Sentenza del 31/01/2017 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposta di Registro - Accertamento - Avviso di rettifica - Scostamento del corrispettivo dal valore normale - Non sufficienza - Illegittimità - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di rettifica con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto infedele il corrispettivo dichiarato in un atto soggetto a imposta di registro, basandosi esclusivamente sul suo scostamento rispetto al cosiddetto valore normale dell'immobile. Il motivo della contestazione era che tale scostamento, da solo, non costituiva prova sufficiente dell'effettivo maggior prezzo occultato né integrava automaticamente una presunzione grave, precisa e concordante.
La decisione
La contestazione è stata accolta. L'accertamento è stato ritenuto illegittimo perché fondato soltanto sulla differenza tra il corrispettivo dichiarato e il valore normale, senza ulteriori elementi presuntivi o probatori idonei a dimostrare l'infedeltà della dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria, per rettificare la base imponibile, deve quindi fornire una motivazione supportata da elementi concreti e ulteriori rispetto al mero scostamento dal valore normale.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro e accertamento del maggior valore
La rettifica del valore o del corrispettivo dichiarato richiede una prova adeguata dell'infedeltà della dichiarazione; il solo raffronto con il valore normale non è sufficiente.
Principio delle presunzioni gravi, precise e concordanti
Gli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione devono essere complessivamente idonei a dimostrare il maggior corrispettivo. Il semplice scostamento dal valore normale, isolatamente considerato, non presenta un'efficacia probatoria automatica.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, il valore normale o il valore di mercato può costituire un elemento di confronto, ma non dimostra da solo che il prezzo effettivamente pagato sia superiore a quello dichiarato.
- Un avviso di rettifica deve indicare ulteriori elementi concreti, come pagamenti non contabilizzati, documentazione extracontabile, dichiarazioni delle parti o altri indizi convergenti.
- La mera differenza tra il prezzo dichiarato e le stime di mercato non trasferisce automaticamente sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza di un maggior corrispettivo.
- In situazioni analoghe, occorre verificare se la motivazione dell'accertamento esponga una pluralità di elementi presuntivi coerenti oppure si limiti a un calcolo astratto basato sul valore normale.
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