Parere n. 242/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’ Avv. Giovanni Parisi con domiciliazione digitale, contro il Comune di Santa Venerina (CT), in persona del legale rappresentante pro tempore, per l’annullamento, dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Responsabile del Settore IV Tecnico del Comune, notificata alla ricorrente in data 29 aprile 2025, con cui si ingiungeva la demolizione ed il ripristino dei luoghi in riferimento ad un fabbricato per civile abitazione, già oggetto di domanda di condono edilizio ex d.l. n. 9 dicembre 2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza dirigenziale comunale che ingiunge la demolizione e il ripristino dei luoghi per un fabbricato abusivo, oggetto di domanda di condono edilizio presentata il 9 dicembre 2004.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2 della l. 241/1990 e dell’art. 32 del d.l. 269/2003, lamentando che il Comune non avesse definito tempestivamente la domanda di condono e censurando il difetto di istruttoria, la carenza dei presupposti e l’illogicità della motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 24 della l.r. siciliana 15/2004 e dell’art. 3 della l. 241/1990, sostenendo che le opere sarebbero state realizzate prima dell’imposizione dei vincoli e sarebbero quindi sanabili. Il Consiglio doveva verificare se l’ordinanza fosse stata adottata senza previa definizione della domanda e se, in ragione della data di realizzazione e dei vincoli gravanti sull’area, l’immobile potesse accedere al condono.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Il primo motivo è smentito dagli atti: dopo il sopralluogo del 4 febbraio 2025, il Comune comunicò alla ricorrente, con nota del 13 marzo 2025 ricevuta il 5 aprile 2025, l’insuscettibilità dell’opera al condono; l’ordinanza richiamava inoltre la comunicazione dell’Ufficio condono circa l’impossibilità di definire la domanda. La domanda risultava incompleta, contenendo dati non corretti sulla superficie e sul volume e non essendo corredata da documenti essenziali, tra cui attestazione di pagamento dell’oblazione, relazione tecnica, progetto, documentazione catastale e autorizzazioni e certificazioni richieste; il volume effettivo era indicato in circa 741 mc, anziché circa 410 mc. Il secondo motivo è infondato perché le aerofotogrammetrie del 1984 e del 2001 e gli altri riscontri richiamati dal Comune non attestano la presenza dell’immobile prima del 15 settembre 2003; il fabbricato compare invece nella documentazione del 2006. L’area era inoltre sottoposta a vincolo paesaggistico dal 22 ottobre 1993 e interessata da vincolo sismico; la disciplina urbanistica la collocava in zona agricola, in area di rispetto boschi e nell’area di rispetto stradale di nuovi tracciati. Trattandosi di opera di tipologia 1 in area vincolata, il Consiglio ha ritenuto applicabile l’art. 32, comma 27, del d.l. 269/2003, che ne esclude la sanabilità. Il parere conclusivo è dunque di rigetto del ricorso straordinario.
Osservazioni
Primo motivo — Mancata definizione della domanda di condono e vizi istruttori
Motivo respinto. La ricostruzione secondo cui il Comune non avrebbe mai esaminato la domanda è smentita dalla comunicazione del 13 marzo 2025, ricevuta il 5 aprile 2025, e dai richiami contenuti nell’ordinanza alla nota dell’Ufficio condono. La domanda presentava inoltre dati non corretti e mancava di documentazione essenziale.
Secondo motivo — Sanabilità in ragione della pretesa anteriorità dei vincoli
Motivo respinto. Gli elementi aerofotogrammetrici richiamati dal Comune non dimostrano che il fabbricato esistesse prima del 15 settembre 2003; l’immobile risulta invece nella documentazione del 2006. Essendo un’opera di tipologia 1 in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ne è esclusa la sanabilità ai sensi dell’art. 32, comma 27, del d.l. 269/2003.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il provvedimento sanzionatorio è intervenuto, dunque, ad esito del procedimento instaurato dall’istanza del 2004.
La censura basata sulla mancata conclusione del procedimento non è fondata, poiché l’ordinanza è intervenuta a seguito dell’istruttoria e della comunicazione dell’impossibilità di definire favorevolmente la domanda di condono.
art. 32, comma 27, d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
Risulta, dunque, che nella specie si tratta di immobile di ‘tipologia 1’, sito in territorio sottoposto a vincolo paesaggistico, con applicabilità dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 rimanendone esclusa la sanabilità.
La disposizione esclude la sanabilità dell’opera di tipologia 1 situata in territorio sottoposto a vincolo paesaggistico.
art. 24 l.r. siciliana 5 novembre 2004, n. 15
Quanto sopra esposto determina anche l’infondatezza del secondo motivo con cui la parte afferma la sanabilità delle opere in quanto effettuate prima dell’apposizione del vincolo.
La tesi della sanabilità per anteriorità dell’opera rispetto al vincolo è respinta sulla base degli accertamenti che non dimostrano la preesistenza del fabbricato alla data rilevante.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento gravato fa espressamente riferimento, poi, alla nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui l’Ufficio condono edilizio del Comune comunicava di non poter procedere alla definizione della richiesta di condono edilizio proposta.
Il richiamo nell’ordinanza alla comunicazione dell’Ufficio condono rende conoscibile la ragione per cui la domanda non poteva essere definita favorevolmente; il motivo di carenza o contraddittorietà della motivazione è comunque respinto.
l. 29 giugno 1939, n. 1497
vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, della l. 29 giugno 1939, n. 1497 (oggi d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) apposto dal 22 ottobre 1993, il cui ente di tutela è l’Ufficio della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Catania.
Il Consiglio considera accertata la sottoposizione dell’area al vincolo paesaggistico dal 22 ottobre 1993, dato rilevante per escludere la sanabilità dell’opera.
l. 25 novembre 1962, n. 1684
Orbene, dalla relazione dell’Amministrazione si evince che sul territorio del Comune di Santa Venerina gravano i seguenti vincoli: vincolo sismico di cui alla l. 25 novembre 1962, n. 1684 (oggi l. 2 febbraio 1974, n. 64), il cui ente di tutela è l’Ufficio del Genio Civile di Catania;
La legge è richiamata quale fonte del vincolo sismico presente sul territorio comunale; il parere non sviluppa una distinta interpretazione della disciplina sismica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
La disposizione è richiamata insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003 a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Massime di principio
- La censura di mancata conclusione del procedimento di condono non è fondata quando dagli atti risulta che l’amministrazione ha svolto l’istruttoria, comunicato l’impossibilità di definire favorevolmente la domanda e adottato il provvedimento sanzionatorio all’esito di tale procedimento.
- La sanabilità di un abuso in area vincolata non può fondarsi sulla sola affermazione che l’opera preceda l’imposizione del vincolo: la preesistenza deve risultare dagli elementi istruttori disponibili.
- L’applicazione dell’art. 32, comma 27, del d.l. 269/2003 comporta l’esclusione della sanatoria per un’opera di tipologia 1 situata in territorio sottoposto a vincolo paesaggistico.
Ordinanza di demolizione e domanda di condono edilizio in area vincolata
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva e in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una comproprietaria contro il Comune di Santa Venerina. La controversia riguarda l’ordinanza che ingiunge la demolizione e il ripristino dei luoghi per un fabbricato ad uso abitativo, rispetto al quale era stata presentata domanda di condono il 9 dicembre 2004.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha sostenuto che il Comune non avesse mai definito la domanda di condono, denunciando la violazione dell’art. 2 della l. 241/1990 e dell’art. 32 del d.l. 269/2003, oltre a difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e motivazione illogica. Ha inoltre dedotto che le opere sarebbero state realizzate prima dell’imposizione dei vincoli e sarebbero pertanto sanabili, invocando l’art. 24 della l.r. siciliana 15/2004 e l’art. 3 della l. 241/1990.
Istruttoria sulla domanda di condono
Il Consiglio ha respinto la censura di mancata definizione della domanda. In seguito al sopralluogo del 4 febbraio 2025, il Comune comunicò alla ricorrente, con nota del 13 marzo 2025 ricevuta il 5 aprile 2025, che l’opera era priva di titolo, non conforme alle prescrizioni urbanistiche e situata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, e che risultava quindi insuscettibile di condono. L’ordinanza impugnata richiamava anche la comunicazione dell’Ufficio condono relativa all’impossibilità di procedere alla definizione della richiesta.
La domanda presentava dati non corretti quanto a superficie coperta e volume e risultava priva di documenti essenziali: attestazione del pagamento dell’oblazione, relazione tecnica, progetto delle opere, documentazione catastale, autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza, autorizzazione agli scarichi, autocertificazione igienico-sanitaria e certificazione di idoneità statica con il relativo deposito e la perizia giurata. Il Comune indicava inoltre una consistenza di circa 741 mc, a fronte dei circa 410 mc dichiarati dalla ricorrente.
Epoca di realizzazione e vincoli
Il Comune ha contestato che il fabbricato esistesse prima del 15 settembre 2003. Le aerofotogrammetrie comunali del 1984 e del 2001 non ne documentavano la presenza, mentre l’immobile compariva nella documentazione del 2006. Il Consiglio ha ritenuto tali elementi idonei a smentire la tesi della ricorrente secondo cui le opere sarebbero anteriori all’imposizione del vincolo.
Sul territorio risultavano un vincolo sismico, ricondotto alla l. 25 novembre 1962, n. 1684, e un vincolo paesaggistico apposto il 22 ottobre 1993 ai sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497, oggi d.lgs. 42/2004. L’area ricadeva inoltre, secondo il PRG vigente, in zona agricola, in area di rispetto boschi e nell’area di rispetto stradale di nuovi tracciati.
Regime del condono e conclusione
Il Consiglio ha qualificato l’immobile come opera di tipologia 1 situata in territorio sottoposto a vincolo paesaggistico e ha ritenuto applicabile l’art. 32, comma 27, del d.l. 269/2003, con conseguente esclusione della sanabilità. Entrambi i motivi sono stati quindi ritenuti infondati e il parere conclusivo è per il rigetto del ricorso straordinario.
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