Cassazione Civile, Ordinanza n. 28912/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto un immobile. In primo grado il promissario acquirente aveva ottenuto una sentenza ex art. 2932 c.c. con trasferimento dell'immobile subordinato al pagamento del prezzo residuo. In appello il medesimo soggetto, inizialmente chiedendo la rideterminazione del residuo prezzo per la scoperta di un pignoramento gravante sul bene, ha poi mutato la domanda in udienza di precisazione delle conclusioni chiedendo la revoca della sentenza, la risoluzione del preliminare e la restituzione delle somme versate, deducendo la grave difformità urbanistico-edilizia dell'immobile rispetto allo stato legittimato. Il ricorso per cassazione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1453, comma 2, c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente negato lo ius variandi del creditore inadempiente e confuso la conoscenza giuridica del vizio con la sua esistenza fattuale; il ricorrente invoca anche il principio affermato dalle Sezioni Unite sul mutamento della domanda da adempimento a risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, affermando che il mutamento da domanda di adempimento a domanda di risoluzione è ammissibile anche in appello, ma solo se resta ancorato ai medesimi fatti costitutivi dell'inadempimento originariamente dedotto. Nel caso concreto il ricorrente aveva progressivamente sostituito la causa petendi, prima allegando il pignoramento dell'immobile e poi la difformità edilizia insanabile, introducendo un nuovo tema di indagine e quindi una domanda nuova soggetta alle preclusioni processuali. La Corte ha inoltre confermato la condanna alle spese e dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1453 c.c.
nei contratti a prestazioni corrispettive la parte non inadempiente può scegliere tra adempimento e risoluzione; la domanda di risoluzione può sopravvenire nel processo iniziato per l'adempimento, ma solo senza introdurre un nuovo tema di indagine e restando nei fatti posti a base dell'inadempimento originario
art. 2932 c.c.
richiamato quale fondamento dell'azione originaria di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo
artt. 183 e 345 c.p.c.
le preclusioni processuali tornano ad operare quando la domanda di risoluzione si fonda su un inadempimento diverso e su una nuova causa petendi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La domanda di risoluzione del contratto proposta nel corso di un giudizio iniziato per l'adempimento è ammissibile anche in appello, ma solo se la nuova domanda conserva identico il nucleo fattuale dell'inadempimento già dedotto.
- Lo ius variandi ex art. 1453, comma 2, c.c. non consente di introdurre una nuova causa petendi o un nuovo tema di indagine: se cambiano i fatti costitutivi dell'inadempimento, la domanda è soggetta alle preclusioni processuali.
- Il mutamento del petitum immediato è consentito; non lo è la sostituzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, perché in tal caso si esce dal perimetro dell'originaria controversia.
- Quando la parte allega successivamente un diverso inadempimento rispetto a quello inizialmente dedotto, il giudice deve applicare gli artt. 183 e 345 c.p.c. e dichiarare l'inammissibilità della nuova prospettazione.
Come è indicizzato
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