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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26196/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge con un unico motivo: il mandato di arresto europeo (MAE) era stato emesso senza prevedere la possibilità per l'estradando di partecipare al processo a distanza mediante videocollegamento; il ricorrente sosteneva che, secondo le norme processuali nazionali, all'imputato è riconosciuto il diritto e non l'obbligo di partecipare e la Corte di appello avrebbe dovuto garantire l'esecuzione della sentenza di condanna irrevocabile assicurando la partecipazione via videoconferenza dall'Italia invece della consegna fisica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il MAE fosse legittimamente emesso in relazione a una ordinanza di custodia cautelare per pericolo di fuga (quindi non un mero MAE 'investigativo' o esclusivamente per audizione) e che, secondo la giurisprudenza consolidata, il MAE processuale può essere eseguito anche quando mira a ottenere la presenza dell'imputato dinanzi all'autorità giudiziaria straniera per l'esercizio dell'azione penale o per atti istruttori. La Corte ha inoltre richiamato le modifiche normative (d.lgs. n.10/2021) che hanno eliminato alcune restrizioni formali precedenti, ha confermato che non compete allo Stato di esecuzione sindacare le valutazioni discrezionali dell'autorità emittente sulle esigenze cautelari e ha precisato che solo nei casi in cui il MAE sia emesso per finalità puramente investigative e sproporzionate può essere messo in dubbio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e gli sono state applicate le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005

    art. 6, comma 1, lett. c)

    Consente il ricorso alla procedura di esecuzione del MAE per ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo; legittima l'esecuzione anche di mandati emessi per consentire la presenza dell'imputato in udienza o per atti istruttori

  • legge n. 69 del 2005

    art. 1, comma 3 (richiamata storicamente)

    Precedente disposizione che richiedeva motivazione e sottoscrizione da parte di un giudice per l'esecuzione del MAE; richiamata per evidenziare che successive modifiche normative hanno eliminato tale requisito formale

  • legge n. 69 del 2005

    art. 18, comma 1, lett. q) (richiamata storicamente)

    Precedente causa di rifiuto relativa a provvedimenti cautelari privi di motivazione, poi soppressa a seguito delle modifiche legislative

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha armonizzato la normativa nazionale con il diritto europeo eliminando disposizioni che ostacolavano l'esecuzione del MAE e rendendo più agevole l'esecuzione di provvedimenti giudiziari di natura coercitiva emessi da altri Stati membri

  • Direttiva 2014/41/UE

    Raccomanda che l'autorità emittente valuti se l'audizione mediante videoconferenza possa costituire un'alternativa valida per ridurre l'uso di misure coercitive e garantire proporzionalità; tuttavia non esclude la legittimità di MAE emessi per assicurare la presenza fisica dell'imputato

  • Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio

    Norma quadro che riconosce la possibilità di trasferire una persona tra Stati membri ai fini del procedimento penale, compresa la comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato emittente

  • Codice di procedura penale

    Prevede le pronunce a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato (applicate dalla Corte alla luce dell'inammissibilità del ricorso)

  • legge n. 69 del 2005

    Prevede gli adempimenti della cancelleria in relazione all'esecuzione del MAE; la cancelleria è incaricata delle formalità successive alla decisione

Massime di principio

  • Il MAE processuale è legittimo anche quando il suo scopo sia ottenere la presenza dell'imputato per atti istruttori o per partecipare al processo: non è necessario che sia sempre collegato a una misura cautelare 'interna' secondo il diritto dello Stato di esecuzione
  • Lo Stato di esecuzione non può sindacare le valutazioni discrezionali dell'autorità emittente circa l'esistenza delle esigenze cautelari (es. pericolo di fuga): verifica solo la corrispondenza formale del provvedimento alla fattispecie di MAE
  • Se il MAE è emesso esclusivamente per finalità investigative e privo di collegamento al procedimento penale (uso sproporzionato), può essere messo in dubbio e si dovrebbero privilegiare strumenti non coercitivi (es. Ordine europeo di indagine o videoconferenza), ma ciò richiede un'analisi concreta del caso
  • La possibilità di audizione mediante videoconferenza è un'alternativa auspicabile e prevista come criterio di proporzionalità dalla normativa europea, ma la sua mancanza nel MAE non invalida automaticamente il mandato quando l'autorità emittente ha motivato la necessità della presenza fisica (es. custodia cautelare per fuga)
  • In ricorsi manifestamente infondati contro decisioni di consegna ai fini di MAE, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad ulteriori sanzioni economiche (art. 616 c.p.p. e somme alla Cassa delle ammende)

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