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Sentenza

Sentenza del 27/05/2020 n. 9899 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contenzioso verteva sulla modalità di tassazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato a seguito di esodo incentivato: il contribuente contestava che l'I.N.P.S. avesse applicato la tassazione ordinaria sull'assegno anziché la tassazione separata (alla stregua del T.F.R.), chiedendo la tassazione separata. L'I.N.P.S. invece sosteneva che, ai fini della determinazione dell'importo lordo (che viene costruito sommando all'importo netto della pensione anche l'importo delle ritenute di legge), le ritenute da considerare devono essere calcolate secondo il criterio agevolato previsto dal t.u.i.r. (art. 17, comma 4-bis) e non con l'aliquota ordinaria/alla tassazione separata indicata dall'opposto orientamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'I.N.P.S., ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. La Corte ha ritenuto che, nella determinazione dell'assegno straordinario finalizzato a garantire al beneficiario un reddito pari al trattamento pensionistico netto virtuale, l'importo delle "ritenute di legge" da aggiungere al netto va calcolato con lo stesso criterio applicabile all'intero assegno: ossia con l'aliquota agevolata prevista dal t.u.i.r., art. 17, comma 4-bis, e non con l'aliquota ordinaria (art. 17, comma 2). Per tali ragioni il contributo dell'I.N.P.S. è stato ritenuto corretto e il ricorso del lavoratore è stato respinto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.I. 28 aprile 2000, n. 158, articolo 10, comma 9

    art. 10, comma 9 (riferito alla determinazione della misura lorda dell'assegno: somma dell'importo netto del trattamento pensionistico, maggiorazione per anzianità contributiva mancante e importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario)

    La Corte interpreta questa disposizione nel senso che le «ritenute di legge» da sommare al netto devono essere calcolate coerentemente con la finalità del decreto (garantire al beneficiario un importo netto pari alla pensione), ossia usando lo stesso criterio fiscale applicabile all'intero assegno.

  • T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), articolo 17, comma 4-bis

    art. 17, comma 4-bis (aliquota agevolata prevista per talune erogazioni in forma unitaria)

    La Corte indica che le ritenute vanno calcolate secondo l'aliquota agevolata di cui al comma 4-bis, essendo questa la misura coerente con la finalità di neutralizzare il prelievo fiscale e assicurare al percettore l'importo netto equiparato alla pensione.

  • T.U.I.R., articolo 17, comma 2

    art. 17, comma 2 (riferimento all'aliquota ordinaria/separata)

    La Corte esclude l'applicazione dell'aliquota ordinaria prevista dal comma 2 per il calcolo delle ritenute da sommare nel computo dell'assegno straordinario, ritenendo preferibile il criterio di cui al comma 4-bis.

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 59, comma 3

    art. 59, comma 3 (citato in motivo)

    La norma è stata richiamata tra le disposizioni rilevanti ma non è stata oggetto di un'interpretazione specifica approfondita nella motivazione della decisione.

Massime di principio

  • Nei casi di incentivi all'esodo o prepensionamento va sempre verificata la finalità specifica della disciplina che li istituisce: il calcolo degli importi deve conformarsi alla finalità normativa (es. garantire un netto pari alla pensione).
  • Quando una norma prevede che l'importo lordo sia determinato sommando al netto le ritenute di legge, tali ritenute devono essere calcolate con lo stesso criterio fiscale applicabile all'intero assegno e non con un criterio diverso che vanifichi la finalità di neutralizzazione fiscale.
  • Se la disciplina prevede aliquote agevolate o regimi particolari (es. art. 17, comma 4-bis T.U.I.R.), tali regole prevalgono nella determinazione delle ritenute da utilizzare per il 'gross-up' dell'assegno straordinario.
  • In caso di controversia con l'INPS sul calcolo dell'assegno è utile verificare la giurisprudenza consolidata (Cassazione) e, se la determinazione del Fondo risulta conforme alla finalità normativa e alle aliquote agevolate previste, l'azione del contribuente potrebbe essere rigettata.
  • Operativamente: prima di proporre ricorso, chiedere alla PA la ricostruzione dettagliata del calcolo (elementi netti, aliquote applicate, criterio di calcolo delle ritenute) e confrontarla con la disciplina normativa e con la giurisprudenza di riferimento.

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