Cassazione Penale, Sentenza n. 06523/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che li aveva ritenuti responsabili del reato di minaccia (Mahjoub: pena mesi sei di reclusione; Gaaliche: mesi due). Hamza Gaaliche deduceva vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 116 e 612 c.p.), sostenendo che la fattispecie era da ritenersi danneggiamento e non minaccia e che la condotta minacciosa sarebbe stata esclusiva del coimputato Mahjoub (invocazione dell'art. 116 c.p.). Mahjoub contestava l'attribuzione certa della condotta a suo carico, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Procuratore generale chiese l'inammissibilità dei ricorsi; il difensore di Gaaliche chiese l'accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Gaaliche ha ritenuto il primo profilo di censura inammissibile per mancanza di interesse (la riformulazione in danneggiamento sarebbe a suo svantaggio, essendo reato piu grave) e, in ogni caso, manifestamente infondato: la condotta (frasi ingiuriose, lancio di sgabelli e bottiglie, mimare il possesso di un'arma) aveva valenza intimidatoria idonea a integrare il reato di minaccia; l'eccezione relativa all'art. 116 c.p. è infondata poichè la Corte territoriale ha accertato la partecipazione di entrambi (dichiarazioni vittima e videoriprese). Per Mahjoub il ricorso è inammissibile perché la censura è generica, aspecifica e non confronta la motivazione della sentenza impugnata; la Corte aveva fornite ragioni e riscontri utili (riconoscimento fotografico, dichiarazioni della persona offesa). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 116 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la circostanza attenuante prevista dal secondo comma non opera: essa riguarda ipotesi in cui il reato commesso dal concorrente sia piu grave di quello voluto dal reo; nella specie il reato accertato (minaccia) è meno grave di quello invocato dal ricorrente (danneggiamento), dunque l'attenuante non rileva.
art. 612 cod. pen.
art. 612, comma 2, cod. pen.
Norma sul reato di minaccia. La Corte ha ritenuto che le condotte descritte (frasi ingiuriose, lancio di oggetti, mimare un'arma) integravano la minaccia perché idonee a prospettare un futuro male ingiusto e ad ingenerare paura nella vittima.
art. 635 cod. pen.
Norma sul danneggiamento. È stata richiamata per comparare la gravità delle fattispecie: il danneggiamento è sanzionato piu gravemente della minaccia, motivo per cui la requalificazione invocata non avrebbe dato utilità all'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per la declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj)
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01
Citate per il principio relativo all'interesse ad impugnare: l'interesse va valutato in chiave utilitaristica (rimozione di uno svantaggio o conseguimento di un'utilità), e l'assenza di utilità concreta rende il ricorso privo di interesse.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in merito all'impostazione della condanna alle spese e alla valutazione dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha comunque disposto il versamento alla Cassa delle ammende non ritenendo la proposizione fatta con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per essere ammesso, un ricorso deve prospettare un interesse concreto e un'utilità praticabile: la richiesta di riformulazione in un reato piu grave non costituisce utilità e può rendere il ricorso inammissibile per mancanza di interesse.
- La distinzione tra minaccia e danneggiamento dipende dall'elemento della prospettazione di un "futuro male ingiusto"; gesti e comportamenti idonei a generare paura (mimare un'arma, frasi minacciose, lancio di oggetti) possono integrare la minaccia anche se c'è stata anche una condotta materialmente dannosa.
- L'attenuante dell'art. 116 c.p. va valutata alla luce della gravità comparata dei reati: opera solo quando il reato effettivamente commesso dal concorrente è piu grave di quello voluto dall'agente; se il reato accertato è meno grave, l'attenuante non si applica.
- Provare la partecipazione o l'assenza di partecipazione richiede un confronto preciso con la motivazione del giudice: censure generiche e non specifiche sono considerate inammissibili.
- Elementi di prova come dichiarazioni della persona offesa, riconoscimento fotografico e videoriprese costituiscono riscontri validi per l'attribuzione della condotta e per la credibilità della vittima.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare rischi processuali prima di proporre ricorso.
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