Sentenza n. 943/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento Cat -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 20.06.2025 e notificato in data 20.06.2025, con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dalla cittadina straniera -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, entrata regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale, sulla base di un nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 286/1998, non aveva potuto instaurare il rapporto con il datore di lavoro originariamente indicato, per circostanze a lei non imputabili, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Aveva quindi presentato istanza di permesso di soggiorno, prospettando l'esistenza di un diverso rapporto lavorativo. La Questura aveva respinto l'istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore originario. Con un unico articolato motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. 286/1998 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario e la possibilità di rilasciare un titolo per attesa occupazione o, comunque, di considerare il nuovo rapporto di lavoro stagionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Il giudice ha ritenuto illegittimo l'automatismo seguito dalla Questura, secondo cui la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta impedirebbe di per sé il rilascio di qualsiasi valido titolo di soggiorno. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 impone invece una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, secondo ragionevolezza e proporzionalità, considerando la condotta complessiva, la non imputabilità dell'omesso perfezionamento del rapporto originario e l'eventuale successivo inserimento lavorativo. Nel caso concreto, la ricorrente era entrata regolarmente, non risultava responsabile della mancata stipula e aveva prospettato un nuovo rapporto di lavoro, sicché la Questura avrebbe dovuto esaminare tale percorso di regolarizzazione anziché limitarsi alla constatazione dell'assenza del datore originario. Sono stati ravvisati violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. L'Amministrazione dovrà riesaminare la posizione alla luce di tali criteri. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
L'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, senza applicare automatismi fondati sulla sola cessazione o mancata instaurazione del rapporto lavorativo originario.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È richiamato quale parametro della disciplina del lavoro subordinato e del permesso di soggiorno per lavoro, nel quadro della valutazione della posizione della ricorrente.
art. 24 d.lgs. 286/1998
È indicato quale base normativa del nulla osta al lavoro stagionale rilasciato alla ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta per lavoro stagionale non costituisce, di per sé e automaticamente, causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno quando l'evento non sia imputabile al lavoratore straniero.
- L'Amministrazione, nell'esaminare una domanda di permesso di soggiorno, deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, considerando la condotta complessiva, le circostanze della mancata instaurazione del rapporto originario e gli sviluppi intervenuti durante il soggiorno.
- La dimostrazione della buona fede del lavoratore straniero e dell'avvio di un nuovo percorso lavorativo può imporre all'Amministrazione di valutare l'effettivo inserimento lavorativo alternativo, anziché arrestarsi alla mancata stipula del contratto con il datore originariamente indicato.
- Il diniego fondato esclusivamente sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario, senza esaminare la non imputabilità dell'evento e l'eventuale nuovo rapporto lavorativo, è viziato per violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; l'atto deve essere annullato con obbligo di riesame.
- La valutazione amministrativa deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, rapportando l'eventuale diniego alla concreta situazione soggettiva dello straniero e al percorso di regolarizzazione maturato nelle more della validità del nulla osta.
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