Cassazione Penale, Ordinanza n. 13733/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 22/11/2024. La difesa ha dedotto, in primo luogo, inosservanza della legge penale e manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui i giudici di merito avevano escluso che la sostanza sequestrata fosse destinata all'uso personale; in secondo luogo, ha censurato l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che la prima doglianza investisse profili di valutazione della prova e ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito e, quindi, non sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione d'appello sia congrua e non illogica; ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla dosimetria della pena, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente e che, in materia di pena, sono ammesse formule sintetiche quando la sanzione è stata determinata in misura inferiore alla media edittale. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla destinazione non esclusivamente personale della sostanza sequestrata, poiché sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, richiamando anche elementi fattuali quali il dato ponderale, la suddivisione in dosi e le modalità di detenzione. Ha inoltre escluso il vizio della motivazione sulla pena, osservando che la Corte d'appello aveva ritenuto congrua e proporzionata la sanzione, e che in tema di dosimetria sono ammissibili motivazioni sintetiche quando la pena è inferiore alla media edittale. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena in concreto; la Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione sintetica sulla congruità della sanzione, specie se inferiore alla media edittale.
art. 568 c.p.p.
Non è espressamente citato nel testo fornito; non inserito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito quando la motivazione impugnata sia congrua, logicamente coerente e non manifestamente illogica o contraddittoria.
- La deduzione secondo cui la sostanza stupefacente sarebbe destinata all'uso personale richiede una critica che incida su vizi di legittimità effettivi; non è sufficiente sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, in particolare quando il giudice di merito abbia valorizzato elementi quali quantità, frazionamento in dosi e modalità di detenzione.
- In materia di dosimetria della pena, la motivazione può essere sintetica se la sanzione è stata determinata in modo non arbitrario e in misura inferiore alla media edittale; in cassazione non è consentita una mera rivalutazione della congruità della pena.
- Il ricorso che chieda una nuova valutazione del merito o della congruità del trattamento sanzionatorio, senza evidenziare un vizio logico-giuridico della decisione impugnata, è inammissibile.
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