Sentenza del 16/02/2015 n. 1199 - Comm. Trib. Prov. Messina
Cartella notificata ex art. 139 c.p.c. Omessa impugnazione . Ricorso avverso ruolo. Rigetto. Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La regolare notifica della cartella rendeva necessario impugnarla nel termine previsto dalla legge; non essendo stata tempestivamente contestata, la pretesa è divenuta definitiva. Il successivo ricorso contro il solo ruolo non è stato ritenuto idoneo a riaprire i termini o a consentire l'impugnazione di un atto interno privo di autonoma lesività.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato direttamente il ruolo, presumibilmente contestando la pretesa tributaria senza impugnare tempestivamente la cartella di pagamento. L'Agente della Riscossione ha dimostrato che la cartella era stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Una volta provata la notifica, il ruolo è stato considerato un atto interno e non autonomamente impugnabile. Non è stata ritenuta applicabile un'interpretazione estensiva dell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
La norma disciplina la notificazione presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario. Nel caso esaminato, la prova della notifica della cartella secondo tale disposizione è stata ritenuta sufficiente.
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
La disposizione individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. Il giudice ha escluso che possa essere interpretata estensivamente fino a includere il ruolo, considerato un atto interno non autonomamente lesivo.
Massime di principio
- Quando l'Agente della Riscossione dimostra la regolare notifica della cartella, il contribuente deve impugnarla tempestivamente; il successivo ricorso contro il solo ruolo non consente, di regola, di recuperare il termine ormai scaduto.
- Il ruolo, in quanto atto interno formato dall'amministrazione e non autonomamente portato a conoscenza del contribuente come atto impositivo, non è normalmente impugnabile separatamente dagli atti espressamente indicati dalla legge.
- La contestazione deve essere rivolta all'atto effettivamente lesivo, come la cartella o l'atto successivo notificato, e deve rispettare i termini processuali applicabili.
- La regolare notifica della cartella può rendere definitiva la pretesa tributaria se non viene proposta tempestiva impugnazione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, come vizi della notifica o fatti estintivi sopravvenuti.
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