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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/706

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione, del 7 maggio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carvone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'approvazione del carvone fino al 31 luglio 2034, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Modifica inoltre l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la voce relativa al carvone e aggiornandone le condizioni specifiche. Sono previste cautele per la protezione degli operatori e un obbligo di fornire ulteriori informazioni di conferma sugli effetti dei trattamenti delle acque sui residui.

Rinnova l'approvazione della sostanza attiva carvone come componente di prodotti fitosanitari e adegua di conseguenza l'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva carvone impiegata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti per gli operatori del settore fitosanitario, gli Stati membri che autorizzano e valutano i prodotti, il richiedente del rinnovo e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Ha portata territoriale unionale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina usi al di fuori del settore fitosanitario; l'approvazione rinnovata riguarda gli impieghi autorizzabili secondo il quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, senza limitare gli usi per cui i prodotti contenenti carvone possono essere autorizzati, ma con specifiche condizioni di valutazione e conferma.

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva carvone

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 rinnova l'approvazione del carvone ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, alla luce della procedura di riesame e delle conclusioni scientifiche dell'EFSA. La Commissione ritiene soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e conclude che il carvone non debba essere considerato una sostanza con proprietà di interferente endocrino.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

La sostanza attiva carvone era già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, era considerata approvata e inclusa nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione originaria scadeva il 31 luglio 2019. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con successiva presentazione dei fascicoli supplementari; lo Stato membro relatore ha ritenuto la domanda completa e, dopo la valutazione con lo Stato membro correlatore, ha trasmesso il rapporto valutativo alla Commissione e all'EFSA.

L'EFSA ha formulato le proprie conclusioni il 12 luglio 2018. Nel processo decisionale, la Commissione ha anche considerato i nuovi criteri sugli interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605, rilevando che è altamente improbabile che il carvone agisca sulla funzione estrogenica, androgenica, tiroidogenica e steroidogenica e che, in generale, è improbabile che abbia effetti di alterazione endocrina.

Ambito dell'approvazione rinnovata

L'approvazione è rinnovata per la sostanza attiva carvone, destinata all'uso in prodotti fitosanitari. La valutazione del rischio si fonda su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma tali impieghi non limitano gli usi per i quali i prodotti contenenti carvone potranno essere autorizzati. La Commissione ha ritenuto non opportuno mantenere la precedente restrizione all'uso come fitoregolatore.

Condizioni e cautele specifiche per gli Stati membri

L'allegato I impone che, nell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla tutela degli operatori, garantendo che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale. Le condizioni di autorizzazione devono includere, se del caso, misure di attenuazione del rischio, compresa la considerazione del periodo di tempo necessario prima dell'accesso ai depositi di magazzinaggio dopo il trattamento con prodotti contenenti carvone.

Informazioni di conferma richieste

Il regolamento impone al richiedente di trasmettere informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità in merito all'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie quando tali acque siano utilizzate per produrre acqua potabile. Il termine per la trasmissione è fissato entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, del documento di orientamento pertinente.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Per effetto del rinnovo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A viene soppressa la voce 165 relativa al carvone e nella parte B viene inserita la nuova voce 135. La voce aggiornata conferma l'identificazione della sostanza, la purezza di 923 g/kg di d-carvone, la data di approvazione al 1o agosto 2019 e la scadenza al 31 luglio 2034, oltre alle specifiche condizioni già richiamate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o agosto 2019, cioè dal giorno successivo alla scadenza dell'approvazione precedente. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'approvazione del carvone

L'articolo 1 rinnova l'approvazione della sostanza attiva carvone alle condizioni indicate nell'allegato I. La nuova approvazione decorre dal 1o agosto 2019 e scade il 31 luglio 2034.

Modifica dell'elenco delle sostanze approvate

L'articolo 2 modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 in conformità all'allegato II del regolamento, sopprimendo la voce relativa al carvone nella parte A e inserendola nella parte B con le condizioni aggiornate.

Condizioni specifiche di approvazione

L'allegato I richiede che, nell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, imponendo l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale e, se del caso, misure di attenuazione del rischio, incluso il periodo di rientro nei depositi di magazzinaggio dopo l'applicazione.

Informazioni di conferma richieste al richiedente

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma sull'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui nelle acque sotterranee e di superficie utilizzate per la produzione di acqua potabile. Tali informazioni vanno fornite entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, del relativo documento di orientamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o agosto 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attivesicurezza alimentarevalutazione del rischiotutela della salute umana

Testo integrale

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