Sentenza n. 3544/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 14 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 14 settembre 2025 volta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio, nonché sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nelle more del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 7 novembre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio dell’amministrazione e consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali ai fini dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione e formalizzazione della domanda può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata, quando la domanda giudiziale riguarda l’attivazione del procedimento e non ancora il rilascio del provvedimento finale.
- Quando, nel corso del giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta un comportamento che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata del ritardo e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche tenendo conto dell’elevato numero di istanze analoghe gravanti sull’ufficio; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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