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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23917/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento trae origine da un controllo doganale che ha fatto emergere un commercio di sostanze anabolizzanti occultate in confezioni di giocattoli, spedite dal Messico a un soggetto che gestiva una palestra ed era personal trainer. Dalle indagini, svolte anche mediante intercettazioni e perquisizioni, è emerso il coinvolgimento di un altro soggetto, nei cui confronti il G.i.p. ha emesso un decreto di sequestro preventivo, poi confermato dal Tribunale del riesame, avente a oggetto somme di denaro e due apparecchi elettromedicali. I reati contestati in via provvisoria risultano essere il commercio di sostanze dopanti e l’esercizio abusivo della professione medica. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e dell’art. 132 del Codice della privacy, nonché dell’art. 15 Cost., sostenendo l’inutilizzabilità derivata delle intercettazioni autorizzate nei confronti del ricorrente perché originariamente fondate su intercettazioni eseguite senza autorizzazione a carico di un diverso indagato; 2) violazione degli artt. 266, 267, 125 e 271 c.p.p., sempre in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni e di invalidità derivata della notizia di reato; 3) nullità dell’ordinanza e del decreto per difetto di proporzionalità del sequestro; 4) nullità del decreto per difetto di motivazione sul periculum e impossibilità di integrazione della motivazione da parte del riesame. Nella memoria difensiva si è insistito per l’accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha osservato, quanto ai primi due, che non esiste un principio generale di invalidità derivata riferibile all’inutilizzabilità della prova, sicché l’eventuale illegittimità della fase iniziale di acquisizione della notizia di reato non determina automaticamente l’inutilizzabilità delle successive intercettazioni disposte con autonomi decreti non viziati. Ha inoltre rilevato che la censura non si confrontava con ulteriori elementi indicati nell’ordinanza impugnata e che la valutazione di indispensabilità delle intercettazioni e di sussistenza dei gravi indizi era rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione di legge. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la doglianza sulla proporzionalità investisse un profilo di merito non scrutinabile in questa sede, salvo motivazione del tutto mancante o meramente apparente, evenienza esclusa nel caso concreto. Quanto al quarto motivo, la censura è stata considerata generica e non autosufficiente, perché il ricorrente non aveva allegato né trascritto gli atti rilevanti; inoltre, la motivazione del riesame è stata ritenuta congrua, essendo il sequestro finalizzato a impedire la protrazione dell’attività illecita. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 132 d.lgs. 196/2003

    richiamato dalla difesa per sostenere l’illegittimità dell’acquisizione di dati e la conseguente inutilizzabilità; la Corte distingue però tale ipotesi dal caso di inutilizzabilità derivata dedotto nel ricorso.

  • art. 15 Cost.

    invocato dalla difesa a tutela della segretezza delle comunicazioni; la Corte non ne ricava una regola di inutilizzabilità derivata delle intercettazioni successive.

  • art. 266 c.p.p.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di intercettazioni.

  • art. 267 c.p.p.

    la Corte ribadisce che la valutazione dei gravi indizi e dell’indispensabilità delle intercettazioni è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato tra le norme processuali dedotte come violate.

  • art. 271 c.p.p.

    richiamato per sostenere l’inutilizzabilità delle intercettazioni.

  • art. 325 c.p.p.

    delimita il controllo di legittimità sul riesame alle sole violazioni di legge, comprendendo i vizi radicali della motivazione ma non la mera illogicità manifesta.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto.

  • art. 586-bis c.p.

    indicato come uno dei reati oggetto di contestazione provvisoria nel procedimento.

  • art. 348 c.p.

    indicato come uno dei reati oggetto di contestazione provvisoria nel procedimento.

Massime di principio

  • Non esiste un principio generale di invalidità derivata dell’inutilizzabilità probatoria: l’eventuale illegittimità dell’acquisizione iniziale della notizia di reato non rende automaticamente inutilizzabili le successive intercettazioni disposte con autonomo provvedimento privo di vizi propri.
  • In materia di intercettazioni, i gravi indizi richiesti dall’art. 267 c.p.p. attengono all’esistenza del reato e non alla colpevolezza di una specifica persona; la loro valutazione è riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione di legge.
  • Nel giudizio di legittimità sul sequestro preventivo, il sindacato sulla proporzionalità e sull’apparato motivazionale è limitato: non è deducibile la sola illogicità della motivazione, salvo che essa sia del tutto mancante o meramente apparente.
  • Le doglianze di motivazione in cassazione devono essere autosufficienti: quando il ricorrente fonda la censura sulla diversità tra richiesta del pubblico ministero e provvedimento del giudice, deve allegare o trascrivere gli atti rilevanti, altrimenti il motivo è generico.
  • Il sequestro preventivo è legittimo quando risulti funzionale a impedire la protrazione o l’aggravamento della condotta illecita, anche mediante la sottrazione di denaro e beni strumentali all’attività criminosa.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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