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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/972

Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di tre anni, fino al 31 dicembre 2023, l’applicazione del regolamento de minimis n. 1407/2013 e del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014. Introduce inoltre adeguamenti procedurali sugli obblighi di comunicazione e conferma la possibilità di proroga di alcuni regimi di aiuto soggetti a valutazione, nonché specifiche deroghe temporanee legate agli effetti economici della pandemia di Covid-19. Le modifiche incidono soprattutto sulla durata di applicazione, sulla trasparenza delle misure e sulla nozione di imprese in difficoltà e di trasferimento nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

Proroga fino al 31 dicembre 2023 del regime de minimis e del regolamento generale di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato, con adeguamenti connessi alla valutazione dei regimi e all’emergenza Covid-19.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri e, indirettamente, a imprese beneficiarie di aiuti di Stato nell’Unione, con particolare riferimento ai regimi coperti dal regolamento (UE) n. 651/2014 e agli aiuti de minimis del regolamento (UE) n. 1407/2013. Riguarda in modo specifico i regimi di aiuto esentati dal regolamento 651/2014 appartenenti alle sezioni 1 (salvo l’articolo 15), 2, 3, 4, 7 (salvo l’articolo 44) e 10 del capo III, soprattutto se con dotazione annuale media superiore a 150 milioni di EUR. Prevede inoltre deroghe temporanee per imprese divenute "in difficoltà" tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 e per alcune perdite di posti di lavoro connesse alla pandemia di Covid-19. Restano ferme le condizioni specifiche per gli aiuti a finalità regionale e gli obblighi di notifica/informazione verso la Commissione.

Proroga e adeguamenti degli aiuti di Stato: regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014

Il regolamento interviene nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato, prorogando di tre anni il periodo di applicazione del regolamento de minimis e del regolamento generale di esenzione per categoria. La misura risponde all’esigenza di garantire certezza del diritto e prevedibilità, in attesa del completamento del controllo di adeguatezza e di eventuali revisioni più ampie delle norme sugli aiuti di Stato.

Finalità e contesto

La Commissione evidenzia che alcune norme adottate nell’ambito dell’iniziativa del 2012 per la modernizzazione degli aiuti di Stato sarebbero scadute il 31 dicembre 2020. Poiché i risultati della valutazione non sarebbero stati disponibili in tempo utile, si è reso necessario prorogare le norme esistenti per evitare vuoti regolatori e assicurare stabilità agli Stati membri e agli operatori economici. Il regolamento si colloca anche nel contesto del Green Deal europeo e dell’agenda digitale, che preannunciano ulteriori revisioni di alcuni orientamenti entro la fine del 2021.

Proroga del regolamento de minimis 1407/2013

L’articolo 1 sostituisce il secondo comma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013, stabilendo che esso si applica fino al 31 dicembre 2023. La proroga estende quindi l’orizzonte temporale del regime de minimis, mantenendo in vita la disciplina applicabile agli aiuti di modesta entità.

Proroga del regolamento 651/2014 e regimi a forte dotazione

L’articolo 2 modifica il regolamento (UE) n. 651/2014, prorogandone l’applicazione fino al 31 dicembre 2023. Per i regimi rientranti nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 7 e 10 del capo III, con esclusione dell’articolo 15 e dell’articolo 44 nelle sezioni richiamate, e con dotazione annuale media superiore a 150 milioni di EUR, la proroga oltre i sei mesi iniziali resta subordinata alla valutazione del relativo piano trasmesso dallo Stato membro entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime.

Se la Commissione ha già prorogato l’applicazione oltre i sei mesi iniziali, lo Stato membro può estendere il regime fino al termine del periodo di applicazione del regolamento, purché abbia presentato una relazione di valutazione conforme al piano approvato. Per gli aiuti a finalità regionale, la proroga può spingersi fino alla scadenza della carta degli aiuti a finalità regionale pertinente.

Aggiornamento della definizione di zone assistite

Il regolamento sostituisce la definizione di "zone assistite" all’articolo 2, punto 27, del regolamento 651/2014. La nuova definizione distingue tra le zone individuate nelle carte degli aiuti a finalità regionale approvate per i periodi 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027, collegando la nozione di zona assistita al periodo di concessione degli aiuti.

Obblighi di trasparenza e relazioni

L’articolo 11 del regolamento 651/2014 viene riscritto. Gli Stati membri, oppure l’autorità di gestione competente nei casi di aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea, devono trasmettere alla Commissione:

  • le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata, tramite il sistema di notifica elettronica, nel formato standardizzato dell’allegato II e con link al testo integrale della misura, entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della misura;
  • una relazione annuale, in formato elettronico, ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004, relativa all’intero anno o alla frazione di anno in cui il regolamento si applica.

In caso di proroga delle misure dopo la proroga del regolamento al 31 dicembre 2023, le informazioni sintetiche già trasmesse devono essere aggiornate e comunicate alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore dell’atto nazionale di proroga.

Deroghe temporanee collegate alla pandemia di Covid-19

Il regolamento introduce due correttivi mirati agli effetti della pandemia. In primo luogo, modifica la disciplina delle imprese in difficoltà: il regolamento 651/2014 continua a non applicarsi agli aiuti a tali imprese, salvo taluni regimi espressamente esclusi dalla regola generale, ma si prevede una deroga per le imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà e che lo sono diventate tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.

In secondo luogo, per gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o in un’attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, verificatasi tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 61 bis, del regolamento 651/2014. La disposizione mira a evitare che misure eccezionali adottate in risposta alla crisi sanitaria producano automaticamente effetti negativi sulla conformità agli impegni di non delocalizzazione o di mantenimento dell’occupazione.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Proroga del regolamento de minimis 1407/2013

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013 prevedendo che esso si applichi fino al 31 dicembre 2023.

Proroga del regolamento 651/2014 e regimi di aiuto soggetti a valutazione

L’articolo 2 proroga fino al 31 dicembre 2023 il regolamento (UE) n. 651/2014. Per i regimi delle sezioni 1, 2, 3, 4, 7 e 10 del capo III con dotazione annuale media superiore a 150 milioni di EUR, la Commissione può autorizzare una proroga oltre i primi sei mesi previa valutazione del piano trasmesso entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime. Se la proroga oltre i sei mesi è già stata concessa, gli Stati membri possono estendere il regime fino alla fine del periodo di applicazione del regolamento, purché presentino una relazione di valutazione conforme al piano approvato. Per gli aiuti a finalità regionale, è ammessa una proroga fino alla scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale.

Adeguamento della nozione di zone assistite

L’articolo 2, punto 2, sostituisce la definizione di "zone assistite" all’articolo 2, punto 27, distinguendo tra le carte degli aiuti a finalità regionale 2014-2021 e 2022-2027, rispettivamente per gli aiuti concessi fino al 31 dicembre 2021 e quelli concessi dopo tale data.

Obblighi di relazione e aggiornamento delle informazioni sintetiche

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 11 del regolamento 651/2014: gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, tramite il sistema di notifica elettronica, le informazioni sintetiche su ciascuna misura esentata entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della misura, con link al testo integrale; devono inoltre presentare una relazione annuale secondo il regolamento (CE) n. 794/2004. Se una misura viene prorogata dopo la proroga del regolamento al 31 dicembre 2023, le informazioni sintetiche devono essere aggiornate e trasmesse entro 20 giorni lavorativi dall’atto nazionale di proroga.

Deroga Covid-19 per imprese in difficoltà

L’articolo 2 modifica l’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 651/2014: il regolamento continua a non applicarsi agli aiuti alle imprese in difficoltà, salvo taluni regimi specifici, ma introduce una deroga temporanea per le imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà e lo sono diventate tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.

Deroga Covid-19 sugli impegni di non delocalizzazione e sui posti di lavoro

L’articolo 2 aggiunge all’articolo 14, paragrafo 16, una previsione secondo cui, per gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, la perdita di posti di lavoro nella stessa attività o in un’attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, se intervenuta tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 61 bis, del regolamento 651/2014.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statomercato internopolitica di concorrenzacooperazione territoriale europea

Testo integrale

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