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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15807/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla contestazione, da parte di una società, del verbale con cui l'INPS le aveva richiesto la restituzione di agevolazioni contributive ritenute indebitamente fruite nel periodo maggio-agosto 2013, in relazione all'assunzione di sette lavoratori. I giudici di merito avevano rigettato la domanda della società, ritenendo che gravasse su di essa l'onere di provare l'illegittimità della pretesa, che il verbale ispettivo facesse piena prova dei fatti attestati dal verbalizzante e che, comunque, risultasse dimostrata una continuità aziendale tra la società ricorrente e un'altra società che aveva licenziato i medesimi lavoratori poco prima delle assunzioni, con indici quali identità di settore, clientela, macchinari, fornitori, inquadramento e mansioni, nonché rapporto di coniugio tra gli amministratori. In cassazione la società ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova a favore dell'INPS; omesso esame di un fatto decisivo in relazione al valore probatorio del verbale ispettivo e all'applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi e cattiva valutazione delle prove documentali, testimoniali e dei fatti non contestati, con riferimento alla sussistenza di un comune nucleo proprietario ostativo all'applicazione dell'art. 8 della l. n. 223 del 1991.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma non censurata specificamente, consistente nell'accertamento che l'INPS avesse comunque fornito prova degli elementi ostativi all'agevolazione; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per la presenza di una doppia conforme e per mancata indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al verbale ispettivo, ma la Corte non affronta una diversa regola di merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la fede privilegiata del verbale ispettivo; la Corte dichiara inammissibile il motivo senza entrare nel merito della doglianza.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per sostenere la necessità di una specifica valutazione del verbale ispettivo; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.

    Utilizzato come base del primo motivo di ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.

  • art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ.

    Utilizzato per i motivi sul preteso omesso esame di fatti decisivi; in presenza di doppia conforme e/o di mera contestazione della valutazione delle prove il motivo è inammissibile.

  • art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo ex art. 360 n. 5 è inammissibile.

  • art. 8, co.4 bis, l. n. 223 del 1991.

    Norma richiamata come parametro ostativo all'applicazione dell'agevolazione contributiva nel caso di nuova assunzione di lavoratori già riconducibili alla precedente impresa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorrente per cassazione deve impugnarle tutte in modo specifico; la mancata censura di anche una sola ratio rende il ricorso inammissibile.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice, la doglianza che contesta solo il peso attribuito alle prove è inammissibile.
  • Le contestazioni sul valore probatorio del verbale ispettivo e sulla ripartizione dell'onere della prova non superano il vaglio di legittimità quando non incidono su tutte le autonome basi argomentative della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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