Sentenza n. 12986/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento del provvedimento adottato dal GSE P202300053511 in data 14.12.2023 recante comunicazione dell’esito dell’attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 3 del d.m. 11 gennaio 2017, per i progetti di riduzione dei consumi di energia primaria identificati dal codice 004884100102R011 (denominato DREAM 1) e dal codice 004881001015R085 (denominato DREAM 7) nonché di ogni suo atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compresa la nota prot. 7274 del 21 marzo 2024, con la quale il GSE, sulla base dei TEE quantificati nel provvedimento del 14.12.2023, ha intimato alla ricorrente il versamento dell’importo di euro 711.608,08 euro, computato sulla base dei prezzi di mercato medi annui (calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative all'anno di emissione dei TEE oggetto di recupero), e per quanto occorrer possa del d.m. 11 gennaio 2017, se interpretato nel senso di consentire al GSE il recupero dei certificati bianchi riconosciuti in eccesso, in caso di rendicontazioni già approvate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento GSE di rideterminazione dei titoli di efficienza energetica relativi a due progetti di efficientamento e conseguente richiesta di versamento di euro 711.608,08
Esito
Favorevole al resistente (gestore dell'incentivo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GSE, all’esito di verifiche e sopralluoghi sulle rendicontazioni relative a due progetti di ammodernamento di stazioni radio base, ha rideterminato in peius i titoli di efficienza energetica spettanti e ha richiesto la restituzione del valore dei titoli non riconosciuti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 28/2011 e dei presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, sostenendo che il recupero fosse intervenuto oltre il termine di 18 mesi previsto per i controlli su rendicontazioni già approvate. Ha inoltre contestato, in via derivata, la legittimità del d.m. 11 gennaio 2017 qualora interpretato come autorizzativo del recupero di certificati già riconosciuti, e ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. In via subordinata ha dedotto la violazione dell’art. 12, comma 15, del d.m. 11 gennaio 2017, sostenendo che il GSE avesse anticipato la riconciliazione finale dei dati, impedendo la compensazione tra eccedenze e titoli spettanti per altri siti. In concreto, il GSE aveva riscontrato l’inclusione di mensilità anteriori o successive al periodo utile, l’imputazione di risparmi ad apparati diversi da quelli oggetto dell’intervento, l’errata applicazione del coefficiente di durabilità, l’errata determinazione della potenza di alcuni ponti radio e l’allocazione ai siti infrastrutturali di consumi elettrici riferibili anche alle centrali di rete fissa e non esclusivamente alle stazioni radio base.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo perché il provvedimento impugnato non disponeva la decadenza integrale dagli incentivi, ma una rideterminazione della loro misura ai sensi dell’art. 12, commi 15 e 16, del d.m. 11 gennaio 2017. L’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, e i relativi presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, riguardano il rigetto dell’istanza o la decadenza dagli incentivi, non la rideterminazione parziale dei certificati spettanti. La distinzione si fonda sul fatto che, nella decadenza, il beneficiario fuoriesce integralmente dal sistema incentivante, mentre nella rideterminazione il rapporto permane e l’incentivo viene ricondotto alla misura effettivamente dovuta. Il GSE esercita in tale ambito un potere doveroso di verifica, accertamento e controllo, non un potere di autotutela decisoria, poiché la riduzione è derivata da un nuovo procedimento istruttorio e dall’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi. È stata quindi esclusa anche l’illegittimità derivata del d.m. 11 gennaio 2017 e ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità, non essendo irragionevole trattare diversamente la decadenza totale e la rideterminazione parziale. Il TAR ha inoltre osservato che le comunicazioni di esito positivo delle rendicontazioni riservavano espressamente al GSE controlli successivi sulla regolare esecuzione degli interventi, sulla conformità al progetto e sulla correttezza dei dati. Anche il secondo motivo è stato respinto: il GSE non era tenuto ad attendere una futura riconciliazione dei dati prevista nei progetti, poiché le criticità relative ai siti infrastrutturali e all’allocazione dei consumi erano emerse solo durante il controllo e gli interventi non ancora rendicontati presentavano le medesime problematiche. Le previsioni progettuali sulla compensazione non potevano impedire la verifica dei dati già rendicontati né imporre la sospensione del procedimento per un tempo indefinito. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 42, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011
le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli [...] siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi; il GSE disponga il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate
La disciplina e i presupposti collegati all’art. 21-nonies riguardano il rigetto dell’istanza e la decadenza dagli incentivi, non la mera rideterminazione parziale dell’incentivo spettante.
art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020
Le disposizioni modificative dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 non estendono il termine e il meccanismo di sanatoria previsto per la decadenza integrale alla rideterminazione in peius dei titoli.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
I presupposti dell’annullamento d’ufficio non sono generalmente richiesti quando il GSE ridetermina l’incentivo nell’ambito dello stesso sistema incentivante, senza disporre la decadenza integrale.
art. 12, commi 1, 3, 15 e 16, d.m. 11 gennaio 2017
qualora riscontri la non verificabilità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei certificati bianchi richiesti ed emessi, può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi; qualora riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi, provvede [...] alla rideterminazione dei certificati emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell’intervento riscontrate
Il GSE può verificare successivamente i dati delle rendicontazioni e ricalcolare o rideterminare i certificati quando riscontri dati non verificabili, non attendibili o irregolarità incidenti sulla quantificazione.
artt. 3 e 97 Cost.
La diversa disciplina della decadenza integrale e della rideterminazione parziale non viola manifestamente uguaglianza e buon andamento, trattandosi di situazioni non comparabili.
Massime di principio
- La rideterminazione in peius della misura di un incentivo, quando il rapporto incentivante permane e il beneficio non viene integralmente revocato, è distinta dalla decadenza totale e non è soggetta, in via generale, ai presupposti dell’annullamento d’ufficio previsti dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
- Il GSE esercita un potere di verifica, accertamento e controllo, non di autotutela decisoria, quando ricalcola i titoli di efficienza energetica sulla base di ulteriori elementi conoscitivi acquisiti dopo l’approvazione iniziale delle rendicontazioni.
- L’approvazione iniziale di progetti e rendicontazioni di incentivi non preclude successivi controlli sulla regolare esecuzione, sulla conformità dell’intervento e sulla correttezza dei dati, soprattutto quando gli atti di approvazione riservano espressamente tali verifiche per la durata della vita tecnica del progetto.
- Le previsioni contenute nel progetto incentivato circa una futura riconciliazione o compensazione dei dati non impediscono al gestore di concludere il controllo sulle rendicontazioni già presentate quando le irregolarità emergano nell’ambito della verifica e gli interventi futuri presentino criticità analoghe.
- Non è manifestamente irragionevole riservare il regime previsto per la decadenza integrale dagli incentivi a una situazione diversa dalla rideterminazione parziale della misura dell’incentivo, poiché solo nel primo caso il beneficiario perde integralmente il sostegno.
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