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Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - dell’ordinanza n. 13 del 24.02.2026, successivamente notificata, a firma del Responsabile del Servizio Arch. Gianfranco Marino del Comune di Morciano di Leuca (c.f. 81003870755) Settore urbanistica – edilizia privata – ambiente – ufficio commercio e Suap, avente ad oggetto: “Occupazione immobili di proprietà comunale siti in Morciano di Leuca al foglio 16 particelle 1220, 1216, 1164, 1165, 1217, 1219, 1039 e 1040. ordinanza di sgombero”; - di ogni e qualsiasi ulteriore atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero relativa a immobili acquisiti al patrimonio comunale per effetto di confisca urbanistica

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune proprietario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza di sgombero, deducendo: difetto assoluto di attribuzione, poiché gli immobili confiscati sarebbero entrati nel patrimonio disponibile del Comune, con conseguente insussistenza di un potere di autotutela esecutiva; incompetenza funzionale del Comune, ritenendo competente l'autorità giudiziaria penale; errore di fatto, perché l'occupazione sarebbe avvenuta in forza del provvedimento penale che lo aveva nominato custode giudiziario con facoltà d'uso; violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990; violazione del principio di proporzionalità per la scelta della misura dello sgombero; ulteriore violazione del principio di proporzionalità per l'esiguità del termine di quindici giorni concesso per il rilascio. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente l'eccezione di difetto di giurisdizione e l'ha accolta, senza esaminare nel merito le singole censure contro l'ordinanza. Ha ritenuto che gli immobili, acquisiti al Comune per effetto della confisca urbanistica disposta con sentenza penale passata in giudicato, non risultassero destinati a scopi pubblici né a un pubblico servizio e appartenessero quindi al patrimonio disponibile dell'ente. L'ordine di sgombero, pur formalmente qualificato come ordinanza, è stato considerato un atto di diffida di natura paritetica, diretto alla tutela del diritto di proprietà comunale e adottato iure privatorum, non l'esercizio di un potere autoritativo di autotutela esecutiva. La controversia riguarda pertanto diritti soggettivi e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistica ed edilizia non è stata ritenuta applicabile, perché la lottizzazione abusiva costituisce soltanto l'antefatto storico della confisca già definita dal giudicato penale, mentre l'ordinanza comunale si limita a darvi esecuzione senza riesaminare la fattispecie urbanistico-penale. È stata dichiarata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario mediante translatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 76, comma 4, c.p.a.

    È stato richiamato, unitamente all'art. 276, comma 2, c.p.c., per giustificare l'esame prioritario dell'eccezione di rito relativa alla giurisdizione.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale base del criterio di esame prioritario delle questioni preliminari di rito.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il TAR lo ha richiamato per ritenere provata la mancata contestazione, da parte del Comune, della natura dei beni quali beni non destinati a scopi pubblici.

  • art. 826, comma 3, c.c.

    La disposizione è stata considerata nel delineare i presupposti per l'inclusione di un bene nel patrimonio indisponibile, collegata all'esistenza di un atto di destinazione al pubblico servizio e all'effettività della destinazione.

  • art. 823, comma 2, c.c.

    Il potere di autotutela pubblicistica è stato riferito ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili, non ai beni del patrimonio disponibile quando l'attività amministrativa è sostanzialmente assimilabile alla tutela civilistica della proprietà.

  • art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La confisca urbanistica disposta con sentenza penale passata in giudicato ha prodotto l'acquisizione dei terreni al patrimonio comunale, costituendo il titolo della proprietà pubblica.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione, mediante translatio iudicii.

Massime di principio

  • La controversia sull'ordine di sgombero di un bene comunale appartenente al patrimonio disponibile concerne un diritto soggettivo quando l'atto è diretto esclusivamente a tutelare la proprietà dell'ente e non costituisce esercizio di un potere amministrativo rivolto alla cura di un interesse pubblico mediante la destinazione funzionale del bene.
  • L'autotutela pubblicistica prevista dall'art. 823, comma 2, c.c. non si estende, in quanto tale, ai beni del patrimonio disponibile: per tutelare questi beni l'amministrazione agisce iure privatorum, con strumenti sostanzialmente equivalenti alle azioni possessorie o petitorie, senza alterare il riparto ordinario di giurisdizione.
  • L'inclusione di un bene nel patrimonio indisponibile presuppone sia un atto amministrativo che manifesti la volontà dell'ente di destinare il bene a un pubblico servizio, sia l'effettiva destinazione del bene a tale servizio; in assenza di tali elementi, il bene comunale appartiene al patrimonio disponibile.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di urbanistica ed edilizia non si estende alla controversia sullo sgombero di beni acquisiti al Comune per effetto di una confisca urbanistica quando la fattispecie della lottizzazione abusiva è già stata definita dal giudicato penale e l'atto comunale si limita a darvi esecuzione, senza esercitare ulteriori poteri urbanistico-edilizi.
  • La veste formalmente autoritativa dell'atto di sgombero non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa se, in concreto, l'amministrazione persegue la tutela di un diritto di proprietà su un bene disponibile mediante un'attività paritetica.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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