Cassazione Civile, Ordinanza n. 05318/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società, già destinataria di sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata su istanza di numerosi lavoratori subordinati, ha impugnato in appello la decisione fallimentare. La Corte d'appello ha dichiarato improcedibile il reclamo ritenendo che la sopravvenuta chiusura del fallimento e il ritorno in bonis della società avessero fatto venir meno l'interesse ad agire. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere la Corte territoriale rilevato d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse senza assegnare un termine per osservazioni; 2) violazione degli artt. 119 e 118 l.fall. e dell'art. 63 d.lgs. 159/2011, sostenendo che la chiusura del fallimento non escludeva l'interesse alla revoca della sentenza dichiarativa, poiché l'eventuale revoca del sequestro/confisca avrebbe potuto determinare la riapertura del fallimento e la restituzione dei beni al curatore; 3) violazione degli artt. 6 l.fall. e 100 c.p.c., per non avere la Corte esaminato il merito del reclamo, con cui si contestava la legittimazione e l'interesse dei dipendenti istanti a chiedere il fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittimo il rilievo officioso, in quanto l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse costituiva questione di puro diritto e non richiedeva il previo contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. Ha accolto il secondo motivo, affermando che la chiusura del fallimento non rende improcedibile l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, poiché permane l'interesse dell'imprenditore a contestare il fallimento stesso e il pregiudizio reputazionale che ne deriva; inoltre, l'eventuale revoca del fallimento poteva avere rilievo rispetto agli effetti connessi a misure di sequestro/confisca. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché volto a sollecitare un esame di merito non effettuato dalla Corte d'appello, assorbito dalla pronuncia di rito. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.c.
L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto che introducano nuovi sviluppi della lite; non si applica alla questione, di puro diritto, della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È invocato come vizio processuale per la dedotta violazione del contraddittorio, ma il motivo viene respinto.
art. 119 l.fall.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la chiusura del fallimento non elimina l'interesse a impugnare la sentenza dichiarativa.
art. 118 l.fall.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo senso, ma senza essere decisivo nella decisione finale.
art. 63 d.lgs. 159/2011
Richiamato per sostenere che la eventuale revoca del sequestro/confisca potrebbe comportare la riapertura del fallimento e incidere sull'interesse alla revoca della dichiarazione di fallimento.
art. 6 l.fall.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla pretesa illegittimità della dichiarazione di fallimento su istanza dei creditori.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo quale norma sull'interesse ad agire.
Massime di principio
- L'art. 101, comma 2, c.p.c. impone il previo contraddittorio solo quando il giudice intenda porre a base della decisione una questione officiosa di fatto o mista di fatto e diritto che introduca elementi nuovi rispetto al thema decidendum; non vi rientrano le questioni di puro diritto.
- La chiusura del fallimento non fa venir meno, di per sé, l'interesse del fallito a impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento, poiché persiste l'interesse a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della declaratoria, incluso il pregiudizio alla reputazione commerciale.
- In sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, la discussione verte sulla correttezza della dichiarazione di fallimento e, quindi, sulla necessità o meno della nomina del curatore; per questo il giudizio non diviene improcedibile per il solo sopravvenire della chiusura della procedura.
- I motivi di ricorso per cassazione che mirano a ottenere l'esame di questioni di merito non trattate dal giudice di appello, perché assorbite da una pronuncia di rito, sono inammissibili quando chiedono alla Corte di cassazione una valutazione sostitutiva di merito.
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