Sentenza n. 739/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 6/2025 del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 10 gennaio 2025, con cui è stato riconosciuto il diritto ad usufruire del beneficio della Carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 quale contributo alla sua formazione professionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente per cinque anni scolastici e disposto l'accredito di € 2.500,00 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto a fruire del beneficio della Carta del docente e all'accredito di € 2.500,00, oltre interessi legali, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione ostativa. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per eseguire l'incarico e adottare gli atti necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'Amministrazione l'esecuzione del titolo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Impone, per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il decorso del termine ha reso procedibile il ricorso di ottemperanza.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta del docente riconosciuto dal giudice del lavoro.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità di fruizione del beneficio della Carta del docente, alle quali il titolo giudiziale ha ordinato di dare attuazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale civile richiamata, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato non è stato eseguito e l'Amministrazione, pur costituita, non deduce specifiche ragioni ostative all'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, salvo le somme già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
- L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza può essere condannata alle spese del relativo giudizio, anche se si costituisce solo formalmente.
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