce 134, mantenendo l’identificazione della sostanza (CAS 141112-29-0; CIPAC 575; denominazione IUPAC: (5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α-trifluoro-2-mesyl-p-tolyl) methanone) e purezza minima pari a 972 g/kg.
Condizioni specifiche e profili di rischio da considerare
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di rinnovo, incluse le appendici I e II. La valutazione globale deve prestare particolare attenzione:
- alla protezione delle acque sotterranee in aree vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;
- alla protezione degli organismi acquatici, dei mammiferi selvatici e delle piante terrestri non bersaglio. Le condizioni di impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Obblighi di conferma in capo al richiedente
Il regolamento impone due obblighi di conferma al richiedente:
- presentare informazioni sull’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste ultime sono destinate alla produzione di acqua potabile, entro due anni dalla pubblicazione del documento di orientamento della Commissione sul tema;
- fornire una valutazione aggiornata per confermare che l’isoxaflutole non è un interferente endocrino ai sensi dell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, e secondo le linee guida EFSA, entro il 10 maggio 2021.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° agosto 2019, cioè dal giorno successivo alla scadenza dell’approvazione precedente. Il testo ribadisce la diretta applicabilità e l’obbligatorietà in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione dell’isoxaflutole è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo decorre dal 1° agosto 2019 e scade il 31 luglio 2034.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: la voce 63 relativa all’isoxaflutole è soppressa dalla parte A e una nuova voce 134 è inserita nella parte B, con le condizioni specifiche di approvazione.
Condizioni e restrizioni di impiego
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione globale deve essere prestata particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in aree vulnerabili e alla protezione di organismi acquatici, mammiferi selvatici e piante terrestri non bersaglio; le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione del rischio.
Informazioni di conferma sui residui nelle acque
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie quando tali acque sono utilizzate per produrre acqua potabile. Il termine è fissato a due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento dell’acqua.
Verifica delle proprietà di interferente endocrino
Il richiedente deve fornire una valutazione aggiornata per confermare che l’isoxaflutole non sia un interferente endocrino ai sensi dell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, e in conformità alle linee guida EFSA. Il termine indicato è il 10 maggio 2021.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° agosto 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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