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Sentenza

Sentenza n. 104/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, n. 494/2024, pubblicata il 18 settembre 2024 e notificata il 24 settembre 2024 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda del professor Lucaccioni, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l’importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente;

Giustizia amministrativa202500304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 494/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio della Carta del Docente per tre annualità, per un valore nominale di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero all’adozione degli atti necessari a consentirne il godimento. Nonostante la notificazione della sentenza nel settembre 2024, l’amministrazione non aveva inizialmente corrisposto il beneficio né reso disponibile il relativo borsellino elettronico. Nel corso del giudizio di ottemperanza, tuttavia, nel gennaio 2026 il Ministero ha aperto il borsellino e ha adempiuto alla sentenza. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la condanna dell’amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l’adempimento del Ministero al giudicato del Tribunale di Teramo. Il Collegio ha distinto tale esito dalla sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere presuppone che il bene della vita sia stato conseguito e comporta un accertamento sostanziale della pretesa, mentre la carenza di interesse riguarda il venir meno dell’utilità conseguibile attraverso la decisione. Ai fini delle spese, in assenza di un accordo tra le parti, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il ricorso per ottemperanza era stato fondato e che l’amministrazione aveva adempiuto soltanto nel gennaio 2026, dopo la proposizione del ricorso e a distanza di molti mesi dalla sentenza passata in giudicato. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento di 800 euro, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Sulla cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando il ricorrente consegue, anche nel corso del giudizio, il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del processo; la pronuncia implica l’accertamento della piena soddisfazione della pretesa sostanziale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm.

    La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non procurerebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno una condizione dell’azione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio della Carta Elettronica del Docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone il conseguimento del bene della vita e comporta un accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa; la seconda ricorre quando la decisione non potrebbe più arrecare alcuna utilità al ricorrente.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, se manca un accordo delle parti sulle spese, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della pretesa originaria e applicare il criterio della soccombenza virtuale.
  • L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio anche se la domanda principale viene definita con cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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