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Ordinanza

Ordinanza n. 111/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza n. 897/2022, pubblicata il 31.10.2022, emessa dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro, notificata il 5.1.2023 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202400839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 897/2022 della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 897/2022, pubblicata il 31 ottobre 2022 dalla Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, notificata il 5 gennaio 2023 e passata in giudicato. Il TAR ha rilevato preliminarmente che il ricorso era stato notificato al Ministero dell'Istruzione e del Merito presso la sede reale dell'amministrazione, anziché presso il domicilio legale costituito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, come previsto dall'art. 11 del R.D. n. 1611/1933. Poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite, la questione della validità della notificazione doveva essere previamente regolarizzata.

La decisione

Il TAR ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce. Il termine assegnato è di quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza; entro i successivi sette giorni perentori il ricorrente deve depositare la prova dell'avvenuta notificazione. La decisione si fonda sull'art. 44, comma 4, c.p.a., applicabile alla notificazione nulla quando il destinatario non si costituisce, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, che ha espunto la condizione secondo cui il giudice avrebbe dovuto verificare la non imputabilità al notificante dell'esito negativo della notificazione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 giugno 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza nel merito.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    tutti gli atti di chiamata in giudizio proposti nei confronti di Amministrazioni statali devono essere a queste notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita

    Gli atti introduttivi dei giudizi nei confronti delle amministrazioni statali devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente, e non presso la sede reale dell'amministrazione.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza

    In caso di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione; la rinnovazione impedisce ogni decadenza. La condizione della non imputabilità dell'esito negativo al notificante non è più applicabile nella parte dichiarata incostituzionale.

  • sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

    ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto comma, limitatamente alle parole «se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante»

    È stata eliminata dall'art. 44, comma 4, c.p.a. la condizione della non imputabilità al notificante dell'esito negativo della notificazione quale presupposto per la fissazione del termine di rinnovazione.

Massime di principio

  • Quando un ricorso rivolto contro un'amministrazione statale è notificato presso la sede reale dell'amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato competente, la notificazione è nulla e, se l'amministrazione destinataria non si costituisce, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
  • A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, l'ordine di rinnovazione della notificazione nulla non è subordinato alla verifica che l'esito negativo della notificazione dipenda da una causa non imputabile al notificante; la rinnovazione tempestiva impedisce ogni decadenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela del terzo

Testo integrale

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