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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19581/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava il diniego di rimborso di ICI per gli anni 2008-2011 e di IMU per l’anno 2012, relativi a suoli edificabili siti nel Comune e inclusi nelle aree A.T.A. del vigente piano regolatore generale, di proprietà della società contribuente. La società aveva chiesto il rimborso sostenendo di avere versato l’imposta in eccedenza perché l’ente avrebbe dovuto applicare una riduzione prevista da una delibera comunale sui valori delle aree edificabili. Il Comune aveva impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il diritto al rimborso. I motivi di ricorso erano quattro: 1) violazione delle norme processuali tributarie e del principio di disponibilità della prova, per avere la CTR rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di rimborso nonostante l’omessa indicazione della superficie dei terreni, colmando tale lacuna con acquisizioni d’ufficio; 2) violazione delle norme sull’onere della prova, per avere la CTR ritenuto che gravasse sul Comune contestare l’imposta dovuta confrontandola con quella versata; 3) violazione delle norme sulla determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili e sulla disciplina regolamentare comunale, per avere riconosciuto il rimborso dell’eccedenza sul presupposto che la riduzione derivante dalla delibera comunale potesse incidere sull’imposta; 4) omesso esame di fatti decisivi, per la mancata individuazione della causa petendi effettiva della domanda e della ragione del rigetto delle censure comunali.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente per il rimborso di ICI e IMU. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti

    il potere istruttorio del giudice tributario può essere esercitato solo per integrare le prove già acquisite e in presenza di obiettiva incertezza, senza supplire alle carenze probatorie delle parti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla decisione fondata su acquisizioni officiose oltre il materiale probatorio di parte

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova, che resta a carico del contribuente che chiede il rimborso

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale nel primo motivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale fondamento del principio di terzietà del giudice, che limita l’uso dei poteri istruttori officiosi

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione

    la base imponibile delle aree fabbricabili va determinata secondo parametri legali tassativi sul valore venale, ma la regola non legittima rimborsi automatici per autoliquidazioni superiori ai valori regolamentari

  • art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446

    determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili

    la delibera comunale sui valori delle aree edificabili ha funzione di limitazione del potere di accertamento e vale come fonte di presunzioni, non come deroga alla disciplina legale dell’imposta

  • art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    estende all’IMU il criterio di determinazione del valore previsto per l’ICI

  • art. 1, comma 164, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    richiamato dal ricorrente sulla disciplina del rimborso e dell’errore di versamento

  • art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    non possono essere chiesti al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria

    principio generale applicabile anche al processo tributario, limitato ai documenti originariamente o istituzionalmente posseduti dall’amministrazione e già nella sua disponibilità

  • art. 52 d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446

    il regolamento comunale deve rispettare la legge vigente e non può introdurre riduzioni d’imposta non previste dalla legge

  • art. 4, comma 3, regolamento comunale ICI

    Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati... non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata

    disposizione coerente con il principio che il valore predeterminato è un limite minimo e non fonda il rimborso dell’eccedenza autoliquidata

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla capacità contributiva

Massime di principio

  • Nel processo tributario il potere del giudice di acquisire d’ufficio dati o documenti non può essere utilizzato per colmare le carenze istruttorie delle parti, ma solo per integrare elementi già emersi e in presenza di obiettiva incertezza.
  • Nei giudizi di rimborso tributario, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente, salvo che il giudice utilizzi legittimamente dati già nella disponibilità dell’ente per integrare la prova.
  • Per le aree fabbricabili, la base imponibile ICI/IMU va determinata secondo i criteri legali sul valore venale in comune commercio; i valori fissati dai regolamenti comunali hanno natura presuntiva e funzione di orientamento/limitazione dell’accertamento, non di disciplina derogatoria dell’imposta.
  • La mera autoliquidazione dell’imposta in misura superiore ai valori comunali predeterminati non legittima, di per sé, il rimborso dell’eccedenza, quando la maggiore imposizione derivi dall’applicazione di criteri regolamentari conoscibili e la riduzione invocata attenga al solo valore imponibile e non a una riduzione d’imposta prevista dalla legge.
  • I regolamenti comunali in materia ICI non possono introdurre riduzioni o esenzioni d’imposta fuori dalle ipotesi tassativamente previste dalla legge; possono soltanto disciplinare criteri di stima del valore delle aree ai fini dell’imponibile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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