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Sentenza

Sentenza n. 141/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione n. -OMISSIS-, emessa in data -OMISSIS- dal Comune di Siderno, in persona del Responsabile del Settore 5 - Politiche del Territorio, Servizio - Sportello Unico Edilizia, Dott. Nicola Tucci, notificata in data 20.10.2021, con la quale è stato disposto l’avvio del procedimento amministrativo di annullamento in autotutela della concessione in sanatoria n. -OMISSIS- nonché del permesso di costruire n. -OMISSIS-, entrambi rilasciati in favore della -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di avvio del procedimento di annullamento in autotutela di una concessione in sanatoria e di un permesso di costruire

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione comunale con cui era stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’annullamento in autotutela della concessione in sanatoria e del permesso di costruire rilasciati in suo favore. In sede cautelare il Tribunale aveva rilevato che l’atto costituiva una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, priva di immediata lesività, poiché l’eventuale pregiudizio sarebbe potuto derivare soltanto dal successivo provvedimento conclusivo. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio il Collegio ha prospettato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’inammissibilità originaria per carenza di interesse; la ricorrente ha preso atto del rilievo. Non risultava inoltre allegato né documentato se il procedimento si fosse concluso con l’annullamento dei titoli, con conseguente necessità di impugnare tale esito mediante motivi aggiunti o ricorso autonomo, oppure con un esito favorevole, nel qual caso sarebbe venuto meno l’interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. L’atto impugnato aveva natura endoprocedimentale e meramente preparatoria, limitandosi ad avviare il procedimento di autotutela senza disporre l’annullamento dei titoli edilizi e senza produrre una lesione attuale della posizione della società. L’interesse all’annullamento deve essere concreto e attuale; non può fondarsi sulla mera incertezza derivante dalla pendenza del procedimento. Qualora il procedimento si fosse concluso negativamente, la società avrebbe dovuto impugnare il provvedimento conclusivo con motivi aggiunti o con ricorso autonomo. Qualora, invece, si fosse concluso favorevolmente, sarebbe sopravvenuta la carenza di interesse. L’assenza di allegazioni sullo stato e sull’esito del procedimento ha impedito di ravvisare un interesse attuale alla decisione. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e per la definizione in rito.

Norme richiamate

  • artt. 7 ss. l. 241/1990

    L’atto di avvio del procedimento ha natura endoprocedimentale e, di regola, non determina una lesione immediata e attuale della sfera giuridica del destinatario.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d’ufficio una possibile questione di rito, sottoponendola previamente al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • L’atto con cui l’amministrazione comunica o dispone l’avvio di un procedimento di annullamento in autotutela, non contenendo ancora la decisione di rimuovere il provvedimento favorevole, ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile per difetto di lesività immediata.
  • L’interesse al ricorso contro un atto endoprocedimentale deve essere concreto e attuale; la mera incertezza derivante dalla pendenza del procedimento amministrativo non è sufficiente a fondare l’azione di annullamento.
  • Il destinatario di un procedimento di autotutela deve impugnare il provvedimento conclusivo eventualmente lesivo, mediante motivi aggiunti o ricorso autonomo, anziché anticipare la tutela contro il solo atto di avvio.
  • Se il procedimento avviato si conclude favorevolmente per il destinatario, il ricorso contro l’atto di avvio diviene privo di interesse; se si conclude con un provvedimento sfavorevole, l’interesse deve essere esercitato contro tale provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

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