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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/959

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/959 della Commissione del 2 luglio 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 3 luglio 2020

Normativa europea32020R0959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa i dazi all’importazione applicabili nel settore dei cereali a partire dal 3 luglio 2020. I dazi sono determinati sulla base del regolamento (UE) n. 642/2010 e sono riportati nell’allegato I, con i relativi elementi di calcolo nell’allegato II. Per i prodotti interessati il livello del dazio risulta pari a 0,00 EUR/t, ferma restando la disciplina specifica per i prodotti originari del Canada e le eventuali riduzioni previste dalla normativa richiamata.

Fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili dal 3 luglio 2020.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti cerealicoli indicati all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, in particolare frumento, segale, granturco e sorgo individuati dai codici NC elencati nell’allegato I. Riguarda i dazi applicabili a decorrere dal 3 luglio 2020 fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione. Per i prodotti originari del Canada appartenenti ad alcuni codici NC, si applica la regola speciale di calcolo prevista dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010. Sono previste riduzioni del dazio in specifiche ipotesi logistiche e una riduzione forfettaria per il granturco se ricorrono le condizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

Fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili dal 3 luglio 2020

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/959 della Commissione aggiorna i dazi all’importazione per taluni cereali sulla base del meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010, adottato in attuazione della disciplina dell’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione richiama il metodo di calcolo fondato sui prezzi rappresentativi cif all’importazione e sui parametri di mercato rilevati nel periodo di riferimento.

Base normativa e logica del sistema

Il sistema richiamato dal regolamento prevede che il dazio all’importazione sia, per i prodotti interessati, pari al prezzo d’intervento aumentato del 55% e diminuito del prezzo cif all’importazione della singola spedizione, con il limite massimo dell’aliquota della tariffa doganale comune. Ai fini del calcolo, il regolamento (UE) n. 642/2010 impone la fissazione regolare di prezzi rappresentativi cif all’importazione e stabilisce che il prezzo da considerare è il prezzo rappresentativo giornaliero determinato secondo il metodo dell’articolo 5 del medesimo regolamento.

Ambito oggettivo: prodotti interessati

Il regolamento riguarda i cereali identificati nell’allegato I, ossia:

  • frumento (grano) duro da seme e di alta qualità, diverso da quello da seme;
  • frumento (grano) tenero da seme e di alta qualità, diverso da quello da seme;
  • segale da seme e non destinata alla semina;
  • granturco da seme, diverso dal granturco ibrido, e granturco diverso dal granturco da seme;
  • sorgo da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina, e sorgo da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina. Per tutti i codici indicati in allegato I il dazio riportato è pari a 0,00 EUR/t.

Regole speciali e riduzioni

Per alcune merci importate sono previste riduzioni specifiche del dazio ai sensi del regolamento (UE) n. 642/2010:

  • riduzione di 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo, oltre lo stretto di Gibilterra, o sul Mar Nero, e le merci entrano nell’Unione via Oceano Atlantico o Canale di Suez;
  • riduzione di 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Svezia, Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica, e le merci entrano nell’Unione via Oceano Atlantico;
  • riduzione forfettaria di 24 EUR/t per il granturco, se ricorrono le condizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010. Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato secondo la disciplina speciale dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

Elementi di calcolo contenuti nell’allegato II

L’allegato II indica i dati economici utilizzati per la determinazione dei dazi, vale a dire le medie del periodo di riferimento per frumento tenero e granturco, con quotazioni di borsa, premi sul Golfo e sui Grandi Laghi, nonché le spese di nolo per le rotte Golfo del Messico–Rotterdam e Grandi Laghi–Rotterdam. Il documento precisa inoltre che un premio positivo di 14 EUR/t è incluso per il frumento tenero ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 luglio 2020. Esso resta efficace fino all’adozione di una nuova fissazione dei dazi nel settore dei cereali.

Disposizioni principali

Fissazione dei dazi all’importazione

L’articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 3 luglio 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 sono quelli indicati nell’allegato I del regolamento, calcolati sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Prodotti e codici NC interessati

L’allegato I riguarda i prodotti classificati nei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20, ex 1001 99 00, 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00, ossia frumento tenero e duro, segale, granturco e sorgo, con dazio indicato pari a 0,00 EUR/t.

Riduzioni del dazio e trattamento speciale Canada

L’allegato I richiama due riduzioni: una diminuzione di 3 EUR/t per i porti di sbarco sul Mediterraneo o sul Mar Nero quando le merci giungono nell’Unione via Oceano Atlantico o Canale di Suez; una diminuzione di 2 EUR/t per determinati Stati membri e aree costiere atlantiche quando le merci giungono via Oceano Atlantico. Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada il dazio è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010. È inoltre prevista una riduzione forfettaria di 24 EUR/t per il granturco se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

Elementi di calcolo

L’allegato II riporta le medie del periodo di riferimento ai fini del calcolo dei dazi, inclusi i prezzi di borsa e i premi per frumento tenero e granturco, nonché le spese di nolo Golfo del Messico–Rotterdam e Grandi Laghi–Rotterdam. Tali elementi servono a determinare il dazio ai sensi del regolamento (UE) n. 642/2010.

Come è indicizzato

Materieagricolturaunione doganalecommercio internazionalemercati agricoli

Testo integrale

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