Cassazione Civile, Ordinanza n. 16477/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Direzione Territoriale del Lavoro aveva irrogato una sanzione amministrativa di euro 435,95 per avere il ricorrente registrato in modo infedele sul Libro Unico del Lavoro i dati relativi alla prestazione lavorativa di una dipendente. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione e la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 18, comma 2, l. n. 689/1981, lamentando la mancata motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, che non avrebbe richiamato il verbale di accertamento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'amministrazione non avesse provato la pretesa sanzionatoria e che il solo verbale non bastasse a dimostrare la veridicità dei fatti contestati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione dell'ordinanza-ingiunzione e la valutazione della sua motivazione fossero apprezzamenti di merito, non censurabili in cassazione se adeguatamente motivati; il tribunale aveva correttamente rilevato che il provvedimento indicava la violazione, il fatto storico contestato e gli elementi documentali posti a base dell'accertamento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito. Ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, mentre le doglianze sull'apprezzamento delle prove e sull'attendibilità degli elementi istruttori non integrano tale vizio. Infine ha ribadito che i verbali dei funzionari fanno piena prova dei fatti da essi attestati in loro presenza, mentre per le altre circostanze il giudice può valorizzarli insieme agli ulteriori elementi acquisiti; nel caso concreto i giudici di merito avevano fondato la decisione su dichiarazioni e documenti ulteriori, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 2, L. n. 689/1981
La Corte lo richiama come parametro della doglianza sulla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma ritiene infondato/inammissibile il motivo perché il provvedimento conteneva l'indicazione della violazione e dei fatti contestati.
art. 2697 c.c.
La violazione di questa norma è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte diversa da quella onerata; non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito probatorio.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Le censure relative a tali norme non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove; la violazione è configurabile solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o mancato rispetto delle prove legali.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte evidenzia che le doglianze svolte miravano in realtà a contestazioni di merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte esclude che vi sia un vizio di motivazione sindacabile nei limiti del n. 5, trattandosi di accertamenti di fatto adeguatamente motivati.
art. 436 bis c.p.c.
È menzionato solo in relazione alla declaratoria di inammissibilità del gravame in appello.
art. 348 bis c.p.c.
È menzionato solo in relazione alla declaratoria di inammissibilità del gravame in appello.
art. 348 ter c.p.c.
È menzionato solo in relazione alla declaratoria di inammissibilità del gravame in appello.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente; chi deduce un errore interpretativo deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare che il giudice abbia ritenuto provata, o non provata, una circostanza sulla base del materiale istruttorio.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: sono ammissibili solo se il giudice ha utilizzato prove non dedotte, prove fuori dai limiti legali, o ha attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi.
- I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza; per le ulteriori circostanze accertate, il verbale è liberamente valutabile insieme agli altri elementi istruttori.
- La valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta di quelle ritenute più persuasive sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e, se adeguatamente motivati, non sono sindacabili in sede di legittimità.
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