Cassazione Penale, Sentenza n. 41803/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava la mancanza di gravità indiziaria, l'erronea valutazione delle intercettazioni ambientali, la mancata considerazione degli elementi favorevoli prodotti dalla difesa, vizi della motivazione ai sensi dell'art. 292 c.p.p. comma 2-ter e l'insufficiente qualificazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), sostenendo che non fosse dimostrato un apporto determinante al clan né un rapporto sinallagmatico efficace.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto incensurabile la valutazione della gravità indiziaria operata dal Tribunale, condividendo la ricostruzione sul ruolo del ricorrente quale concorrente esterno che forniva un contributo consapevole e rilevante, anche attraverso la partecipazione a aste immobiliari che gli procuravano vantaggi. Ha escluso vizi nella trattazione delle doglianze difensive e ha respinto le censure sulle esigenze cautelari, richiamando la presunzione cautelare e la continuità dei rapporti del ricorrente con il clan. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla qualificazione dell'agire congiunto nell'ambito dell'associazione mafiosa
art. 416-bis cod. pen.
Applicato per configurare l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse concorrente esterno fornendo un contributo consapevole e rilevante al sodalizio
art. 353 cod. pen. (richiamato insieme al 416-bis nel testo)
Citato nel contesto delle somme di denaro provento di reati; utilizzato per evidenziare la natura illecita dei proventi che sarebbero stati 'schermati' da fatture
art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze difensive fossero state adeguatamente esaminate e motivate
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'onere di motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale sulla sussistenza delle esigenze cautelari, anche alla luce della presunzione cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il "concorrente esterno" è chi, pur non essendo inserito stabilmente nell'organizzazione, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario che abbia rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa
Massime di principio
- Per la configurazione del concorso esterno in associazione mafiosa è necessario dimostrare un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario che abbia efficacia causale nel rafforzamento o nella conservazione delle capacità operative del sodalizio; mere relazioni lavorative con soggetti appartenenti a clan non sono di per sé sufficienti senza elementi che evidenzino consapevolezza e scambio reciproco di vantaggi
- Le conversazioni intercettate, se contestualizzate e coerenti con altri elementi probatori, possono costituire base valida per ritenere la gravità indiziaria; la censura deve indicare vizi specifici di valutazione e non limitarsi a una rivalutazione globale del materiale probatorio
- Nelle decisioni sulle misure cautelari il giudice valuta anche la persistenza e la continuità dei rapporti tra l'indagato e il sodalizio; la presenza di una "doppia presunzione cautelare" implica che l'assenza di elementi contrari concreti rende più difficile l'impugnazione della misura
- Le doglianze relative a carenze motivazionali richiedono una dimostrazione puntuale dell'omissione o dell'irragionevolezza della valutazione; la semplice discrepanza interpretativa rispetto al giudice non costituisce automaticamente vizio di motivazione
- Quando si contesta la rilevanza di singoli elementi (es. partecipazione ad aste, vantaggi economici), è necessario spiegare concretamente perché tali elementi non possano integrare un rapporto sinallagmatico o una forma di collaborazione con il sodalizio
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