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Sentenza

Sentenza n. 14797/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento del decreto direttoriale del 20 febbraio 2025 prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.I.0006177.20-02-2025 comunicato alla ricorrente il 25 febbraio 2025 con nota prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0006725.25-02-2025 con il quale il Ministero resistente ha rideterminato i criteri di liquidazione e riquantificato di conseguenza gli indennizzi a favore della ricorrente, nonché di tutti gli atti in esso richiamati e comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi inclusa la ignota relazione istruttoria prot. n. 5960 del 19 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202515443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale del 20 febbraio 2025 con cui sono stati rideterminati i criteri di liquidazione e riquantificati gli indennizzi per il rilascio di frequenze televisive nell’ambito della liberazione della banda 700 MHz

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore televisivo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dopo avere riassunto il giudizio a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che aveva escluso la violazione o elusione del giudicato, ha impugnato il decreto direttoriale deducendo anzitutto l’incompetenza dell’organo emanante. Secondo la società, l’annullamento giurisdizionale del criterio regolamentare precedentemente previsto dal decreto interministeriale del 27 novembre 2020 aveva determinato un vuoto normativo che poteva essere colmato soltanto mediante un nuovo decreto interministeriale MIMIT-MEF, ai sensi dell’art. 1, comma 1040, della legge n. 205/2017, e non con un decreto direttoriale. Sono stati inoltre dedotti la violazione o elusione del giudicato, la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 19 d.lgs. n. 259/2003, dell’art. 1, commi 1039 e seguenti, della legge n. 205/2017 e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, errore di fatto e di diritto, sviamento, perplessità, ingiustizia, disparità di trattamento e contraddittorietà. La ricorrente ha contestato in particolare l’adozione del parametro del 50% della popolazione provinciale, ritenendolo arbitrario, non adeguatamente istruito e non coerente con la reale copertura della propria rete. I Ministeri hanno sostenuto che il decreto fosse un atto meramente applicativo e gestionale, adottabile in esecuzione del giudicato, sulla base delle competenze attribuite dal decreto interministeriale del 2020 e dal decreto direttoriale del 13 aprile 2021.

La decisione

Il ricorso è stato accolto per fondatezza del motivo di incompetenza, con assorbimento delle ulteriori censure. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 1, comma 1040, della legge n. 205/2017 attribuisca congiuntamente ai due Ministeri il potere di individuare, mediante decreto o decreti interministeriali, le modalità operative e le procedure per l’erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1039. Il decreto interministeriale del 27 novembre 2020 aveva esercitato tale potere stabilendo criteri generali e astratti di quantificazione. L’annullamento giurisdizionale di una disposizione regolamentare ha prodotto un vuoto normativo che non poteva essere colmato mediante un atto meramente applicativo o gestionale. Il decreto direttoriale impugnato, infatti, non si è limitato ad applicare una disciplina preesistente, ma ha individuato ex novo il criterio del 50% della popolazione provinciale e lo ha contestualmente applicato ai casi concreti. Tale attività comportava quindi un nuovo esercizio del potere regolatorio, riservato dalla legge ai Ministeri in forma congiunta. Le disposizioni richiamate dall’Amministrazione non attribuivano al direttore il potere di rideterminare i criteri di liquidazione: l’accantonamento dell’1% previsto dal decreto interministeriale riguardava soltanto le sopravvenienze onerose, mentre la disciplina sulla redistribuzione delle somme residue consentiva di operare solo secondo criteri già fissati dal decreto interministeriale. Il giudicato non esonerava l’Amministrazione dal rispetto delle forme e delle competenze stabilite dalla legge. Il decreto direttoriale è stato pertanto annullato per difetto di competenza. Le spese sono state compensate, con obbligo di restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1039, l. n. 205/2017

    indennizzi a beneficio degli operatori di rete locali che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nell’ambito della liberazione della banda 700 MHz

    Prevede gli interventi indennitari destinati agli operatori di rete locali interessati dal rilascio delle frequenze.

  • art. 1, comma 1040, l. n. 205/2017

    attribuisce espressamente ai due Ministeri, in forma congiunta, il potere di individuare, mediante uno o più decreti, le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi indennitari

    La determinazione generale dei criteri e delle procedure di erogazione degli indennizzi richiede l’esercizio congiunto del potere ministeriale; tale potere non può essere sostituito da un atto direttoriale quando occorra colmare un vuoto normativo.

  • art. 3, comma 1, D.I. 27 novembre 2020

    accantonamento dell’1% destinato a far fronte a sopravvenienze onerose nell’ambito della procedura

    Non attribuisce al Ministero il potere di rideterminare i criteri di liquidazione degli indennizzi.

  • art. 3, comma 11, D.I. 27 novembre 2020

    La disposizione, relativa ai criteri di determinazione degli indennizzi per diritti d’uso limitati, è stata annullata in parte qua dalle pronunce giurisdizionali, determinando un vuoto regolatorio.

  • art. 2, comma 2, decreto direttoriale 13 aprile 2021

    Consente la redistribuzione di eventuali somme residue secondo criteri coerenti con quelli fissati dal decreto interministeriale, ma non conferisce il potere di introdurre nuovi criteri sostitutivi di quelli annullati.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza richiama la norma quale base per l’utilizzazione di un precedente conforme nella motivazione della decisione.

  • art. 88 c.p.a.

    La sentenza richiama la norma insieme all’art. 74 c.p.a. per valorizzare il precedente conforme della stessa Sezione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per l’obbligo di restituzione del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando l’annullamento giurisdizionale di una disposizione regolamentare determina un vuoto nella disciplina generale di un settore, la sua colmatura richiede un nuovo esercizio del potere normativo o regolatorio attribuito dalla legge all’organo competente e non può essere effettuata mediante un atto meramente applicativo o gestionale.
  • Un atto amministrativo che individua ex novo un criterio generale di determinazione di un beneficio o indennizzo e lo applica contestualmente ai casi concreti non ha natura meramente esecutiva: esso esercita anche un potere regolatorio e deve essere adottato dall’organo cui la legge attribuisce tale competenza.
  • L’efficacia soggettiva del giudicato di annullamento e le modalità di esercizio del potere amministrativo sono questioni distinte: anche quando l’Amministrazione dia esecuzione al giudicato nei confronti delle sole parti del processo, deve rispettare le forme e le competenze previste dalla legge per l’adozione della disciplina necessaria.
  • Le disposizioni che prevedono accantonamenti o la redistribuzione di somme residue non possono essere interpretate come attribuzione implicita del potere di modificare o sostituire i criteri generali di liquidazione stabiliti da una fonte regolamentare, salvo che tale potere risulti espressamente conferito.
  • In presenza di un vizio di incompetenza che dimostra che il potere amministrativo non è stato validamente esercitato dall’organo competente, il giudice deve annullare l’atto e può assorbire le ulteriori censure, non potendo dettare all’amministrazione le regole sostanziali dell’azione futura di un organo che non ha ancora esercitato il proprio potere.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieResponsabile del procedimento e competenza
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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