Regolamento (UE) 2019/707
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga fino a date determinate i periodi di approvazione di un ampio elenco di sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari. La misura è adottata perché la valutazione dei rinnovi ha subito ritardi non imputabili ai richiedenti e vi è il rischio che le approvazioni scadano prima della decisione finale. Il regolamento modifica quindi la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, aggiornando le scadenze di approvazione delle sostanze interessate.
Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive fitosanitarie e modifica dell'elenco delle sostanze approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive fitosanitarie elencate nell’allegato del regolamento, già incluse nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Incide sui titolari delle domande di rinnovo e, in generale, sul regime di approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 nell’Unione europea e nel SEE. Non disciplina l’autorizzazione dei singoli prodotti fitosanitari, ma solo la durata dell’approvazione delle sostanze attive menzionate.
Proroga delle approvazioni di alcune sostanze attive fitosanitarie
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione. La finalità è evitare che talune sostanze attive perdano l’approvazione prima della conclusione della procedura di rinnovo, tenuto conto dei ritardi nella valutazione non imputabili ai richiedenti.
Contesto normativo
L’atto modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, e in particolare la parte A del suo allegato, che contiene l’elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. I considerando richiamano anche le domande di rinnovo presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Ambito della proroga
La proroga riguarda un gruppo molto ampio di sostanze attive, tra cui, a titolo principale:
- famoxadone, metalaxyl-M e flumiossazina, già prorogate fino al 30 giugno 2019 e ora portate al 30 giugno 2020;
- un secondo gruppo di sostanze, tra cui alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, etefon, etoxazole, fenamifos, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor, prorogate al 31 luglio 2020;
- diuron, prorogato al 30 settembre 2020;
- tebuconazolo, prorogato al 31 agosto 2020.
Effetti giuridici
La modifica opera esclusivamente sulle date di scadenza dell’approvazione riportate nella parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011. Non introduce nuovi requisiti sostanziali di autorizzazione, ma mantiene temporaneamente in vita l’approvazione delle sostanze interessate in attesa della decisione sul rinnovo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato del regolamento. La modifica riguarda la parte A dell’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Proroga dei periodi di approvazione
L’allegato proroga le scadenze di approvazione di numerose sostanze attive: famoxadone, metalaxyl-M e flumiossazina al 30 giugno 2020; la maggior parte delle altre sostanze elencate al 31 luglio 2020; diuron al 30 settembre 2020; tebuconazolo al 31 agosto 2020.
Contesto procedurale dei rinnovi
Le domande di rinnovo delle sostanze interessate sono state presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il regolamento interviene per evitare che le approvazioni scadano prima della conclusione della valutazione, ritardata per motivi indipendenti dai richiedenti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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