Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1423/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-inadempimento e diniego parziale sull’istanza di accesso documentale relativa agli accertamenti e agli atti conseguenti a una segnalazione di abuso edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, la visione e l’estrazione di copia dei verbali di sopralluogo e accertamento, delle relazioni degli uffici, delle eventuali ordinanze di sospensione, demolizione o ripristino, delle comunicazioni e degli ulteriori atti adottati in seguito alla segnalazione di abuso edilizio riguardante il proprietario confinante. Il Comune aveva trasmesso soltanto documenti relativi ad attività svolte fino al luglio 2022 e, a fronte della richiesta di integrazione riferita alla successiva segnalazione del novembre 2022, aveva fornito un riscontro limitato, rinviando alla Polizia Locale per gli aspetti concernenti l’eventuale comunicazione alla Procura della Repubblica. La Polizia Locale non aveva fornito riscontro. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e della legge n. 241/1990, sostenendo di essere legittimata all’accesso in ragione della vicinitas e dell’interesse a verificare la parità di trattamento rispetto a precedenti interventi repressivi edilizi subiti dalla stessa, nonché a tutelare i propri interessi nelle sedi competenti. Il ricorso era stato introdotto come giudizio sul silenzio ex art. 117 c.p.a.; il Collegio ha ritenuto applicabile il rito dell’accesso ex art. 116 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha convertito il rito dal giudizio sul silenzio ex art. 117 c.p.a. al giudizio in materia di accesso ex art. 116 c.p.a., rilevando che quest’ultimo è sostanzialmente un giudizio sul rapporto volto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso e, se del caso, a ordinare l’esibizione dei documenti. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente in ragione della vicinitas, ritenendo sufficiente la qualità di proprietaria confinante per accedere agli atti relativi agli interventi edilizi e ai controlli amministrativi sul fondo vicino. Ha precisato che l’accesso riguarda soltanto documenti già formati ed esistenti nella disponibilità dell’amministrazione, non potendo comportare l’obbligo di formazione di nuovi atti. Ha ritenuto insufficiente il riscontro comunale, poiché l’istanza era rivolta al Comune nel suo complesso e la competenza interna della Polizia Locale non poteva escludere l’obbligo di riscontro dell’ente, trattandosi di un’articolazione priva di autonoma soggettività giuridica. Il Comune di Borgia è stato quindi condannato, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, a riscontrare l’istanza, comunicare i dati relativi all’eventuale trasmissione degli atti alla Procura, esibire gli atti adottati dopo il luglio 2022 in relazione alla segnalazione oppure dichiarare, tramite il soggetto competente a impegnare l’ente verso l’esterno, l’inesistenza di ulteriori atti e che le iniziative comunali si erano esaurite con l’ordinanza del 9 luglio 2022. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e contributo unificato. La domanda risarcitoria non risulta esaminata o liquidata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    in materia di “accesso” il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti

    Il rito dell’accesso è diretto all’accertamento del diritto dell’istante e consente al giudice di ordinare l’esibizione dei documenti.

  • art. 117 c.p.a.

    in materia di “silenzio” il giudice decide con sentenza in forma semplificata

    Il ricorso originariamente introdotto contro il silenzio è stato convertito nel rito dell’accesso, poiché la controversia riguardava sostanzialmente l’accertamento del diritto all’ostensione.

  • art. 32 c.p.a.

    sussistendone tutti presupposti, quindi, il Collegio dispone la conversione del rito

    La disposizione è stata utilizzata per convertire il rito da quello sul silenzio ex art. 117 c.p.a. a quello sull’accesso ex art. 116 c.p.a.

  • art. 22 l. 241/1990

    interesse diretto, concreto ed attuale

    La vicinitas del proprietario confinante integra una posizione differenziata e un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti relativi agli interventi edilizi sul fondo vicino.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    la conoscenza degli atti ... è strumentale e necessaria alla cura e alla difesa dei propri interessi giuridici

    La posizione qualificata del confinante legittima anche l’accesso difensivo, destinato alla tutela dei propri interessi giuridici, di regola prevalente sulle generiche ragioni di riservatezza.

  • art. 3 Cost.

    La ricorrente lo ha richiamato in relazione alla dedotta disparità di trattamento, ma la decisione non sviluppa uno specifico autonomo esame della disposizione.

  • art. 97 Cost.

    La ricorrente lo ha richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma la decisione fonda l’accoglimento principalmente sulla disciplina dell’accesso documentale.

Massime di principio

  • Il giudizio in materia di accesso documentale, pur instaurato secondo uno schema formalmente impugnatorio, ha natura sostanziale di giudizio sul rapporto: il giudice deve accertare la sussistenza del diritto all’ostensione e, ricorrendone i presupposti, ordinare l’esibizione dei documenti.
  • Quando un ricorso introdotto contro il silenzio riguarda in concreto l’accertamento del diritto di accesso e l’ostensione di documenti, il giudice può convertire il rito da quello sul silenzio ex art. 117 c.p.a. a quello sull’accesso ex art. 116 c.p.a., ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
  • Il diritto di accesso documentale riguarda esclusivamente documenti già formati, esistenti e detenuti dall’amministrazione; l’ordine giudiziale di esibizione non può imporre la formazione di nuovi documenti. L’amministrazione deve tuttavia indicare, sotto la propria responsabilità, quali atti siano inesistenti o non siano nella sua disponibilità.
  • In materia edilizia, la vicinitas del proprietario confinante, del frontista o di chi abbia un stabile collegamento con la zona integra un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti relativi agli interventi edilizi e ai controlli amministrativi, senza che sia necessario dimostrare lo stesso interesse richiesto per impugnare il titolo edilizio.
  • L’istanza di accesso rivolta all’ente nel suo complesso obbliga l’amministrazione a fornire un riscontro anche quando i documenti siano detenuti da una sua articolazione interna priva di autonoma soggettività giuridica; la mera indicazione della competenza di un diverso ufficio non esclude l’obbligo dell’ente di provvedere sull’istanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAccessi specialiDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.