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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17244/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società Officine Roncaglia agiva per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'escussione di una garanzia bancaria di buona esecuzione, versata dalla BNL su richiesta della compratrice algerina Moulins El Amine, con conseguente inibizione del pagamento/azione di regresso della banca e restituzione delle somme addebitate. La BNL eccepiva l'esistenza di una clausola compromissoria (arbitrato estero) contenuta nel contratto di vendita tra Officine Roncaglia e la società algerina e la rinuncia della venditrice a eccezioni nei confronti della banca; la controversia di merito ha dunque ruotato anche sulla giurisdizione del giudice italiano rispetto al rapporto principale tra venditrice e acquirente estera.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha accolto i primi cinque motivi del ricorso della Officine Roncaglia e ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano anche rispetto al rapporto tra la società italiana e la società algerina, ritenendo illegittimo il rilievo d'ufficio, operato dalla Corte d'appello, dell'esistenza della clausola compromissoria per arbitrato estero in assenza di istanza di parte. Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che il rinvio in arbitrato per convenzione tra le parti può essere disposto dal giudice solo su istanza di una delle parti (richiamando l'art. 2, comma 3, della Convenzione di New York del 1958 e la giurisprudenza costituzionale sulla natura volontaria dell'arbitrato); hanno altresì ritenuto che, alla luce della presenza in Italia della BNL, il giudice italiano era stato correttamente adito ai sensi della Convenzione di Bruxelles. La Corte ha rimesso alla Seconda Sezione l'esame dei restanti motivi del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Contestata dalla ricorrente per l'erronea applicazione da parte della Corte d'appello; citato nel contesto della valutazione di efficacia dell'eccezione di arbitrato rispetto all'oggetto del giudizio.

  • art. 11 legge 31 maggio 1995, n. 218

    Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

    La Corte ha ritenuto che la generica previsione di rilevabilità d'ufficio, in caso di contumacia, non comprenda automaticamente l'ipotesi di esistenza di una convenzione di arbitrato estero: tale ipotesi è disciplinata da norme più specifiche (New York Convention) che richiedono la richiesta di una parte per il rinvio in arbitrato.

  • Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (art. 2, comma 3)

    Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d'una di esse, a un arbitrato...

    Interpretata come norma imperativa: il rinvio in arbitrato per effetto di una convenzione è effettuabile solo su istanza di una delle parti; di conseguenza il giudice non può disporre il rinvio d'ufficio anche se la parte contro cui graverebbe la clausola è contumace.

  • Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (art. 5 e art. 6)

    Richiamata per sostenere la giurisdizione italiana, in particolare l'art. 6 (azione contro più convenuti domiciliati in Stati contraenti) e l'art. 5 in tema di competenza per delitti o quasi delitti: la presenza della BNL in Italia legittimava l'azione anche nei confronti della controparte estera.

  • art. 3 e art. 6 legge n. 218 del 1995

    Richiamati nel quadro delle regole di diritto internazionale privato sulla giurisdizione; la Corte ha valutato tali norme in connessione con le Convenzioni internazionali per stabilire la competenza del giudice italiano.

  • art. 806 cod. proc. civ. / principi costituzionali (art. 102 e art. 24 Cost.)

    La Corte ha richiamato il principio che l'arbitrato si fonda sulla libera scelta delle parti (art. 102 e art. 24 Cost.), da cui deriva che la competenza arbitrale non può essere dichiarata d'ufficio: l'opzione per il giudice ordinario può anche essere tacita e il rispetto della volontà delle parti richiede che sia una di esse a chiedere il rinvio in arbitrato.

  • art. 38 cod. proc. civ. e art. 816-ter cod. proc. civ.

    Citate dalla ricorrente in tema di rilevamento della competenza/giurisdizione; la Corte ha comunque affermato il principio della non rilevabilità d'ufficio dell'esistenza di una clausola compromissoria salvo istanza di parte.

Massime di principio

  • Il rinvio alla procedura arbitrale per esistenza di una clausola compromissoria (nazionale o estera) può essere disposto dal giudice solo su istanza di una delle parti: il giudice non può, di propria iniziativa, declinare la giurisdizione invocando un arbitrato anche quando la controparte è contumace.
  • L'arbitrato si fonda sulla volontà delle parti: la scelta di adire il giudice ordinario può essere espressa o tacita (comportamenti processuali) e, in mancanza di sollecita e specifica eccezione, l'eventuale competenza arbitrale può considerarsi rinunciata.
  • In presenza di più convenuti, la giurisdizione di un giudice nazionale può essere fondata sulla residenza/domicilio di uno di essi (es. banca con sede in Italia) in base alle Convenzioni internazionali pertinenti; ciò consente al giudice nazionale di conoscere anche di questioni connesse tra parti estere e nazionali.
  • Strategia processuale: la parte che intende avvalersi della clausola arbitrale deve tempestivamente sollevare l'eccezione per ottenere il rinvio; se omette, rischia di perdere la possibilità di far dichiarare la incompetenza del giudice ordinario.
  • Il giudizio sulla rilevabilità d'ufficio di questioni di giurisdizione vs. competenza arbitrale richiede attenzione alle norme internazionali applicabili (New York Convention, Convenzione di Bruxelles) e alla natura volontaria dell'arbitrato sancita dalla Costituzione.

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