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Sentenza

Sentenza n. 739/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 6/2025 del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 10 gennaio 2025, con cui è stato riconosciuto il diritto ad usufruire del beneficio della Carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 quale contributo alla sua formazione professionale;

Giustizia amministrativa202600261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente per cinque anni scolastici e disposto l'accredito di € 2.500,00 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto a fruire del beneficio della Carta del docente e all'accredito di € 2.500,00, oltre interessi legali, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione ostativa. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per eseguire l'incarico e adottare gli atti necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'Amministrazione l'esecuzione del titolo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Impone, per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il decorso del termine ha reso procedibile il ricorso di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta del docente riconosciuto dal giudice del lavoro.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità di fruizione del beneficio della Carta del docente, alle quali il titolo giudiziale ha ordinato di dare attuazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale civile richiamata, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • Quando un titolo giudiziale passato in giudicato non è stato eseguito e l'Amministrazione, pur costituita, non deduce specifiche ragioni ostative all'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, salvo le somme già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
  • L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza può essere condannata alle spese del relativo giudizio, anche se si costituisce solo formalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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