Cassazione Penale, Ordinanza n. 01222/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione, con elusione del contatore. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio né che l'imputato avesse realizzato l'allaccio abusivo, né che ne fosse consapevole fruitore, né che l'autore fosse lui anziché un altro familiare. Il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, assumendo l'erronea applicazione della recidiva, l'assenza di continuità con le precedenti condanne e la mancata valorizzazione della collaborazione prestata durante la perquisizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, rilevando che i giudici di merito avevano motivato in modo compiuto sulla cosciente fruizione dell'illecita fornitura da parte dell'imputato, residente nell'appartamento occupato abusivamente, nel quale erano presenti cavi collegati direttamente al quadro centralizzato ENEL e bypassanti il contatore. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva correttamente valutato la concreta relazione tra il fatto e i precedenti penali, reputando la pregressa condotta indice di maggiore pericolosità e applicando il divieto di bilanciamento di cui all'art. 69, quarto comma, c.p. All'inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624 e 625, primo comma, n. 2 c.p.
La sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo e mezzo fraudolento è stata sussunta nella fattispecie di furto aggravato.
art. 69, quarto comma, c.p.
È stato richiamato il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate in presenza della recidiva ritenuta dal giudice di merito.
art. 616, comma 1, c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è insussistente quando le sentenze di primo e secondo grado, in presenza di doppia conforme, siano coerenti e si saldino in un unico compendio argomentativo sulla valutazione delle prove.
- La cosciente fruizione di un allaccio abusivo alla rete elettrica può essere desunta da elementi fattuali oggettivi, quali la presenza nell'abitazione dell'imputato di collegamenti diretti al quadro di distribuzione che eludono il contatore.
- La deduzione in cassazione di una diversa possibile attribuzione materiale del fatto a terzi è inammissibile se mira soltanto a contrapporre una ricostruzione alternativa a una motivazione di merito non illogica o manifestamente carente.
- Il giudice di merito può negare il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche quando valorizzi in concreto i precedenti penali come indice di maggiore pericolosità e ritenga operante il divieto di bilanciamento previsto dall'art. 69, quarto comma, c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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