Sentenza del 02/11/2017 n. 1543 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reddito d'impresa - Costi black list - Deducibilità - Regime probatorio (Art. 110, comma 11, TUIR)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la prova dell’effettivo interesse economico dell’impresa alle operazioni e della loro concreta esecuzione. Secondo il contribuente, l’interesse economico non doveva essere valutato esclusivamente confrontando il prezzo unitario delle forniture con quello praticato da altri operatori, poiché la convenienza complessiva può dipendere anche dalla qualità dei prodotti, dalla certezza degli approvvigionamenti, dalla puntualità delle consegne e da ulteriori condizioni commerciali.
La decisione
La sentenza ha affermato che, ai fini della seconda esimente dell’art. 110, comma 11, TUIR vigente ratione temporis, l’interesse economico effettivo non può essere ricondotto al solo prezzo della singola fornitura. Devono essere valutati complessivamente tutti gli elementi economici e commerciali dell’operazione, inclusi qualità, affidabilità e continuità degli approvvigionamenti. La deducibilità può quindi essere riconosciuta quando il contribuente dimostri sia l’effettiva esecuzione delle operazioni sia la loro complessiva convenienza economica, anche se il prezzo unitario è superiore a quello di alternative apparentemente comparabili.
Norme richiamate
Art. 110, comma 11, TUIR, nel testo vigente ratione temporis
prova che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione
La norma richiede la dimostrazione congiunta dell’effettivo interesse economico dell’impresa e della concreta esecuzione delle operazioni. L’interesse economico deve essere valutato in modo globale e non esclusivamente sulla base del prezzo unitario.
Massime di principio
- Nelle operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, la maggiore onerosità apparente del prezzo non esclude automaticamente l’interesse economico dell’impresa.
- La convenienza deve essere valutata complessivamente, considerando anche qualità dei beni, affidabilità del fornitore, continuità e puntualità delle consegne, condizioni contrattuali e sicurezza degli approvvigionamenti.
- Il contribuente deve documentare sia la concreta esecuzione delle operazioni sia le ragioni economiche e commerciali che le rendono effettivamente utili o convenienti.
- La prova dell’interesse economico non può limitarsi a dichiarazioni generiche: è opportuno conservare contratti, fatture, documenti di trasporto, pagamenti, corrispondenza commerciale, comparazioni di mercato e ogni elemento idoneo a dimostrare la convenienza complessiva.
- L’Amministrazione finanziaria non dovrebbe disconoscere la deduzione basandosi sul solo confronto tra prezzi, senza esaminare le ulteriori caratteristiche della fornitura e del rapporto commerciale.
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